Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:70
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 febbraio 2010
1
(
1
)
Causa C‑407/08 P
[OSCURATO:PERSONA] KG, già Gebr. [OSCURATO:PERSONA] KG
«Impugnazione – Concorrenza – Cartello – Mercato del cartongesso – Violazione dell’art. 81 CE – Procedimento amministrativo – Violazione dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Rifiuto di comunicare prove a carico – Rifiuto di comunicare prove a discarico – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Violazione del limite del 10% ex art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/62 – Unità economica»
I –
Introduzione
1.
Con il presente ricorso la [OSCURATO:PERSONA] KG, già [OSCURATO:PERSONA] KG (in prosieguo menzionata anche come: la «ricorrente»)
chiede alla Corte, tra l’altro, di annullare l’intera sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 luglio 2008,
causa T-52/03 (
2
) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). In subordine, la ricorrente chiede alla Corte di rinviare al Tribunale perché decida
nuovamente la causa e, in via di ulteriore subordine, di ridurre l’ammenda ad essa irrogata, quanto meno all’importo di EUR 54,51
milioni.
II –
Contesto normativo
2.
L’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81]
e [82] del Trattato (
3
), così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un
minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento
del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione,
quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1 o dell’articolo [82] del Trattato (…)».
III –
Ambito dell’impugnazione
A –
La decisione impugnata
3.
Il 27 novembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo
81 CE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] KG, [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] NV (Caso COMP/E-1/37.152
– Cartongesso) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in cui ha dichiarato che la BPB plc (in prosieguo: la «BPB»), la
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») avevano
violato l’articolo 81, n. 1, CE, prendendo parte ad un insieme di accordi e di pratiche concordate nel settore del cartongesso (
4
). [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la BPB, la [OSCURATO:PERSONA] (
5
), la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano concluso e partecipato senza interruzioni ad un accordo complesso e continuato contrario
all’art. 81, n. 1, CE, che si era manifestato attraverso i comportamenti qui di seguito indicati, costitutivi di accordi o
di pratiche concordate:
– i rappresentanti della BPB e della [OSCURATO:PERSONA] si erano incontrati a Londra nel 1992 ed avevano espresso la volontà comune di stabilizzare
i mercati in Germania (in prosieguo: il «mercato tedesco»), nel [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «mercato del [OSCURATO:PERSONA]»),
in Francia (in prosieguo: il «mercato francese») nonché nei [OSCURATO:PERSONA], in Belgio e in Lussemburgo (in prosieguo: il «mercato
del [OSCURATO:PERSONA]»);
– i rappresentanti della BPB e della [OSCURATO:PERSONA] avevano organizzato, a partire dal 1992, sistemi di scambio di informazioni, ai quali
avevano aderito la [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito, la [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai volumi di vendite sul mercato tedesco, francese, britannico
e del [OSCURATO:PERSONA];
– i rappresentanti della BPB, della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], in svariate occasioni, si erano scambiati informazioni in anticipo
sugli aumenti dei prezzi nel mercato del [OSCURATO:PERSONA];
– in considerazione di particolari sviluppi nel mercato tedesco, i rappresentanti della BPB, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della
[OSCURATO:PERSONA] si erano incontrati a Versailles nel 1996, a Bruxelles nel 1997 e all’Aia nel 1998, al fine di ripartirsi o almeno
di stabilizzare il mercato tedesco;
– i rappresentanti della BPB, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] si erano scambiati informazioni in svariate occasioni
e si erano accordati per aumentare i prezzi nel mercato tedesco tra il 1996 e il 1998 (
6
).
4.
Ai sensi dell’art. 1 della decisione impugnata l’infrazione ha avuto la seguente durata:
– «[OSCURATO:PERSONA]: dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;
– [OSCURATO:PERSONA]: dal 31 marzo 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;
– [OSCURATO:PERSONA] SA: dal 31 agosto 1992, al più tardi, al 25 novembre 1998;
– [OSCURATO:PERSONA] N.V.: dal 6 giugno 1996, al più tardi, al 25 novembre 1998».
5.
In considerazione della natura dei comportamenti in questione, del loro impatto concreto sul mercato del cartongesso, molto
concentrato e oligopolistico, e del fatto che hanno interessato i quattro principali mercati nella Comunità europea, la [OSCURATO:PERSONA]
ha ritenuto che le imprese destinatarie della decisione impugnata avessero commesso un’infrazione molto grave dell’articolo
81, n. 1, CE. Alle seguenti imprese sono state inflitte le ammende qui di seguito indicate:
– BPB: EUR 138,6 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA] KG: EUR 85,8 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 249,6 milioni;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 4,32 milioni (
7
).
6.
Per quanto riguarda l’ammenda inflitta alla ricorrente, ai punti 495-499 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato
quanto segue:
«(495) È assodato che [il gruppo] [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato attivamente a tutti i comportamenti anticoncorrenziali descritti nella
presente decisione e che [dirigenti di alto livello del gruppo [OSCURATO:PERSONA]], [il sig. B e il sig. C], sono stati personalmente coinvolti
in tali comportamenti.
(496) Tenuto conto della particolare struttura del gruppo [OSCURATO:PERSONA], la decisione è indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] difatti non è in grado di individuare una persona giuridica a capo del gruppo di società costituenti l’impresa.
Non esiste, pertanto, una persona giuridica a capo dell’impresa alla quale, in quanto responsabile del coordinamento delle
attività del gruppo, si possano imputare le infrazioni commesse dalle diverse società che lo compongono.
(497) [OSCURATO:PERSONA], di cui [il sig. B] e [il sig. C] sono [dirigenti di alto livello], è la società maggiormente
rappresentativa di tale impresa. In particolare, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] KG, che ha
la funzione di amministrare altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], va sottolineato che essa dipende, almeno in parte, dalla [OSCURATO:PERSONA] tanto per la logistica quanto per il personale.
(498) Di conseguenza, e per evitare che questioni puramente formali si oppongano all’accertamento del comportamento tenuto
sul mercato del cartongesso [dal gruppo] [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’applicazione delle norme sulla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene
che la [OSCURATO:PERSONA] debba essere considerata responsabile per l’insieme dei comportamenti [del gruppo] [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] non ha sollevato obiezioni contro l’invio della comunicazione degli addebiti da parte della
[OSCURATO:PERSONA], nonostante in essa fosse evidente che la [OSCURATO:PERSONA] intendeva considerarla responsabile per l’insieme dei comportamenti
della [OSCURATO:PERSONA].
(499) [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in vista dell’eventuale inflizione di un’ammenda (…), il fatturato da considerare ai fini
della presente decisione sia quello dell’“impresa” ai sensi dell’art. 81, n. 1, del Trattato, ossia, nel caso di specie, il
fatturato mondiale realizzato dall’insieme delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], come comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]» (
8
).
7.
Inoltre, ai punti 38 e 39 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già osservato quanto segue:
«(38) Fondata nel 1932, con la sede sociale e un ampio sito industriale a Iphofen, Baviera (Germania), la [OSCURATO:PERSONA] attualmente
comprende una serie di società private ancora in possesso della (…) o di azionisti appartenenti ad essa. La società ama presentarsi
come una società familiare, la [OSCURATO:PERSONA]: “La società Gebr. [OSCURATO:PERSONA], di Iphofen, fondata
nel 1932, attualmente è non solo uno dei principali produttori di materiali edili in Europa, ma anche un gruppo operante a
livello mondiale e le cui attività non sono limitate alla produzione di materiali a base di gesso. Nonostante la sua espansione,
la [OSCURATO:PERSONA] rimane un’impresa familiare, appartenente alle famiglie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (…)”.
(39) [OSCURATO:PERSONA] è di fatto la più antica società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e presso di essa lavora un gran numero
di dipendenti del gruppo (oltre 1 000); attualmente è una società in accomandita [che annovera tra i dirigenti di alto livello
i sigg. B e C] (…). La società opera negli stessi locali e con lo stesso personale di un’altra società, la [OSCURATO:PERSONA] KG, anch’essa società in accomandita, di cui sono altresì [dirigenti di alto livello] [il sig. B]
e [il sig. C], e che ha il compito di amministrare altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Va osservato che, oltre ad avere gli stessi
dirigenti, le due società in accomandita hanno esattamente la stessa struttura dell’azionariato (ossia, le stesse persone
possiedono esattamente le stesse quote nel capitale societario). [OSCURATO:PERSONA] KG ha pochissimi
dipendenti, parimenti nel sito di Iphofen».
B –
Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado
8.
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado il 13 febbraio 2003 e registrato con il numero di causa T‑52/03,
la [OSCURATO:PERSONA] KG ha chiesto di annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda o, in subordine, di ridurre
adeguatamente l’ammenda ad essa inflitta con la decisione impugnata, nonché di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
9.
Nel ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] KG ha sollevato otto motivi. Con il primo, essa ha sostenuto
che la decisione impugnata ha violato i suoi diritti della difesa, affermando, tra l’altro, che la decisione impugnata si
basava su prove cui essa non aveva avuto accesso malgrado le sue richieste in tal senso. Con il secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] KG
lamentava una violazione dell’art. 81, n. 1, CE. Il terzo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] KG era attinente ad una violazione
della nozione di infrazione unica. Con il quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] KG sosteneva che la decisione impugnata violava l’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17 con riguardo al tetto massimo dell’ammenda. Con il quinto motivo la ricorrente sosteneva che la
decisione impugnata violava l’art. 253 CE e l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, nonché i principi generali di diritto
relativi alla determinazione dell’ammenda. Con il sesto motivo la [OSCURATO:PERSONA] KG sosteneva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato
il principio della parità di trattamento perché non aveva ridotto l’ammenda ad essa inflitta nonostante avesse cooperato con
la [OSCURATO:PERSONA] allo stesso modo della BPB, la cui ammenda era stata diminuita del 30%. Con il settimo motivo la ricorrente
sosteneva che l’eccessiva durata del procedimento amministrativo aveva portato ad una violazione dell’art. 6, n. 1, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché del principio di buona
amministrazione. Con l’ottavo e ultimo motivo la [OSCURATO:PERSONA] KG lamentava un errore di diritto nonché un errore manifesto di
valutazione nella fissazione degli interessi di mora nel pagamento dell’ammenda.
10.
L’8 luglio 2008 il Tribunale di primo grado ha pronunciato una sentenza respingendo il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] KG e condannandola
alle spese.
IV –
Procedimento di impugnazione
11.
Il 19 settembre 2008 la ricorrente ha depositato un ricorso contro la sentenza impugnata. Essa chiede che la Corte voglia:
– annullare l’intera sentenza impugnata;
– in subordine, rinviare al Tribunale perché decida nuovamente la causa;
– in ulteriore subordine, ridurre adeguatamente l’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della decisione impugnata, e
comunque almeno ad EUR 54,51 milioni;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
12.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione nella sua interezza;
– condannare la ricorrente alle spese.
13.
Il ricorso contro la sentenza impugnata si basa su tre motivi. Con il primo, la ricorrente lamenta una violazione dei suoi
diritti della difesa. Con il secondo essa fa valere una violazione dell’art. 81, n. 1, CE. Con il terzo motivo la ricorrente
lamenta una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 81 CE.
14.
Il 22 ottobre 2009 si è svolta un’udienza.
V –
Il primo motivo di impugnazione: violazione dei diritti della difesa
15.
Secondo la ricorrente, il Tribunale di primo grado ha violato i suoi diritti della difesa a causa dell’erronea applicazione
delle regole riguardanti, in primo luogo, il rifiuto di accesso ai documenti a carico e, in secondo luogo, il rifiuto di accesso
alle prove a discarico.
A –
Il rifiuto di accesso ai documenti a carico
1. La decisione contestata
16.
In primo grado la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la decisione impugnata è in larga parte basata su prove a carico alle quali essa
non ha avuto accesso malgrado sue richieste in tal senso.
17.
Al punto 41 della sentenza impugnata il Tribunale ha confermato che la [OSCURATO:PERSONA] KG non aveva avuto accesso durante il procedimento
amministrativo alle risposte degli altri destinatari della comunicazione degli addebiti. Secondo il Tribunale, poiché i documenti
non divulgati alle parti interessate durante il procedimento amministrativo non costituiscono mezzi di prova opponibili, è
necessario, nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione si sia basata su documenti non inclusi nel fascicolo istruttorio
e che non sono stati comunicati ai ricorrenti, che tali documenti siano esclusi come mezzi di prova. Tuttavia, in presenza
di altre prove documentali, di cui le parti fossero a conoscenza durante il procedimento amministrativo, che sostengono specificamente
le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], l’eliminazione dai mezzi di prova del documento a carico non comunicato al soggetto interessato
non inficia la fondatezza degli addebiti accertati nella decisione contestata. Il Tribunale ha ritenuto che spetta quindi
all’impresa interessata dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione sarebbe stato
diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la [OSCURATO:PERSONA]
si è basata per incriminare tale impresa (
9
).
18.
Al punto 49 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] KG si è limitata ad elencare, a parte poche
eccezioni, i passaggi della decisione impugnata nei quali erano menzionati i documenti ai quali era stato negato l’accesso.
Il Tribunale ha ritenuto che tale citazione non bastasse a soddisfare l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] KG stabilito dalla giurisprudenza
riguardo alle prove a carico non divulgate. Esso ha quindi proceduto ad esaminare l’asserita violazione dell’accesso ai documenti
a carico alla luce delle censure espressamente sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] KG (
10
). In base all’esame di tali documenti, il Tribunale ha ritenuto che il risultato cui la [OSCURATO:PERSONA] era pervenuta nella decisione
impugnata non sarebbe stato diverso se i documenti stessi fossero stati eliminati dal fascicolo. Esso ha però dichiarato che
avrebbe esaminato ad abundantiam il merito della causa, scartando tutti gli elementi a carico derivanti dalle risposte degli
altri destinatari della comunicazione degli addebiti, al fine di verificare se la valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardo
all’esistenza e agli effetti dell’infrazione fosse stata dimostrata a sufficienza anche in assenza dei suddetti elementi (
11
).
2. Argomenti
19.
Secondo la ricorrente, il Tribunale si è erroneamente rifiutato di esaminare gli esempi di prove non comunicate che essa aveva
indicato. A suo parere, avendo essa elencato i suddetti elementi e i passaggi della decisione impugnata basati esclusivamente
su di essi, non sono necessarie ulteriori indicazioni per concludere che, se tali elementi di prova fossero stati eliminati,
almeno quelle parti della motivazione della decisione impugnata sarebbero state diverse. Dato che chiaramente i passaggi descritti
dalla ricorrente riguardavano il merito dell’intera violazione, è evidente che la decisione impugnata sarebbe stata del tutto
differente. I passaggi della decisione impugnata effettivamente esaminati dal Tribunale (v. punti 51-63 della sentenza impugnata)
non sono decisivi, dal momento che i diritti della difesa della ricorrente erano già stati violati, in quanto in altri passaggi
della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] si era basata su prove a carico non comunicate e che il Tribunale non aveva esaminato.
20.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, essendo diretta soltanto contro i motivi contenuti ai punti 49 e 50 della sentenza impugnata,
detta censura non può comportare l’annullamento della stessa. Tali motivi sono stati inseriti ad abundantiam, dal momento
che, ai sensi del punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha preso in considerazione i suddetti elementi di prova
quando ha esaminato il merito della decisione impugnata. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non ha soddisfatto
i requisiti sanciti dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
12
) riguardo agli elementi di prova a carico. In base a tale sentenza, la Corte impone alla parte interessata di dimostrare che
il risultato cui è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione sarebbe stato diverso. Il riferimento generale fatto dalla
ricorrente a diversi passaggi della decisione impugnata nei quali gli elementi di cui trattasi sono semplicemente menzionati
non è sufficiente perché altrimenti il Tribunale sarebbe tenuto a dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra il diniego
di accesso ai suddetti elementi di prova e l’asserita violazione dei diritti della difesa.
3. Valutazione
21.
Faccio notare, in primo luogo, che la ricorrente contesta le conclusioni del Tribunale descritte ai punti 49 e 50 della sentenza
impugnata. Nessuna obiezione viene mossa contro gli accertamenti specifici del Tribunale contenuti ai punti 51-62 della sentenza
impugnata in merito alle censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] KG riguardo a taluni elementi di prova.
22.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], gli accertamenti compiuti dal Tribunale ai punti 49 e 50 nonché
51-62 della sentenza impugnata non sono stati inclusi ad abundantiam, caratteristica che il Tribunale ha espressamente attribuito
alla posizione espressa al punto 63 della sentenza stessa. Pertanto, la costante giurisprudenza in base alla quale la Corte
respinge in modo puro e semplice le censure mosse esclusivamente in merito ad una motivazione sovrabbondante, poiché una motivazione
siffatta non può comportare l’annullamento della pronuncia (
13
), non può essere direttamente applicata, a mio avviso, all’argomento in esame.
23.
Ritengo inoltre manifestamente infondato l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale non avrebbe preso in esame
gli esempi di elementi di prova non oggetto di comunicazione indicati dalla ricorrente stessa.
24.
[OSCURATO:PERSONA] KG afferma, in sostanza, che il Tribunale ha concluso erroneamente che un elenco dei passaggi della decisione
impugnata nei quali si faceva riferimento agli elementi probatori non divulgati non fosse sufficiente per soddisfare l’obbligo
sancito dalla giurisprudenza che impone alla parte interessata di dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA]
nella sua decisione sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato
sul quale la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per incriminare tale impresa.
25.
Secondo una consolidata giurisprudenza, la mancata comunicazione di un documento costituisce una violazione dei diritti della
difesa solo se l’impresa interessata dimostra, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su tale documento per suffragare
il suo addebito relativo all’esistenza di un’infrazione e, in secondo luogo, che l’addebito potrebbe essere provato solo facendo
riferimento al documento stesso. In presenza di altre prove documentali, di cui le parti erano a conoscenza durante il procedimento
amministrativo, che sostengono specificamente le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], l’eliminazione dai mezzi di prova del documento
a carico non comunicato non inficerebbe la fondatezza degli addebiti accertati nella decisione contestata. All’impresa interessata
spetta quindi dimostrare che il risultato al quale è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione sarebbe stato diverso se
dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale la [OSCURATO:PERSONA] si è basata
per incriminare tale impresa (
14
).
26.
A mio avviso il Tribunale non è incorso in un errore di diritto dichiarando che un semplice elenco di passaggi nella decisione
impugnata nei quali sono menzionati documenti non comunicati non è sufficiente a soddisfare il chiaro onere imposto all’impresa
interessata ai sensi della giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
15
).
B –
Rifiuto di accesso alle prove a discarico e violazione dei diritti della difesa per quanto riguarda lo scambio di informazioni
27.
In questa sezione ritengo opportuno esaminare il secondo e il terzo capo del primo motivo di impugnazione della ricorrente,
essendo entrambi relativi alla seconda parte del primo motivo che la [OSCURATO:PERSONA] KG ha fatto valere dinanzi al Tribunale, relativo
al rifiuto di accesso alle prove a discarico (
16
).
1. La sentenza impugnata
28.
Al punto 67 della sentenza impugnata, citando la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dichiarato che,
per quanto riguarda la mancata comunicazione di un documento a discarico, l’impresa interessata deve solo provare che la sua
mancata divulgazione ha potuto influenzare, a suo discapito, lo svolgimento del procedimento ed il contenuto della decisione
della [OSCURATO:PERSONA]. È sufficiente che l’impresa dimostri che avrebbe potuto utilizzare i detti documenti a discarico per la
sua difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto far valere
elementi che non concordavano con le deduzioni operate in quello stadio dalla [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe potuto quindi influenzare,
in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte da quest’ultima nell’eventuale decisione, almeno per quanto riguarda la gravità
e la durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, l’entità dell’ammenda. La possibilità che un documento non divulgato
abbia potuto influire sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto della decisione della [OSCURATO:PERSONA] può essere accertata
solo dopo un esame provvisorio di taluni mezzi di prova che faccia emergere che i documenti non divulgati avrebbero avuto,
alla luce di tali mezzi di prova, un’importanza che non avrebbe potuto essere trascurata (
17
).
29.
Dopo aver consentito alla ricorrente l’accesso alle risposte non riservate date dagli altri produttori alla comunicazione
degli addebiti della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha affermato che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] KG avesse potuto avvalersi di tali
documenti durante il procedimento amministrativo, essi non sarebbero stati in grado di influire sulle valutazioni compiute
dalla [OSCURATO:PERSONA] (
18
).
2. Argomenti
30.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha sintetizzato in modo erroneo, al punto 65 della sentenza impugnata, le censure
da essa sollevate nel ricorso proposto nella causa T-52/03 e le osservazioni contenute in un separato documento datato 7 luglio
2006, relativo al rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di permetterle l’accesso a prove a discarico. Le conclusioni cui il Tribunale
è pervenuto ai punti 64-79 della sentenza impugnata pertanto violano i diritti della difesa della ricorrente e sono prive
di fondamento.
31.
Inoltre, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente applicato la giurisprudenza della Corte in tema di prove
a discarico. A suo avviso, essa non era tenuta a dimostrare che, se avesse avuto accesso alle risposte fornite dagli altri
produttori alla comunicazione degli addebiti, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto un contenuto differente, ma soltanto
che essa avrebbe potuto utilizzare detti documenti per difendersi (
19
). Inoltre, ai punti 70-78 della sentenza impugnata il Tribunale ha valutato in modo erroneo l’ipotesi che alcune prove a discarico
cui la ricorrente si era riferita avessero potuto influire sull’esito della decisione impugnata.
32.
Ancora, la ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui la risposta data dalla BPB alla comunicazione degli
addebiti non contiene alcun elemento a discarico (
20
). A suo parere, conformemente ai principi generali in tema di prova, le affermazioni fatte da altre parti interessate sono
prove. Inoltre, il fatto che la ricorrente abbia dedotto gli stessi argomenti non muta la natura delle affermazioni di questo
tipo effettuate da altre parti interessate.
33.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di esaminare l’affermazione contenuta al punto 4.1.16 della risposta della
BPB, secondo la quale la riunione di Londra era stata al massimo una discussione spontanea. Inoltre, il Tribunale ha omesso
di esaminare l’affermazione della BPB al punto 4.2.3 della sua risposta, secondo la quale gli scambi di informazioni tra la
BPB e i suoi concorrenti non rientravano nella procedura di pianificazione della BPB stessa. Né il Tribunale ha valutato l’importanza
della prove riguardo all’accertamento dell’esistenza delle riunioni a Bruxelles e all’Aia nel 1997 e nel 1998, che avevano
fatto seguito alla presunta riunione di Versailles. In un documento datato 7 luglio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] KG ha affermato che
dai punti 4.3.28 e 4.3.34 della risposta della BPB risulta evidente che alla riunione di Versailles non era stato raggiunto
alcun accordo anticoncorrenziale. Per quel che concerne le riunioni di Bruxelles e dell’Aia, la [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente
concluso che le parti avevano seguito i presunti accordi raggiunti a Versailles. Tuttavia, i punti 4.3.28 e 4.3.34 della risposta
della BPB riguardo alla riunione di Versailles avrebbero potuto essere utilizzati per dimostrare che le conclusioni relative
alle riunioni di Buxelles e dell’Aia erano infondate.
34.
[OSCURATO:PERSONA] fa valere nuovamente un argomento dedotto dinanzi al Tribunale e che non era stato da quest’ultimo preso in
considerazione. Unitamente al suo rifiuto di concedere alla ricorrente l’accesso alle risposte degli altri produttori alla
comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato una indicazione dei rimedi esperibili dalla ricorrente. Poiché
la ricorrente non aveva adito il consigliere uditore e pertanto non aveva esaurito i rimedi esperibili durante il procedimento
amministrativo, essa aveva lasciato intendere che non avrebbe dato seguito alla sua richiesta. Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA],
dal momento che il diritto all’accesso al fascicolo avrebbe dovuto essere esercitato nel corso del procedimento amministrativo,
la ricorrente non era legittimata a lamentare una violazione dei diritti della difesa dinanzi al Tribunale.
35.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha correttamente applicato il criterio sancito nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
21
) riguardo alle prove a discarico. Inoltre, essa sostiene che la sentenza impugnata non distorce gli argomenti fatti valere
dalla ricorrente.
36.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene irricevibile l’argomento dedotto dalla ricorrente al paragrafo 31 supra, in quanto essa si limita a
riprodurre gli argomenti fatti valere dinanzi al Tribunale, cercando di ottenere una nuova valutazione degli stessi da parte
della Corte. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato in che modo le prove non comunicate di cui trattasi avrebbero agevolato
la sua difesa. [OSCURATO:PERSONA] considera poi materialmente errato l’argomento esposto dalla ricorrente al paragrafo 33 supra.
3. Valutazione
37.
Inizierò con l’occuparmi dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] indicato al paragrafo 34 delle presenti conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]
sostiene infatti che la seconda e la terza parte del primo motivo di impugnazione della ricorrente sono precluse perché la
ricorrente non ha esaurito tutti i rimedi esperibili riguardo all’accesso ai documenti di cui trattasi nel corso del procedimento
amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA].
38.
Sono del parere che tale argomento debba essere respinto. Innanzi tutto, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la ricorrente
l’ha intenzionalmente indotta in errore o non ha agito in buona fede durante il procedimento amministrativo in merito ai documenti
non divulgati di cui trattasi. Il semplice mancato esaurimento di tutti i rimedi esperibili dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] non può
aver indotto in modo inopportuno quest’ultima ad equivocare il fatto che la ricorrente non avrebbe dato seguito alla sua richiesta
di accesso ai documenti di cui trattasi dinanzi ai giudici comunitari (
22
). Inoltre, in assenza di una disposizione di legge che specificamente imponga alla parte interessata di esaurire i rimedi
esperibili durante il procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], ritengo che se la Corte dovesse imporre tale condizione
limiterebbe in modo non opportuno i diritti della difesa di tale parte, negandole un pieno accesso alla giustizia (
23
).
39.
Quanto al motivo della ricorrente esposto supra, al paragrafo 30, secondo cui il punto 65 della sentenza impugnata ha sintetizzato
erroneamente i suoi argomenti, va osservato che tali argomenti erano riportati esattamente al punto 43 della relazione predisposta
dal giudice relatore per l’udienza dinanzi al Tribunale svoltasi il 23 gennaio 2007.
40.
Ai sensi della giurisprudenza della Corte, la relazione del giudice relatore è destinata a presentare in forma sintetica gli
elementi di fatto e di diritto della causa nonché i motivi e argomenti delle parti, e queste ultime hanno la facoltà di chiedere,
prima o nel corso dell’udienza, che vengano effettuate rettifiche, o di formulare riserve. Inoltre, i giudici del Tribunale
che hanno partecipato alla deliberazione hanno avuto accesso, nel corso di tutto lo svolgimento del procedimento, al complesso
dei documenti che costituiscono il fascicolo (
24
).
41.
Nella causa T-52/03 la cancelleria del Tribunale aveva inviato la relazione del giudice relatore alle parti l’11 dicembre
2006, invitandole a presentare le loro osservazioni al riguardo prima dell’udienza. Contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva
inviato osservazioni scritte su tale relazione il 15 gennaio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] KG non ne aveva presentate. Inoltre, all’udienza
del 23 gennaio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] KG non aveva sollevato obiezioni in merito alla sintesi delle sue censure e dei suoi argomenti
contenuta nella relazione del giudice relatore. L’assenza di simili obiezioni è registrata nel verbale di udienza redatto
dal cancelliere ai sensi dell’art. 63 del regolamento di procedura del Tribunale, che è sottoscritto dal Presidente e dal
cancelliere ed ha valore di atto pubblico.
42.
In assenza di obiezioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] KG alla relazione del giudice relatore nella causa T-52/03, e considerato
che il collegio del Tribunale ha avuto accesso, nel corso di tutto lo svolgimento del procedimento, al complesso dei documenti
che costituiscono il fascicolo, ritengo che l’argomento della ricorrente di cui al paragrafo 30 supra debba essere respinto.
43.
Sottolineo inoltre, per ragioni di completezza, che, dalle conclusioni del Tribunale ai punti 68-77 della sentenza impugnata,
risulta evidente che tale giudice ha esaminato in dettaglio gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] KG (
25
) riguardo al rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di consentirle l’accesso agli elementi a discarico.
44.
Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale ha erroneamente applicato la giurisprudenza della Corte in
tema di prove a discarico, è sufficiente che l’impresa dimostri che essa avrebbe potuto utilizzare i documenti a discarico
per la sua difesa, nel senso che, se essa avesse potuto avvalersene durante il procedimento amministrativo, avrebbe potuto
far valere elementi che non concordavano con le deduzioni operate in quello stadio dalla [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe potuto quindi
influenzare, in una qualsiasi maniera, le valutazioni svolte da quest’ultima nell’eventuale decisione, almeno per quanto riguarda
la gravità e la durata del comportamento contestatole e, di conseguenza, l’entità dell’ammenda. La possibilità che un documento
non divulgato abbia potuto influire sullo svolgimento del procedimento e sul contenuto della decisione della [OSCURATO:PERSONA] può
essere accertata solo dopo un esame provvisorio di taluni mezzi di prova che faccia emergere che i documenti non divulgati
avrebbero avuto, alla luce di tali mezzi di prova, un’importanza che non avrebbe potuto essere trascurata (
26
).
45.
Il Tribunale ha fatto specificamente riferimento alla citata giurisprudenza in tema di prove a discarico al punto 67 della
sentenza impugnata. Inoltre, al punto 78 della stessa, il Tribunale ha affermato che, se anche la ricorrente avesse potuto
avvalersi dei detti documenti durante il procedimento amministrativo, le valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero
potuto essere influenzate dagli stessi.
46.
Rilevo che, malgrado l’asserzione generale del Tribunale contenuta al punto 78 della sentenza impugnata, il tenore letterale
del punto 74 della stessa, ai sensi del quale il punto 4.2.1 della risposta della BPB «non avrebbe potuto cambiare l’esito
finale», è piuttosto inadeguato nel contesto della prova a discarico e richiama in qualche modo la giurisprudenza applicabile
alle prove a carico non divulgate (
27
). Tuttavia, a mio parere, l’impiego di questo tipo di terminologia non è tale da inficiare la sentenza impugnata. Ritengo
che, una semplice affermazione, non suffragata da prove, effettuata da un’altra parte del cartello, con cui essa cerca di
negare l’oggetto o l’effetto anticoncorrenziale di uno scambio di informazioni, non possa costituire una prova a discarico.
47.
Di conseguenza, ritengo che l’argomento riportato al paragrafo 31 delle presenti conclusioni debba essere respinto.
48.
Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente illustrati ai paragrafi 31 e 32 supra, con i quali essa contesta l’affermazione
del Tribunale secondo cui determinati passaggi della risposta della BPB alla comunicazione degli addebiti non contenevano
prove a discarico, va ricordato che la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, salvo in caso di snaturamento degli elementi
di prova addotti dinanzi ad esso, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (
28
).
49.
A mio avviso, la valutazione compiuta dal Tribunale ai punti 69-78 della sentenza impugnata è stata incentrata sulla questione
se i passaggi della risposta della BPB alla comunicazione degli addebiti costituissero prove a discarico e se avessero potuto
essere utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] KG per la propria difesa. La detta valutazione ha avuto dunque ad oggetto una questione
di fatto (
29
). In assenza di una qualunque accusa di snaturamento dei fatti rivolta al Tribunale, la censura della ricorrente contro le
valutazioni compiute dal Tribunale dev’essere, a mio avviso, dichiarata irricevibile.
50.
Per quanto riguarda l’argomento esposto al paragrafo 33 delle presenti conclusioni, secondo cui il Tribunale non avrebbe esaminato
le censure della [OSCURATO:PERSONA] KG relative al punto 4.1.16 della risposta della BPB, a mio avviso non può essere accolto. La
rilevanza maggiore del punto 4.1.16 della risposta della BPB alla comunicazione degli addebiti è che «è perdurata una concorrenza
intensa sui diversi mercati europei» malgrado i «presunti impegni» concordati alla riunione di Londra. La questione del perdurare
della concorrenza è stata in effetti affrontata dal Tribunale ai punti 72 e 75 della sentenza impugnata. L’argomento secondo
cui il Tribunale non avrebbe preso in esame le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] KG relative al punto 4.2.3 della risposta della
BPB alla comunicazione degli addebiti, in cui si affermava che lo scambio di informazioni tra la BPB e i suoi concorrenti
non rientrava nella procedura di pianificazione della BPB, dev’essere a mio avviso respinto, considerato il punto 74 della
sentenza impugnata. In tale punto si analizza specificamente l’affermazione della BPB secondo cui lo scambio di informazioni
era noto solo al sig. [D], direttore della [OSCURATO:PERSONA] e presidente-direttore generale della BPB.
51.
Inoltre, risulta evidente dal punto 76 della sentenza impugnata che il Tribunale ha esaminato i punti 4.3.28 e 4.3.34 della
risposta della BPB relativi alla riunione di Versailles e ha dichiarato che il loro contenuto non costituiva una prova a discarico.
Dal momento che l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] KG riguardo alle riunioni svoltesi a Bruxelles e all’Aia, rispettivamente nel
1997 e nel 1998, si basava sulla conclusione che, secondo il Tribunale, i punti 4.3.28 e 4.3.34 della risposta della BPB riguardo
alla riunione di Versailles costituivano una prova a discarico, ritengo che il Tribunale non abbia erroneamente omesso di
esaminare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] KG relativo alle riunioni di Bruxelles e dell’Aia.
52.
Suggerisco pertanto alla Corte di respingere interamente il primo motivo di impugnazione.
VI –
Il secondo motivo di impugnazione: violazione dell’art. 81 CE
A –
Argomenti
53.
La ricorrente sostiene che i punti 140-298 della sentenza impugnata sono privi di sufficiente fondamento sostanziale in quanto
il Tribunale, nell’accertare la violazione dell’art. 81, n. 1, CE, si è basato su elementi di prova a carico non comunicati.
Inoltre, il Tribunale non ha dato seguito a quanto affermato al punto 63 della sentenza impugnata, ossia che non avrebbe tenuto
conto dei suddetti elementi nell’esaminare il merito della decisione impugnata.
54.
Secondo la ricorrente, anche tenendo in considerazione gli elementi di prova illegittimi, le conclusioni del Tribunale riguardo
ai cinque elementi della violazione compiuta dalla ricorrente non suffragano l’accertamento di una violazione dell’art. 81,
n. 1, CE. Per il Tribunale, la violazione suddetta constava di cinque elementi, ossia: la riunione di Londra nel 1992, lo
scambio di informazioni sui quantitativi delle vendite in Germania, in Francia, nel [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA] dal 1992 al
1998, lo scambio di informazioni sugli aumenti di prezzo nel [OSCURATO:PERSONA] dal 1992 al 1998, gli accordi sulle quote di mercato
in Germania (riunioni di Versailles, Bruxelles e l’Aia) a partire dal giugno 1996 e gli accordi sugli aumenti di prezzo in
Germania a partire dal 1996. Tuttavia, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale, nessuna di queste cinque
situazioni soddisfa i criteri necessari per dichiarare una violazione ex art. 81, n. 1, CE. La ricorrente contesta inoltre
numerosi aspetti della motivazione del Tribunale riguardo ai cinque elementi o manifestazioni riportati ai punti 140-298 della
sentenza impugnata.
55.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il secondo motivo di impugnazione dedotto è irricevibile, in quanto la ricorrente si limita a
contestare gli accertamenti di fatto del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea altresì che la ricorrente non nega l’esistenza
di un’infrazione unica e continuata, su cui si basa la decisione impugnata. Il secondo motivo di impugnazione della ricorrente
si basa sul concetto secondo cui nessuna delle parti o nessuno degli elementi della violazione che, considerati nel loro insieme,
rappresentano un’infrazione, è di per sé contrario all’art. 81 CE. La ricorrente in tal modo demolisce il punto essenziale
della decisione impugnata e la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale. Quest’ultimo, riferendosi alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
30
), ha sostenuto che l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di
coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione
coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza. Secondo il Tribunale, tale giurisprudenza è applicabile
al concetto di infrazione unica e continuata in quanto ognuna delle sue manifestazioni conferma l’esistenza di una siffatta
violazione.
56.
[OSCURATO:PERSONA] considera inoltre irricevibile l’argomento indicato supra, al paragrafo 53, in quanto la ricorrente non ha
individuato le sezioni della sentenza impugnata censurate, limitandosi a riferirsi sommariamente ai punti 140-298 della sentenza
impugnata.
B –
Valutazione
57.
Dal punto 299 della sentenza impugnata emerge chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] KG aveva sostenuto dinanzi al Tribunale che non
poteva essere accusata di aver partecipato ad una infrazione unica di lunga durata e che da ciò deriverebbe una ridotta gravità
dell’infrazione e la prescrizione di fatti isolati asseritamente verificatisi oltre cinque anni prima dell’avvio del procedimento.
58.
Al punto 306 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che, come emerge chiaramente dal punto 479 della decisione
impugnata, «l’insieme degli accordi e delle pratiche concordate nella fattispecie rientra in una serie di sforzi delle imprese
di cui trattasi diretti ad un unico obiettivo economico, ossia quello della restrizione della concorrenza, e costituisce le
diverse manifestazioni di un accordo complesso e continuato che ha avuto per oggetto e per effetto di limitare la concorrenza.
Considerato che gli accordi e le pratiche concordate sopra citati avevano concretizzato, in modo ininterrotto dal 1992 al
1998, la manifestazione della volontà comune delle parti di stabilizzare e quindi di restringere la concorrenza per lo meno
sui mercati del cartongesso tedesco, francese, del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] qualifica l’infrazione come unica,
complessa e continuata». Infatti, l’art. 1 della decisione impugnata sancisce in particolare che la ricorrente ha «violato
l’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato prendendo parte ad un insieme di accordi e di pratiche concordate nel settore del
cartongesso» (
31
). Applicando la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
32
), il Tribunale ha respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] KG contro la qualificazione delle pratiche in questione come infrazione
unica e continuata (
33
).
59.
Nel presente giudizio di impugnazione, la ricorrente non ha contestato le conclusioni del Tribunale riguardo all’esistenza
di un’infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE. Essa tenta piuttosto di dimostrare che nessuno dei cinque elementi
o manifestazioni dell’infrazione consente, preso isolatamente, di constatare una violazione dell’art. 81, n. 1, CE. Considerato
che la decisione impugnata e la sentenza impugnata si basano sul presupposto dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata,
anche se composta di diversi elementi, ritengo che la ricorrente non possa sostenere che questi singoli elementi, considerati
isolatamente, non costituiscono una violazione dell’art. 81, n. 1, CE. Pertanto, a mio avviso, l’argomento in parola dev’essere
respinto.
60.
Inoltre, considerato che la ricorrente non ha individuato specificamente i presunti elementi di prova a carico cui il Tribunale
ha fatto riferimento ai punti 140-298 della sentenza impugnata, ritengo che tale argomento debba essere dichiarato irricevibile
perché generico.
61.
Suggerisco pertanto alla Corte di respingere il secondo motivo di impugnazione.
VII –
Il terzo motivo di impugnazione: violazione dell’art. 15 del regolamento n. 17 e dell’art. 81 CE
A –
Argomenti
62.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 15 del regolamento n. 17 in quanto ha preso in considerazione il
fatturato delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel calcolare il limite massimo del 10% imposto da tale disposizione. A suo parere,
il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che la ricorrente costituiva un’unità economica assieme alle altre
società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo la ricorrente responsabile per la condotta del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
63.
Secondo la ricorrente, al punto 348 della sentenza impugnata il Tribunale non ha agito in modo obiettivo e imparziale. Essa
contesta la conclusione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] KG aveva tratto beneficio dalla
violazione in parola.
64.
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente considerato che essa, assieme alla [OSCURATO:PERSONA]
KG e alle sue controllate, costituiva un’unità economica.
65.
La ricorrente contesta i nove fattori sui quali il Tribunale ha basato la sua conclusione in merito all’esistenza di un’unità
economica. A suo parere, la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
34
) non è applicabile in quanto la ricorrente non è controllata da un’altra società. Inoltre, la ricorrente non detiene alcuna
azione nelle società collegate al gruppo [OSCURATO:PERSONA] KG. Né, a giudizio della stessa, è applicabile
la giurisprudenza relativa agli agenti di commercio (
35
), richiamata ai punti 350, 351 e 355 della sentenza impugnata. Secondo la ricorrente, non è neppure applicabile la sentenza
HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] (
36
), richiamata ai punti 343-346 della sentenza impugnata, in quanto, in tale causa, l’accertamento di un’unità economica si
basava sul fatto che tutte le azioni nelle diverse società erano detenute dalla stessa persona. Nel caso di specie, la ricorrente
e la [OSCURATO:PERSONA] KG sono detenute da 22 azionisti, ognuno dei quali possiede una partecipazione
di minoranza.
66.
L’accertamento di un’unità economica può anche non basarsi sul controllo congiunto della ricorrente e delle altre società
da parte di una pluralità di azionisti appartenenti alle famiglie [OSCURATO:PERSONA]. L’accertamento di un controllo congiunto è escluso
nel caso in cui siano possibili maggioranze fluttuanti o variabili tra gli azionisti. Il Tribunale, nella sentenza Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA] (
37
), e la [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione di cui a detta causa avevano dichiarato che non esisteva un’unità economica in un caso
riguardante quattro azionisti di minoranza. Il patto di famiglia citato al punto 349 della sentenza impugnata non assoggetta
le imprese in parola ad un controllo congiunto.
67.
La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è contraria alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza
Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] (
38
), in cui la Corte ha dichiarato che il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga
a un medesimo soggetto o a una medesima famiglia non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra tali due società,
di un’unità economica per effetto della quale, in virtù della normativa comunitaria in materia di concorrenza, i comportamenti
dell’una possano essere imputati all’altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un’ammenda per l’altra.
68.
Secondo la ricorrente, non esistono altri motivi di diritto che giustifichino l’accertamento di un’unità economica. Il fatto
che gli stessi due azionisti gestissero tutte le imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante (punto 345 della sentenza impugnata).
Al punto 346 della stessa sentenza, il Tribunale ha affermato che non vi era alcuna prova che i due cugini [OSCURATO:PERSONA], il sig. [B]
e il sig. [C], non rappresentassero il gruppo [OSCURATO:PERSONA] nelle diverse manifestazioni dell’infrazione. Secondo la ricorrente, questa
affermazione del Tribunale è contraria al principio «in dubio pro reo». Inoltre, il fatto che lo stesso soggetto rappresenti
diverse imprese non vuol dire che tali imprese non siano autonome sotto un profilo concorrenziale. Inoltre, per la ricorrente
l’accertamento contenuto al punto 346 della sentenza impugnata, secondo cui lo scambio dei dati sulle vendite nel corso dell’infrazione
si riferiva alle diverse società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], non fornisce alcuna indicazione sulla struttura dei rapporti tra i partecipanti
o le società interessate dallo scambio né, quindi, sull’esistenza di un’unità economica. Inoltre, l’affermazione contenuta
al punto 347 della sentenza impugnata, secondo cui l’esistenza di un’unità economica si basa anche sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] KG, a seguito di una richiesta, aveva inviato alla [OSCURATO:PERSONA], oltre al proprio fatturato, anche quello delle altre
società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], è giuridicamente inoperante. Detta informazione è stata inviata a seguito di ispezioni e per evitare
che la [OSCURATO:PERSONA] considerasse che la comunicazione era insufficiente. La ricorrente asserisce che l’affermazione contenuta
al punto 356 della sentenza impugnata a sostegno della constatazione di un’unità economica è contraddittoria. Il fatto che
la ricorrente sia l’unica società non gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] KG non spiega perché
l’ammenda sia stata inflitta alla ricorrente anziché alla [OSCURATO:PERSONA] KG. Non è chiaro perché la
ricorrente dovrebbe essere considerata un’unità economica assieme alla [OSCURATO:PERSONA] KG, visto che
è indipendente da quest’ultima. La ricorrente contesta poi la conclusione riportata al punto 357 della sentenza impugnata,
secondo cui, poiché «la maggior parte» dei documenti reperiti nel corso delle ispezioni erano redatti sulla sua carta intestata,
la ricorrente rappresenterebbe il gruppo [OSCURATO:PERSONA]. A suo avviso, la regola interpretativa secondo cui il soggetto da cui proviene
«la maggior parte» dei documenti «rappresenta» automaticamente gli altri partecipanti ad un’infrazione non trova rispondenza
nei sistemi giuridici degli Stati membri né nel diritto comunitario delle intese. Inoltre, non è chiaro il modo in cui la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe selezionato i documenti in parola tra tutti quelli disponibili nel corso delle indagini. La ricorrente
sostiene ancora che l’affermazione contenuta al punto 357 della sentenza impugnata, secondo cui non vi è dubbio che la ricorrente
coordini le attività operative del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sul mercato di riferimento, è diametralmente opposta a quella contenuta al
punto 337 della stessa sentenza, secondo la quale «non esiste, pertanto, una persona giuridica a capo dell’impresa alla quale,
in quanto responsabile del coordinamento delle attività del gruppo, si possano imputare le infrazioni commesse». L’affermazione
al punto 358 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente, nel corso del procedimento amministrativo, era stata il
solo interlocutore della [OSCURATO:PERSONA], non è giuridicamente rilevante e discende dal fatto che nella lettera di accompagnamento
alla comunicazione degli addebiti datata 19 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] apriva una procedura formale solo nei confronti della
ricorrente, malgrado il fatto che venissero anche effettuate ispezioni presso altre società. La ricorrente sostiene che i
suoi legali hanno replicato alla comunicazione degli addebiti in suo nome e per suo conto.
69.
Inoltre, la ricorrente censura le affermazioni contenute ai punti 359 e 360 della sentenza impugnata, secondo le quali essa
avrebbe dovuto contestare le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] circa l’esistenza di un’unità economica nel corso del procedimento
amministrativo, a pena di non poterlo più fare. La ricorrente ritiene che queste affermazioni siano contrarie al principio
«in dubio pro reo». Poiché la comunicazione degli addebiti era indirizzata esclusivamente nei confronti della ricorrente,
questa ha fatto valere solo argomenti che la riguardavano. La comunicazione degli addebiti non specificava che la ricorrente
sarebbe stata ritenuta responsabile per le altre società con il nome [OSCURATO:PERSONA].
70.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale è giunto a concludere circa l’esistenza di un’unità economica sulla base di una serie
di elementi (punto 342 della sentenza impugnata), tra i quali, in particolare, il fatto che durante l’infrazione i cugini
[OSCURATO:PERSONA] avevano rappresentato l’intero gruppo [OSCURATO:PERSONA], il fatto che i dati sulle vendite scambiati nel corso dell’infrazione si
riferivano a tutte le imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA] attive sul mercato del cartongesso (punto 346 della sentenza impugnata) e il
fatto che le quote societarie all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in possesso della società holding [OSCURATO:PERSONA]
KG erano da quest’ultima amministrate per conto dell’impresa familiare da cui era posseduta e controllata. L’affermazione
contenuta al punto 348 della sentenza impugnata dev’essere contestualizzata. Considerata tale situazione, il Tribunale dimostra
di non avere avuto preconcetti. Infatti, anche se è assodato che i cugini [OSCURATO:PERSONA] avevano rappresentato l’intero gruppo durante
l’infrazione, è evidente che tutte le imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA] avevano tratto beneficio dall’infrazione stessa.
71.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che il Tribunale non si è riferito alla giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
39
), bensì ai principi generali relativi all’esistenza di un’unità economica. La sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
40
)e la giurisprudenza sugli agenti di commercio rappresentano esempi specifici di applicazione di tali principi. Nel caso di
specie, è comunque possibile fare un parallelo con la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
41
), benché questa non sia direttamente applicabile. Il Tribunale ha constatato che le imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA] erano controllate
dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], in base al patto di famiglia che garantiva che l’intero gruppo fosse assoggettato ad una gestione unica.
I cugini [OSCURATO:PERSONA] amministravano tutte le società del gruppo, comprese le due società madri e nel contesto dell’infrazione rappresentavano
tutte le imprese [OSCURATO:PERSONA] attive sul mercato del cartongesso. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti della ricorrente relativi
alla sentenza HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] (
42
) non sono rilevanti. Ai punti 342 e 343 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che l’esistenza di un’unità economica
va accertata caso per caso ed è possibile (come nella causa HFB e a./[OSCURATO:PERSONA]) concludere che esiste un’unità economica
sulla base di una serie di elementi che dimostrano un rapporto di controllo. Il Tribunale ha individuato un parallelo tra
il caso HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] e il caso di specie proprio nel controllo che le società della famiglia [OSCURATO:PERSONA] esercitano sul
gruppo [OSCURATO:PERSONA], nella posizione chiave dei cugini [OSCURATO:PERSONA], nel modo in cui essi si presentano come rappresentanti del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
e nel fatto che i dati sulle vendite scambiati nel corso dell’infrazione si riferivano all’intero gruppo. La Corte ha accettato
questi criteri nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
43
).
72.
[OSCURATO:PERSONA] considera che le osservazioni della ricorrente sulla possibilità di maggioranze fluttuanti tra gli azionisti
sono in contraddizione con il patto di famiglia che garantisce una gestione unica nonché l’unicità e la concentrazione dell’esercizio
dei diritti degli azionisti. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], inoltre, l’esistenza di maggioranze fluttuanti tra gli azionisti non
è rilevante in quanto, in base al patto di famiglia, esistono due organi decisionali che esercitano il controllo sul gruppo
[OSCURATO:PERSONA] (unitamente alla gestione dell’intero gruppo da parte dei due cugini [OSCURATO:PERSONA]) e garantisce che il gruppo agisca sul mercato
come una singola unità. Nella sua risposta del 19 settembre 2002 ad un quesito della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha ribadito
il controllo esercitato dall’impresa familiare (punto 347 della sentenza impugnata).
73.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata non è in contrasto con le conclusioni della Corte nella sentenza Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] (
44
). L’accertamento, nella sentenza impugnata, dell’esistenza di un’unità economica non si basa semplicemente sul fatto che le
due società madri nel gruppo [OSCURATO:PERSONA] avevano gli stessi azionisti. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], inoltre, le diverse circostanze accertate
dal Tribunale dimostrano l’esistenza di un’unità economica. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] mette in rilievo la posizione dei
cugini [OSCURATO:PERSONA] come azionisti dirigenti, che garantiva l’amministrazione unica del gruppo (punto 345 della sentenza impugnata).
I cugini [OSCURATO:PERSONA] erano implicati personalmente nell’infrazione e i concorrenti del gruppo consideravano le loro azioni come
azioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (punto 346 della sentenza impugnata). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la ricorrente non nega che
i dati sulle vendite scambiati nel contesto dell’infrazione riguardavano tutte le società [OSCURATO:PERSONA] attive sul mercato del cartongesso.
L’aggregazione dei dati sulle vendite dimostrava che l’intero gruppo [OSCURATO:PERSONA] è rappresentato dai cugini [OSCURATO:PERSONA] (o dalla ricorrente).
Quanto all’affermazione della ricorrente relativa alla trasmissione del suo fatturato e di quello delle altre società del
gruppo [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima sottolinea che le informazioni sono state trasmesse dopo l’invio della comunicazione
degli addebiti. Tale comunicazione indica la ricorrente quale unica destinataria. Il Tribunale ha erroneamente dichiarato
che il fatto che la ricorrente avesse fornito spontaneamente il fatturato del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e quello delle imprese [OSCURATO:PERSONA] attive
sul mercato del cartongesso costituiva un’ulteriore prova del fatto che secondo la ricorrente stessa esisteva un’unità economica
e che essa rappresentava tutte le società [OSCURATO:PERSONA] produttrici di cartongesso.
74.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti della ricorrente riguardo alle valutazioni compiute dal Tribunale in merito al suo ruolo
all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (punto 354 della sentenza impugnata) sono irrilevanti, in quanto la ricorrente si limita a negare
l’esistenza di un’unità economica. Le osservazioni che seguono sono pertanto di natura accessoria.
75.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea la posizione particolare della ricorrente come impresa del gruppo [OSCURATO:PERSONA] responsabile dell’infrazione.
Essa rileva che la ricorrente è una delle due società madri all’interno del gruppo. Contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA]
KG, la ricorrente non è una semplice società holding e la prima, per talune risorse, dipende dalla ricorrente stessa. In quanto
mera società holding, la [OSCURATO:PERSONA] KG non può essere ritenuta responsabile per le azioni del
gruppo (punti 348 e 355 della sentenza impugnata), responsabilità che incombe sulla ricorrente. Ai punti 346 e 357 della sentenza
impugnata, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente coordinava le attività operative del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sul mercato di riferimento.
Questa conclusione non è in contrasto con l’affermazione contenuta al punto 361 della sentenza impugnata, secondo cui non
era possibile individuare una persona giuridica alla guida del gruppo che ne coordinasse le attività. Anche se la ricorrente
è soltanto una delle due società madri, essa svolgeva un ruolo di coordinamento dovuto, in particolare, al fatto che veniva
utilizzata dai cugini [OSCURATO:PERSONA] come uno strumento di gestione dell’impresa.
76.
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente esposto supra al paragrafo 69 riguardo all’estoppel, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene
che la ricorrente aveva agito in nome delle altre imprese [OSCURATO:PERSONA] sia prima sia dopo la notifica della comunicazione degli addebiti.
Le affermazioni del Tribunale contenute ai punti 359 e 360 della sentenza impugnata debbono essere interpretate alla luce
dell’affermazione contenuta al punto 358. Durante la fase amministrativa del procedimento la ricorrente ha affermato che essa
aveva un ruolo di guida all’interno della [OSCURATO:PERSONA], dando così l’impressione alla [OSCURATO:PERSONA] di essere alla testa del gruppo.
[OSCURATO:PERSONA] pertanto aveva notificato la comunicazione degli addebiti alla ricorrente e non alle altre società del gruppo,
pur indicando che l’infrazione riguardava il gruppo [OSCURATO:PERSONA] (punto 359 della sentenza impugnata).
B –
Valutazione
77.
A mio avviso, l’argomento della ricorrente secondo cui il Tribunale, al punto 348 della sentenza impugnata, non avrebbe agito
in modo obiettivo e imparziale, è del tutto privo di sostanza e di fondamento. La sola circostanza che le conclusioni di fatto
del Tribunale in tale punto della sentenza siano diverse da quanto argomentato dalla ricorrente non è affatto indice di mancanza
di obiettività e di imparzialità da parte del giudice comunitario. Inoltre, come sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], risulta evidente,
in particolare dai punti 344-347 della sentenza impugnata, che l’affermazione compiuta dal Tribunale al punto 348 della stessa,
secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] KG e le sue controllate avevano beneficiato dell’infrazione in esame,
era basata su una serie di considerazioni che sono state analizzate e valutate dal Tribunale stesso e quindi non era stata
formulata in astratto.
78.
Inoltre, l’affermazione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] KG e le sue controllate avevano
tratto beneficio dall’infrazione in parola costituisce una valutazione di fatto che, salvo il caso di snaturamento degli elementi
di prova, rientra nell’esclusiva competenza del Tribunale, ai sensi dell’art. 225 CE e dell’art. 58, n. 1, dello Statuto della
Corte (
45
).
79.
Nel contesto dell’argomento della [OSCURATO:PERSONA] KG relativo alla violazione dell’art. 15 del regolamento n. 17, il Tribunale
ha valutato, in primo luogo, se il gruppo [OSCURATO:PERSONA] costituisse un’unità economica ai sensi del diritto comunitario della concorrenza
e, in secondo luogo, se la [OSCURATO:PERSONA] KG fosse responsabile per il coordinamento delle azioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. A mio avviso,
e contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] al paragrafo 74 delle presenti conclusioni, la ricorrente ha contestato,
nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, le conclusioni del Tribunale in merito ad entrambe le citate questioni.
80.
Riguardo all’esistenza di un’unità economica, secondo una consolidata giurisprudenza, il diritto comunitario in materia di
concorrenza riguarda le attività delle imprese e la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività
economica, a prescindere dallo status giuridico del soggetto stesso e dalle modalità di finanziamento dello stesso. La Corte
ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce
ad un’unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone, fisiche
o giuridiche (
46
). Pertanto, a mio avviso, valutare se un gruppo di società costituisca o meno un’unità economica non è una questione di forma
giuridica, ma esige un’analisi caso per caso, in cui occorre prestare una particolare attenzione agli specifici fatti di ciascun
singolo caso. Inoltre, sottolineo che l’esistenza di un’unità economica può essere accertata sulla base di una serie di fatti,
nessuno dei quali di per sé potrebbe dare fondamento a tale conclusione.
81.
Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui la giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
47
) non sarebbe applicabile, faccio notare, in primo luogo, che nella sentenza impugnata il Tribunale, per valutare l’esistenza
di un’unità economica, non si era basato su tale giurisprudenza. Inoltre, il fatto che la ricorrente, tra l’altro, non controlli
tutte le azioni di un’altra società, come avveniva nel caso specifico di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
a mio parere non impedisce di concludere su basi diverse che la ricorrente costituisce un’unità economica ai sensi del diritto
sulla concorrenza.
82.
Inoltre, vero è che il Tribunale ha effettivamente citato la giurisprudenza in tema di agenti di commercio ai punti 350, 351
e 355 della sentenza impugnata, nonché la sentenza HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] (
48
) al punto 343 della stessa, ma nulla indica che esso abbia considerato che i fatti particolari di quelle cause si riproponessero
nel caso di specie (
49
). Il Tribunale ha cercato solo di mettere in evidenza, in termini generali, una serie di fattori idonei a stabilire l’esistenza
di un’unità economica.
83.
Quanto all’argomento della ricorrente indicato al paragrafo 66 delle presenti conclusioni, rilevo che nella sentenza Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA]
il Tribunale ha valutato se taluni contratti dovessero essere considerati come un accordo interno di gruppo, come tale non
soggetto all’art. 81, n. 1, CE. In detta sentenza il Tribunale ha dichiarato che l’art. 81, n. 1, CE non si applica agli accordi
e alle pratiche concordate che siano opera di imprese appartenenti allo stesso gruppo in quanto società madre e controllata
e costituenti un’unità economica nell’ambito della quale la controllata non dispone di reale autonomia nella determinazione
della propria linea d’azione sul mercato. Non si è in presenza di una tale fattispecie quando un’impresa esercita su un’altra
impresa soltanto il controllo corrispondente alla quota del capitale sociale da essa detenuta, che è ben lungi dalla maggioranza (
50
).
84.
Nella sentenza Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA] il Tribunale ha accertato nei fatti che il grado di controllo effettivo esercitato
dall’Arbed sulla Baustahlgewebe corrispondeva alla quota detenuta dalla prima nel capitale sociale, cioè al 25,001%, che è
ben lungi dalla maggioranza. Secondo il Tribunale, una siffatta partecipazione non poteva giustificare la conclusione secondo
cui le due società appartenevano ad un gruppo nell’ambito del quale esse costituivano un’unità economica, il che farebbe sì
che un’intesa restrittiva della concorrenza fra queste due imprese non sia soggetta all’art. 85, n. 1, CE.
85.
A mio parere, è evidente che nella sentenza Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA] (
51
) il Tribunale non ha dichiarato che non sussisteva controllo soltanto in base alla percentuale della partecipazione detenuta
dalla Arbed nella Baustahlgewebe, ma ha esaminato l’effettivo livello o grado di controllo in questione constatando che era
insufficiente. Pertanto, a mio avviso, il Tribunale ha correttamente privilegiato la realtà effettiva anziché la semplice
forma. Ritengo quindi che la semplice possibilità giuridica di maggioranze fluttuanti all’interno delle società del gruppo
[OSCURATO:PERSONA], incluse la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] KG, a causa dell’esistenza di 22 soci non escluda
di per sé l’accertamento di un’unità economica.
86.
A mio avviso, inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che la sentenza impugnata è contraria alla sentenza della Corte nella
causa Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] (
52
). In detta causa la Corte ha dichiarato che il semplice fatto che il capitale sociale di due società commerciali distinte
appartenga a un medesimo soggetto o a una medesima famiglia non è di per sé (
53
) sufficiente a dimostrare l’esistenza, tra tali due società, di un’unità economica per effetto della quale, in virtù della
normativa comunitaria in materia di concorrenza, i comportamenti dell’una possano essere imputati all’altra e una di esse
possa essere tenuta a pagare un’ammenda per l’altra (
54
). Dagli ampi accertamenti compiuti dal Tribunale ai punti 337-362 della sentenza impugnata emerge chiaramente che esso non
ha fondato la conclusione circa l’esistenza di un’unità economica sulla base di un unico e isolato fatto (
55
). In effetti la ricorrente stessa in sede di impugnazione ha contestato i «nove» motivi sui quali il Tribunale ha basato la
sua conclusione secondo cui esisteva un’unità economica (
56
).
87.
A mio avviso, contrariamente all’argomento della ricorrente citato supra, al paragrafo 68, il Tribunale ha elencato, ai punti
344-350 della sentenza impugnata, una serie di fatti che, considerati insieme e non separatamente, portano alla conclusione
che le imprese detenute dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] costituiscono un’unità economica ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.
88.
Risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che tutte le imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA] avevano gli stessi 22 soci, costituiti
dai due rami della famiglia [OSCURATO:PERSONA] (
57
) e che tutte erano gestite dai due cugini [OSCURATO:PERSONA] (
58
).
89.
Inoltre, al punto 346 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che non vi è prova che i due cugini [OSCURATO:PERSONA] non avessero
rappresentato il gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’infrazione ed è pacifico che i dati sulle vendite scambiati nell’ambito dell’infrazione
di cui trattasi si riferissero a tutte le imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA] attive sul mercato del cartongesso. A mio avviso, affermando
che da nessun documento risultava che i cugini [OSCURATO:PERSONA] non avevano rappresentato il gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’infrazione in
esame, il Tribunale non ha violato il principio «in dubio pro reo». Esso si è limitato a dichiarare che le prove fanno riferimento
al ruolo di rappresentanza dei cugini [OSCURATO:PERSONA] e che non erano state presentate prove del contrario. Nulla indica che il Tribunale
abbia avuto alcun dubbio riguardo al valore probatorio dei documenti a sua effettiva disposizione. Inoltre, a mio parere,
il fatto che i dati sulle vendite scambiati nell’ambito dell’infrazione si riferissero a tutte le imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
attive sul mercato del cartongesso costituisce una prova ulteriore del fatto che tali società agivano come un’unità economica
con un interesse comune. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente supra, al paragrafo 68, non è necessario che un
simile scambio dimostri un qualche legame strutturale tra le imprese di cui trattasi.
90.
Al punto 347 della sentenza impugnata, inoltre, il Tribunale ha rilevato che, nella risposta del 19 settembre 2002 ad una
richiesta di informazioni formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, la ricorrente non si è
limitata a indicare il suo fatturato, come domandato dalla [OSCURATO:PERSONA], ma, spontaneamente e senza esserne richiesta, ha fornito
anche il fatturato di tutte le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. A mio parere, il Tribunale ha correttamente considerato questa circostanza
come un’ulteriore prova del fatto che le imprese appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] costituiscono un’unità economica con un
interesse comune. Non ritengo convincente l’argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe trasmesso tale informazione
per evitare che la [OSCURATO:PERSONA] considerasse tale comunicazione insoddisfacente (
59
). L’informazione in parola è stata trasmessa il 19 settembre 2002, oltre un anno dopo che, il 18 aprile 2001, la [OSCURATO:PERSONA]
aveva inviato la comunicazione degli addebiti, tra l’altro specificamente, alla ricorrente (
60
). Poiché la comunicazione degli addebiti deve precisare in maniera inequivocabile la persona giuridica alla quale potranno
essere inflitte ammende e dev’essere inviata a quest’ultima (
61
), la ricorrente, al momento di comunicare i dati sul fatturato di cui trattasi, il 19 settembre 2002, era del tutto consapevole
che sarebbe stata inflitta un’ammenda ad essa e non alle altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (
62
). Il Tribunale ha anche dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] KG era soltanto una società holding,
priva di personale, gestita dagli stessi amministratori della ricorrente e negli stessi locali di quest’ultima (
63
). Inoltre, al punto 349 della sentenza impugnata, il Tribunale ha citato per esteso l’art. 1 del patto di famiglia del gruppo
[OSCURATO:PERSONA] che mira a garantire, tra l’altro, che le società all’interno del gruppo siano soggette ad un’unica gestione avente
uno scopo comune (
64
).
91.
A mio avviso, pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che
le imprese appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] costituiscono un’unità economica.
92.
Per quanto riguarda l’inflizione dell’ammenda alla ricorrente, secondo una giurisprudenza consolidata il comportamento anticoncorrenziale
di un’impresa può essere imputato ad un’altra allorché essa non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento
sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele da quest’ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici
e giuridici che intercorrono tra loro (
65
).
93.
Inoltre, a mio parere, dalla sentenza Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] si può desumere che, in alcune circostanze, è possibile imputare
a una società l’insieme dei comportamenti di un gruppo anche se tale società non era identificata come la persona giuridica
che, alla testa di tale gruppo, era responsabile del coordinamento dell’azione di quest’ultimo (
66
).
94.
Il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] KG era responsabile delle azioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sulla base di numerosi fattori (
67
).
95.
Come parte integrante della sua motivazione al riguardo, al punto 359 della sentenza impugnata il Tribunale ha sottolineato
che la [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, nella comunicazione degli addebiti, che l’infrazione riguardava l’intero gruppo [OSCURATO:PERSONA].
Inoltre, secondo il Tribunale, la ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto, sulla base della comunicazione degli addebiti,
di essere la probabile destinataria della decisione finale della [OSCURATO:PERSONA]. Malgrado ciò, la ricorrente aveva risposto alla
[OSCURATO:PERSONA] senza mettere in discussione il suo ruolo di società responsabile delle azioni del gruppo nell’ambito dell’infrazione.
Citando la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
68
), il Tribunale ha dichiarato che in una situazione di questo tipo la ricorrente era tenuta a reagire nel corso del procedimento
amministrativo, a pena di non poterlo più fare, dimostrando che, malgrado gli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA],
l’infrazione commessa dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] non le era imputabile (
69
).
96.
A mio avviso, il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che la ricorrente avrebbe dovuto reagire nel corso
del procedimento amministrativo, a pena di non poterlo più fare dinanzi al Tribunale. Ritengo che, se il Tribunale non ha
accertato che la ricorrente ha intenzionalmente indotto in errore la [OSCURATO:PERSONA] o non ha agito in buona fede durante la fase
amministrativa del procedimento riguardo al suo ruolo in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA], il semplice fatto che essa non abbia contestato
nel corso di tale procedimento una particolare posizione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], e più specificamente nella comunicazione
degli addebiti, non possa limitare i diritti della difesa della ricorrente dinanzi al Tribunale negandole un pieno accesso
alla giustizia.
97.
Di conseguenza, la sentenza impugnata dev’essere annullata nella parte in cui dichiara che la [OSCURATO:PERSONA] KG era responsabile
per le azioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e respinge l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] KG basato su una violazione dell’art. 15, n. 2, del
regolamento n. 17.
98.
Ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale.
In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare
la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
99.
Nel caso presente, ritengo che lo stato degli atti consenta una decisione definitiva sulla questione. A mio avviso, spetta
pertanto alla Corte statuire definitivamente sulla domanda della ricorrente diretta alla riduzione dell’ammenda ad essa inflitta
dalla decisione impugnata.
100.
Va osservato che, oltre a quanto accertato ai punti 359 e 360, al punto 356 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato
che la ricorrente era l’unica impresa attiva sul mercato di riferimento a non essere gestita dalla società holding [OSCURATO:PERSONA] KG (
70
). A mio parere, questo fatto di per sé non spiega perché l’ammenda sia stata inflitta alla ricorrente.
101.
Tuttavia, al punto 348 della sentenza impugnata il Tribunale aveva previamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA]
KG era semplicemente una società holding, priva di personale e gestita dagli stessi amministratori della ricorrente, negli
stessi locali di quest’ultima. Questi fatti, a mio avviso, dimostrano che, mentre le due società sono distinte su un piano
giuridico, la ricorrente è di fatto materialmente responsabile per il coordinamento delle attività della società holding [OSCURATO:PERSONA] KG e, pertanto, delle altre imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in possesso di quest’ultima.
102.
Inoltre, al punto 357 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la maggior parte dei documenti provenienti dal
gruppo [OSCURATO:PERSONA] e reperiti dalla [OSCURATO:PERSONA] durante i suoi accertamenti erano redatti su carta intestata della ricorrente. Dalla
sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
71
) deriva che nel contesto di un’indagine su un cartello, i documenti reperiti dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle sue ispezioni
di regola sono frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via deduttiva.
A mio avviso questi documenti scritti, anche se, come sostenuto dalla ricorrente, possono rappresentare solo una parte dei
documenti effettivamente disponibili durante le indagini, costituiscono un serio indizio del ruolo chiave o di coordinamento
svolto dalla ricorrente in merito alle attività operative del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’infrazione.
103.
A mio avviso, l’affermazione contenuta al punto 358 della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente era l’unico interlocutore
della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo non è, come sostenuto dalla ricorrente, di per sé giuridicamente
rilevante. Essa tuttavia dimostra il ruolo chiave della ricorrente nel gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell’infrazione (
72
), fatto che a mio avviso è suffragato anche dall’affermazione del Tribunale al punto 347 della sentenza impugnata riguardante
la comunicazione spontanea da parte della ricorrente dei dati relativi al fatturato di tutte le imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
104.
La ricorrente sostiene che la sua posizione come unico interlocutore deriva dal fatto che nella lettera di accompagnamento
alla comunicazione degli addebiti del 19 aprile 2001 la [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato una procedura formale solo nei confronti
della ricorrente, malgrado il fatto che gli accertamenti si fossero svolti presso altre imprese. A mio parere questo argomento
non è credibile, dato che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, apparentemente redatta per suo conto, la
ricorrente si è infatti riferita non solo al suo proprio comportamento e alla sua situazione, ma anche, in varie occasioni,
al comportamento del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e di altre imprese del gruppo stesso. Inoltre, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], nulla indica
che il riferimento al punto 358 della sentenza impugnata al procedimento amministrativo dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] sia limitato
alle indagini successive alla notificazione della comunicazione degli addebiti e non riguardi il procedimento precedente a
tale notificazione.
105.
Alla luce dei fatti riferiti ai paragrafi 100-104 delle presenti conclusioni, suggerisco alla Corte di dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA]
non è incorsa in un errore di diritto considerando la società [OSCURATO:PERSONA] KG responsabile per il coordinamento del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
nel contesto dell’infrazione. Da quanto precede deriva che l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] KG a sostegno del
suo ricorso dinanzi al Tribunale, relativo alla violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, è, a mio parere, infondato
e dev’essere pertanto respinto.
VIII –
Sulle spese
106.
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che a norma dell’art. 118 del detto regolamento si applica ai giudizi
di impugnazione, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto
domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Per quanto riguarda le spese collegate al procedimento
di primo grado che ha condotto alla sentenza impugnata, esse saranno sopportate secondo le modalità stabilite al punto 2 del
dispositivo di quest’ultima.
IX –
Conclusione
107.
Suggerisco pertanto che la Corte voglia:
– annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-52/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] KG era responsabile per le azioni del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e
ha respinto l’argomento basato sulla violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17,
Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato;
– per il resto, respingere il ricorso;
– respingere il ricorso per annullamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] KG dinanzi al Tribunale nei limiti in cui si basa sull’argomento
della presunta violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] KG alle spese del presente procedimento. Per quanto riguarda le spese collegate al procedimento di
primo grado che ha condotto alla sentenza del Tribunale menzionata al punto 1 del dispositivo delle presenti conclusioni,
esse saranno sopportate secondo le modalità stabilite al punto 2 del dispositivo di tale sentenza.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].
3
– GU 1962, n. 13, pag. 204.
4
– GU L 166, pag. 8. V. art. 1 della decisione impugnata.
5
– Alla nota 4 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] precisa che per «[OSCURATO:PERSONA]» si intende l’insieme delle società del gruppo
[OSCURATO:PERSONA].
6
– V. punto 2 della decisione impugnata.
7
– V. art. 3 della decisione impugnata.
8
– Citazioni interne omesse.
9
– V. punti 45-47 della sentenza impugnata e la giurisprudenza ivi citata.
10
– V. punti 50 e segg.
11
– V. punto 63 della sentenza impugnata.
12
– Sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P (Racc. pag.
I-123).
13
– V., in tal senso, ordinanza 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1611, punto 47), nonché
sentenze 16 settembre 1997, causa C‑362/95 P, Blackspur DIY e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4775, punto 23), e
25 gennaio 2007, cause riunite C‑403/04 P e C‑405/04 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑729,
punto 106).
14
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 12, punti 71-73 e la giurisprudenza ivi citata.
15
– Cit. alla nota 12.
16
– V. punti 67-78 della sentenza impugnata.
17
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 12, punti 74-76.
18
– V. punto 78 della sentenza impugnata.
19
– V., in particolare, sentenza 8 luglio 1999, causa C‑51/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4235, punto 81).
20
– V. punti 70-77 della sentenza impugnata.
21
– Cit. alla nota 12.
22
– V., per analogia, sentenza 16 novembre 2000, causa C‑297/98 P, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10101, punto 37).
Inoltre, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 12), ai punti 101-106 la Corte ha affermato che,
nell’ambito del ricorso giurisdizionale proposto contro la decisione che chiude un procedimento amministrativo, il Tribunale
può ordinare misure di organizzazione del procedimento ed organizzare un accesso completo al fascicolo, per valutare se il
rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di divulgare un documento o di comunicare un elemento possa nuocere alla difesa dell’impresa incriminata.
Poiché tale esame si limita ad un controllo giurisdizionale dei motivi sollevati, esso non ha né per oggetto né per effetto
di sostituire un’istruzione completa della causa nell’ambito di un procedimento amministrativo. È pacifico che la conoscenza
tardiva di taluni documenti del fascicolo non ripristina l’impresa che ha proposto un ricorso nei confronti di una decisione
della [OSCURATO:PERSONA] nella situazione in cui si sarebbe venuta a trovare se avesse potuto basarsi sugli stessi documenti per
presentare le sue osservazioni scritte ed orali dinanzi a tale istituzione. Considerati tanto il diverso scopo e la diversa
portata che ha il permettere l’accesso al fascicolo dinanzi al Tribunale e dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che non siano
esauriti i rimedi durante il procedimento amministrativo non impedisce alla ricorrente di far valere la questione del denegato
accesso dinanzi ai giudici comunitari.
23
– V., per analogia, sentenza 12 dicembre 1991, causa T‑30/89, Hilti AG/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑1439, punto 38). Inoltre,
se fosse corretto l’argomento della ricorrente riguardante il carattere di prove a discarico dei documenti non comunicati
e se fosse dimostrato che la parte non si è avvalsa durante il procedimento amministrativo di un rimedio cui aveva avuto effettivo
accesso, la Corte potrebbe considerare l’ipotesi di tener conto di un eventuale comportamento dilatorio di tale parte in sede
di definizione delle spese, ai sensi dell’art. 69, n. 3, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, il quale stabilisce,
tra l’altro, che la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all’altra le spese che le ha causato
e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.
24
– Sentenza 22 aprile 1999, causa C‑161/97 P, [OSCURATO:PERSONA]Ems/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2057, punto 58).
25
– Nel suo ricorso nella causa T‑52/03 e nel documento separato redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] KG il 7 luglio 2006. V. il richiamo
a tale documento nel quesito indicato al punto 68 della sentenza impugnata.
26
– [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 12, punti 74-76.
27
– E in base alla quale tale impresa è tenuta a dimostrare che il risultato cui è pervenuta la [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione
sarebbe stato diverso se dai mezzi di prova a carico avesse dovuto essere eliminato un documento non comunicato sul quale
la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per incriminare tale impresa.
28
– Sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8375, punto 330).
29
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 28, punto 331.
30
Cit. alla nota 12.
31
– V. punto 307 della sentenza impugnata.
32
– V. punto 309 della sentenza impugnata; sentenza cit. alla nota 12.
33
– V. punto 321 della sentenza impugnata.
34
– Sentenza 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9925).
35
– Sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑66/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑5515).
36
– Sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99 (Racc. pag. II‑1487).
37
– Sentenza 6 aprile 1995, causa T‑145/89 (Racc. pag. II‑987).
38
– Sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P (Racc. pag. I‑11005).
39
– Cit. alla nota 34.
40
– Idem.
41
– Idem.
42
– Cit. alla nota 36.
43
– Sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P (Racc. pag. I‑5425).
44
– Sentenza cit. alla nota 38.
45
– Sentenza 18 dicembre 2008, cause riunite C‑101/07 P e C‑110/07 P, Coop de France bétail et viande e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc.,pag.
I-10193, punto 58); v. altresì sentenza 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7191, punto 52).
46
– Sentenza 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8237, punti 54 e 55).
47
– Cit. alla nota 34.
48
– Cit. alla nota 36.
49
– In effetti risulta chiaramente dal tenore del punto 343 della sentenza impugnata che la sentenza HFB e a./[OSCURATO:PERSONA] veniva
citata a titolo di esempio (sentenza cit. alla nota 36).
50
– Cit. alla nota 37, punto 107.
51
– Cit. alla nota 37.
52
– Cit alla nota 38.
53
– I termini «semplice fatto» e «di per sé» sono fondamentali per comprendere l’importanza della decisione della Corte.
54
– Idem, punto 99.
55
– V. il punto 342 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale stesso ha confermato che, sebbene il semplice fatto che il
capitale sociale di due società commerciali distinte appartenga a un medesimo soggetto o a una medesima famiglia non sia di
per sé sufficiente, è possibile ritenere che esista un’unità economica in base ad una serie di elementi.
56
– V. supra, paragrafo 65.
57
– V. punto 344 della sentenza impugnata.
58
– V. punto 345 della sentenza impugnata.
59
– Tale argomento è, inoltre, in qualche modo in contrasto con l’osservazione della ricorrente relativa all’accertamento del
Tribunale di cui al punto 358 della sentenza impugnata, che non viene messo in discussione dalla ricorrente, secondo cui,
durante il procedimento amministrativo, essa era l’unico interlocutore della [OSCURATO:PERSONA].
60
– Nessun’altra società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] è stata destinataria della comunicazione degli addebiti benché sia evidente che l’infrazione
menzionata in tale atto riguardava il gruppo [OSCURATO:PERSONA].
61
– Sentenze 16 marzo 2000, cause riunite C‑395/96 P e C‑396/96 P, Compagnie maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc.
pag. I‑1365, punti 143 e 146), e 2 ottobre 2003, causa C‑176/99 P, ARBED/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10687, punto 21).
62
– V. gli argomenti della ricorrente, supra, paragrafi 68 e 69.
63
– V. punto 348 della sentenza impugnata.
64
– L’art. 1, intitolato «Scopo del patto» così recita: «1. Il presente patto ha lo scopo di preservare le imprese [OSCURATO:PERSONA] come
imprese familiari. 2. Scopo del presente patto è di assicurare una
gestione unica
delle imprese [OSCURATO:PERSONA]. 3.
Scopo del presente patto è di garantire l’unicità e la concentrazione dell’esercizio dei diritti in tutte le imprese [OSCURATO:PERSONA]
. 4. Scopo del presente patto è di garantire che le decisioni in futuro necessarie riguardo alla gestione, all’organizzazione
e alla forma giuridica della società rimangano possibili e non possano essere ostacolate da un unico socio o da un piccolo
numero di soci» (il corsivo è mio).
65
– V., in particolare, sentenza 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä-Serla e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10065, punto 27).
66
– V. punti 98 e 99 (cit. alla nota 38). Nel suddetto caso non è stato possibile attribuire una responsabilità a causa della
mancanza di prove.
67
– V. punti 354-361 della sentenza impugnata.
68
– Sentenza 27 settembre 2006, causa T‑330/01 (Racc. pag. II‑3389, punto 88).
69
– V. punto 360 della sentenza impugnata.
70
– Ciò non viene messo in discussione.
71
V. punti 55-57 (sentenza cit. alla nota 12).
72
V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 46, punto 50.