CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 06117/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ETTORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, assertivamente sollecitando una diversa, o alternativa, e come tale non consentita, rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative della responsabilità penale in ordine alla ritenuta configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di cui agli artt. 110- 390 cod. pen., sebbene la decisione impugnata risulti sorretta da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima decisione e puntualmente affrontato e disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le medesime obiezioni al riguardo reiterate, ponendo in evidenza, alla luce delle univoche acquisizioni del quadro probatorio, i molteplici e dirimenti profili ricostruttivi dei comportamenti dall'imputato posti in essere per agevolare il latitante, e cognato, [OSCURATO:PERSONA] al fine di eludere le ricerche che lo riguardavano e sottrarsi all'esecuzione della pena irrogatagli per i reati di rapina ed estorsione, prendendo in locazione da terzi un'abitazione destinata al suo ricovero; che analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione al secondo motivo di ricorso, genericamente volto a sollecitare una alternativa rivalutazione in punto di fatto circa le ragioni giustificative addotte a sostegno della denegata concessione delle attenuanti generiche, sebbene il correlativo esercizio del potere discrezionale di merito risulti sorretto da una adeguata ed affatto illogica motivazione, che ha richiamato le conformi valutazioni al riguardo già espresse nella prima decisione (cfr. pag. 4 della sentenza di appello) ed ha puntualmente disatteso, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, le deduzioni difensive al riguardo formulate, ponendo in evidenza i profili inerenti alla gravità del fatto oggetto della regiudicanda e all'assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato; rilevato che alla inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere este