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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24234/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 18/03/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado.-Iovino è stato ritenuto colpevole dei reati di truffa (capo a), di quello previsto dall'art. 166 d.

Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 58 (capo c), di millantato credito (capo d) e di ricettazione (capo f); -Gaglione di quello di truffa; - Borriello di quello previsto dall'art. 166 d.

Igs. n 58 del 1998 (capo c)

2. Ha proposto ricorso per cassazione 'ovino Antonio articolando tre motivi.

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale; il tema attiene al mancato ricevimento da parte del difensore della comunicazione del deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero per il giudizio di rinvio in appello e di quella, eventuale, di richiesta di trattazione orale da parte dei difensori dei coimputati.

Non avendo ricevuto la comunicazione delle conclusioni del Procuratore, il difensore avrebbe chiesto rinvio dell'udienza e nella specie sarebbe stata realizzata una violazione del contraddittorio con conseguente nullità.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità.

La questione riguarda la omessa comunicazione della fissazione delle udienze in appello del 12.10.2020 e del 18.3.2021 all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata per il giudizio in cassazione dall'imputato; la notifica del decreto sarebbe stata eseguita in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non è stato mai difensore dell'imputato. (L/ Si tratterebbe di una nuIllità a regime intermedio eccepita "attraverso le note scritte dal difensore" (così il ricorso).

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena; la Corte, nel rideterminare la pena, avrebbe valutato solo l'asserita gravità delle condotte e non anche lo stato di incensuratezza dell'imputato e in tal modo avrebbe determinato la pena base discostandosi dal minimo edittale e senza considerare che il giudizio sulla gravità sarebbe stato nella specie duplicato con quello relativo alle circostanze attenuanti generiche.

3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della non menzione e della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria.

La Corte, quanto alle generiche, avrebbe ritenuto il tema non devoluto per essere stato il relativo motivo ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione; assume l'imputato che la Corte di appello, investita del punto, in realtà avrebbe potuto d'ufficio, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. pro. pen., riconoscere le invocate attenunanti.Quanto alla non menzione ed alla conversione della pena detentiva, la Corte, con riguardo a quest'ultima, non avrebbe esplicitato le ragioni per cui si è ritenuto che il ricorrente potrebbe non rispettare le prescrizioni.

3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

L'imputato, condannato alla pena di otto o-mesi e giorni venti di reclusione e 570,00 euro di multa, aveva chiesto alla Corte di appello il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato dei casellario giudiziale.

Sul punto la sentenza è silente e quindi deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata concessione della non menzione, c:he, in presenza delle condizioni legge, deve invece essere riconosciuta

2. E' inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha correttamente rilevato come sul punto la Corte di cassazione avesse ritenuto manifestamente infondato, e quindi inammissibile, il motivo di ricorso.

Dunque la questione non poteva essere nuovamente devoluta alla Corte di appello.

Sono inammissibili anche le questioni relative alla mancata conversione della pena pecuniaria e alla non menzione della condanna.

Rispetto ad una adeguata e non manifestamente illogica motivazione della Corte di appello, che ha spiegato le ragioni per le quali gli invocati benefici non possono essere riconosciuti, nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che non si è confrontato con la trama argomentativa del provvedimento impugnato.

3. È infondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi possono essere valutati congiuntamente.

Dagli atti si evince che il processo è stato trattato dalla Corte di appello in presenza: a) all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque prima della nomina a dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - intervenuta solo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] -, in cui il processo fu differito in via preliminare per ragioni legate alla tempestività delle notifiche, anche nei riguardi dell'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] e che nell'occasione Iovino, assente, fu assistito e difeso "per delega" dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - "per l'avv. [OSCURATO:PERSONA]" - il quale non dedusse alclinchè (così il verbale); b) alla successiva udienza, del 18.3.2021, assente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], - che aveva trasmesso note scritte - Iovino fu assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che nulla eccepì; c) nel corso di quella udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dot:t.ssa Buda, concluse rimettendosi alla Corte per la determinazione delle pene; d) i difensori si riportarono ai rispettivi motivi di impugnazione.

In tale contesto il primo motivo rivela la sua strutturale inammissibilità, atteso che: a) il processo fu trattato in presenza; b) nessun avviso avrebbe dovuto essere ricevuto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui nomina intervenne dopo c:he il processo era stato incardinato; c) che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore formulò le sua conclusioni in udienza.

Non diversamente, è infondato il secondo motivo, atteso che: a) all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu dedotta la tardività della notifica, non l'omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] "i difensori eccepiscono la tardività delle notificazioni, nonché in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]" ; b) la Corte, per effetto della deduzione, rinviò il processo, così consentendo alle parti di godere del termine a comparire e di informare l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; c) alla successiva udienza il difensore presente, avv.

Si3ppelli, non eccepi alcunchè; d) nessuna deduzione specifica sul punto è stata fornita dal difensore ricorrente sul punto, essendosi questo limitato ad eccepire l'omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia confrontarsi con le risultanze del verbale di udienza.

È inammissibile il terzo motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale l'imputato obiettivamente non si confronta

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e del pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; al rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna che riconosce.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 18/03/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in sede di giudizio di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la sentenza di primo grado.-Iovino è stato ritenuto colpevole dei reati di truffa (capo a), di quello previsto dall'art. 166 d. Igs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 58 (capo c), di millantato credito (capo d) e di ricettazione (capo f); -Gaglione di quello di truffa; - Borriello di quello previsto dall'art. 166 d. Igs. n 58 del 1998 (capo c) 2. Ha proposto ricorso per cassazione 'ovino Antonio articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge processuale; il tema attiene al mancato ricevimento da parte del difensore della comunicazione del deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero per il giudizio di rinvio in appello e di quella, eventuale, di richiesta di trattazione orale da parte dei difensori dei coimputati. Non avendo ricevuto la comunicazione delle conclusioni del Procuratore, il difensore avrebbe chiesto rinvio dell'udienza e nella specie sarebbe stata realizzata una violazione del contraddittorio con conseguente nullità. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità. La questione riguarda la omessa comunicazione della fissazione delle udienze in appello del 12.10.2020 e del 18.3.2021 all'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata per il giudizio in cassazione dall'imputato; la notifica del decreto sarebbe stata eseguita in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non è stato mai difensore dell'imputato. (L/ Si tratterebbe di una nuIllità a regime intermedio eccepita "attraverso le note scritte dal difensore" (così il ricorso). 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena; la Corte, nel rideterminare la pena, avrebbe valutato solo l'asserita gravità delle condotte e non anche lo stato di incensuratezza dell'imputato e in tal modo avrebbe determinato la pena base discostandosi dal minimo edittale e senza considerare che il giudizio sulla gravità sarebbe stato nella specie duplicato con quello relativo alle circostanze attenuanti generiche. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della non menzione e della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria. La Corte, quanto alle generiche, avrebbe ritenuto il tema non devoluto per essere stato il relativo motivo ritenuto inammissibile dalla Corte di cassazione; assume l'imputato che la Corte di appello, investita del punto, in realtà avrebbe potuto d'ufficio, ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. pro. pen., riconoscere le invocate attenunanti.Quanto alla non menzione ed alla conversione della pena detentiva, la Corte, con riguardo a quest'ultima, non avrebbe esplicitato le ragioni per cui si è ritenuto che il ricorrente potrebbe non rispettare le prescrizioni. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. L'imputato, condannato alla pena di otto o-mesi e giorni venti di reclusione e 570,00 euro di multa, aveva chiesto alla Corte di appello il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato dei casellario giudiziale. Sul punto la sentenza è silente e quindi deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata concessione della non menzione, c:he, in presenza delle condizioni legge, deve invece essere riconosciuta 2. E' inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha correttamente rilevato come sul punto la Corte di cassazione avesse ritenuto manifestamente infondato, e quindi inammissibile, il motivo di ricorso. Dunque la questione non poteva essere nuovamente devoluta alla Corte di appello. Sono inammissibili anche le questioni relative alla mancata conversione della pena pecuniaria e alla non menzione della condanna. Rispetto ad una adeguata e non manifestamente illogica motivazione della Corte di appello, che ha spiegato le ragioni per le quali gli invocati benefici non possono essere riconosciuti, nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente che non si è confrontato con la trama argomentativa del provvedimento impugnato. 3. È infondato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi possono essere valutati congiuntamente. Dagli atti si evince che il processo è stato trattato dalla Corte di appello in presenza: a) all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dunque prima della nomina a dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - intervenuta solo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] -, in cui il processo fu differito in via preliminare per ragioni legate alla tempestività delle notifiche, anche nei riguardi dell'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA] e che nell'occasione Iovino, assente, fu assistito e difeso "per delega" dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - "per l'avv. [OSCURATO:PERSONA]" - il quale non dedusse alclinchè (così il verbale); b) alla successiva udienza, del 18.3.2021, assente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], - che aveva trasmesso note scritte - Iovino fu assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che nulla eccepì; c) nel corso di quella udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dot:t.ssa Buda, concluse rimettendosi alla Corte per la determinazione delle pene; d) i difensori si riportarono ai rispettivi motivi di impugnazione. In tale contesto il primo motivo rivela la sua strutturale inammissibilità, atteso che: a) il processo fu trattato in presenza; b) nessun avviso avrebbe dovuto essere ricevuto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui nomina intervenne dopo c:he il processo era stato incardinato; c) che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore formulò le sua conclusioni in udienza. Non diversamente, è infondato il secondo motivo, atteso che: a) all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu dedotta la tardività della notifica, non l'omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] "i difensori eccepiscono la tardività delle notificazioni, nonché in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]" ; b) la Corte, per effetto della deduzione, rinviò il processo, così consentendo alle parti di godere del termine a comparire e di informare l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; c) alla successiva udienza il difensore presente, avv. Si3ppelli, non eccepi alcunchè; d) nessuna deduzione specifica sul punto è stata fornita dal difensore ricorrente sul punto, essendosi questo limitato ad eccepire l'omessa notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia confrontarsi con le risultanze del verbale di udienza. È inammissibile il terzo motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena, non essendo stato dedotto alcunchè di specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale l'imputato obiettivamente non si confronta 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e del pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; al rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna che riconosce. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro