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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 30471/2022

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nciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8013/2020 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Vicenza, alla Via degli Ontani n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice [OSCURATO:PERSONA] fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56P67 H501 O), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 57. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 598/7/2019 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 15 luglio 2019; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 7 luglio 2022 (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020); [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava – per quanto ora occupa - l’appello avanzato dall’Agenzie delle Entrate contro la sentenza n. 412/4/2017 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella n. 124/2016/0024964920, con la quale era stato richiesto, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997, il pagamento della somma di 23.119,20 €, a titolo di sanzioni per l’omesso pagamento dell’imposta complementare contestata con l’avviso di liquidazione n. 2009/1T00222000/2012, il quale aveva revocato le agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, co. 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986; 1.1.nello specifico, il Giudice regionale, confermando la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto che le suindicate sanzioni fossero state pagate dalla società, negava ingresso al distinguo operato dall’Ufficio secondo il quale con l’avviso di liquidazione erano state irrogate le sanzioni per dichiarazione mendace, mentre con la cartella in oggetto erano state comminate le sanzioni per il mancato pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali nei sessanta giorni dall’atto impositivo, assumendo di contro che: - « nell’avviso di liquidazione si legge che le agevolazioni fiscali sono state revocate … non avendo l’impresa acquirente, provveduto a ritrasferire l’immobile entro un triennio dalla data dell’atto»; - « Pertanto, indipendentemente dall’accertamento sull’attività principale svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA], l’agevolazione è stata revocata per un fatto oggettivo, in merito al quale non può essere imputata alla società contribuente una “dichiarazione mendace” al momento della stipula dell’atto, bensì un mancato adempimento di natura oggettiva legato a fatti e circostanze che ben potevano non essere noti alla [OSCURATO:SOCIETA] al momento dell’acquisto»; «[OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto non dovute le sanzioni richieste con la cartella di pagamento, avendo la società contribuente già adempiuto al proprio obbligo in materia al momento della ricezione dell’avviso di liquidazione» (così nella sentenza impugnata); 2.avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata il 17 febbraio 2020, formulando un unico motivo d’impugnazione; 3.la [OSCURATO:SOCIETA]. notificava controdeduzioni tramite p osta elettronica certificata in data 26 maggio 2020; [OSCURATO:PERSONA] :

4. con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia ha contestato, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997, sostenendo che la Commissione avrebbe confuso la sanzione prevista da tale disposizione ed intimata con la cartella di pagamento oggetto di controversia con quella irrogata con il precedente avviso di liquidazione;

4.1. in particolare, l’Ufficio ha evidenziato che con tale avviso di liquidazione erano state revocate le agevolazioni previste dall’art. 1, co. 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, in ragione della carenza del requisito soggettivo (non svolgendo la società acquirente, come attività esclusiva o prevalente, quella di rivendita di beni immobili, ma di elaborazione e registrazione elettronica di dati per conto terzi) e quindi della dichiarazione mendace emessa, dando atto che le relative sanzioni erano state pagate dalla contribuente;

4.2. l’Agenzia ha, quindi, precisato che le sanzioni (che non sono state, invece, corrisposte dalla società) oggetto della cartella di pagamento in esame riguardavano invece quelle per il mancato pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali da versare nei sessanta giorni dall’atto impositivo; 5.nelle proprie controdeduzioni la società ha preliminarmente chiesto di disporre «la sospensione del presente giudizio di legittimità fino a data successiva a quella prevista (30.11.2023) per il versamento dell’ultima rata del piano di ammortamento per la cd.

“rottamazione/ter” della cartella oggetto della presente controversia, consentendo così alla contribuente di depositare le quietanze di pagamento di tutte le rate e chiedere quindi, ex art. 3, comma 6, D.L. 119/2018, l’estinzione del giudizio», producendo la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il provvedimento di accoglimento dell’agente della riscossione, nonchè i primi due bollettini di versamento delle rate; [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 3, co. 6, del decreto legge n. 119/2018, l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione ed alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati e che pertanto la causa va rinviata al fine di consentire al contribuente di provare l’effettivo perfezionamento della procedura di definizione agevolata del carico affidato all’agente della riscossione, di cui alla menzionata cartella di pagamento oggetto di controversia; P .

Q .

M . dispone il rinvio dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8013/2020 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO [OSCURATO:SOCIETA]R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Vicenza, alla Via degli Ontani n. 48, in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice [OSCURATO:PERSONA] fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56P67 H501 O), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 57. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 598/7/2019 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 15 luglio 2019; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 7 luglio 2022 (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020); [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava – per quanto ora occupa - l’appello avanzato dall’Agenzie delle Entrate contro la sentenza n. 412/4/2017 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente contro la cartella n. 124/2016/0024964920, con la quale era stato richiesto, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997, il pagamento della somma di 23.119,20 €, a titolo di sanzioni per l’omesso pagamento dell’imposta complementare contestata con l’avviso di liquidazione n. 2009/1T00222000/2012, il quale aveva revocato le agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, co. 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986; 1.1.nello specifico, il Giudice regionale, confermando la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto che le suindicate sanzioni fossero state pagate dalla società, negava ingresso al distinguo operato dall’Ufficio secondo il quale con l’avviso di liquidazione erano state irrogate le sanzioni per dichiarazione mendace, mentre con la cartella in oggetto erano state comminate le sanzioni per il mancato pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali nei sessanta giorni dall’atto impositivo, assumendo di contro che: - « nell’avviso di liquidazione si legge che le agevolazioni fiscali sono state revocate … non avendo l’impresa acquirente, provveduto a ritrasferire l’immobile entro un triennio dalla data dell’atto»; - « Pertanto, indipendentemente dall’accertamento sull’attività principale svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA], l’agevolazione è stata revocata per un fatto oggettivo, in merito al quale non può essere imputata alla società contribuente una “dichiarazione mendace” al momento della stipula dell’atto, bensì un mancato adempimento di natura oggettiva legato a fatti e circostanze che ben potevano non essere noti alla [OSCURATO:SOCIETA] al momento dell’acquisto»; «[OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto non dovute le sanzioni richieste con la cartella di pagamento, avendo la società contribuente già adempiuto al proprio obbligo in materia al momento della ricezione dell’avviso di liquidazione» (così nella sentenza impugnata); 2.avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata il 17 febbraio 2020, formulando un unico motivo d’impugnazione; 3.la [OSCURATO:SOCIETA]. notificava controdeduzioni tramite p osta elettronica certificata in data 26 maggio 2020; [OSCURATO:PERSONA] : 4. con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia ha contestato, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 471/1997, sostenendo che la Commissione avrebbe confuso la sanzione prevista da tale disposizione ed intimata con la cartella di pagamento oggetto di controversia con quella irrogata con il precedente avviso di liquidazione; 4.1. in particolare, l’Ufficio ha evidenziato che con tale avviso di liquidazione erano state revocate le agevolazioni previste dall’art. 1, co. 1, sesto periodo della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, in ragione della carenza del requisito soggettivo (non svolgendo la società acquirente, come attività esclusiva o prevalente, quella di rivendita di beni immobili, ma di elaborazione e registrazione elettronica di dati per conto terzi) e quindi della dichiarazione mendace emessa, dando atto che le relative sanzioni erano state pagate dalla contribuente; 4.2. l’Agenzia ha, quindi, precisato che le sanzioni (che non sono state, invece, corrisposte dalla società) oggetto della cartella di pagamento in esame riguardavano invece quelle per il mancato pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali da versare nei sessanta giorni dall’atto impositivo; 5.nelle proprie controdeduzioni la società ha preliminarmente chiesto di disporre «la sospensione del presente giudizio di legittimità fino a data successiva a quella prevista (30.11.2023) per il versamento dell’ultima rata del piano di ammortamento per la cd. “rottamazione/ter” della cartella oggetto della presente controversia, consentendo così alla contribuente di depositare le quietanze di pagamento di tutte le rate e chiedere quindi, ex art. 3, comma 6, D.L. 119/2018, l’estinzione del giudizio», producendo la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il provvedimento di accoglimento dell’agente della riscossione, nonchè i primi due bollettini di versamento delle rate; [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 3, co. 6, del decreto legge n. 119/2018, l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione ed alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati e che pertanto la causa va rinviata al fine di consentire al contribuente di provare l’effettivo perfezionamento della procedura di definizione agevolata del carico affidato all’agente della riscossione, di cui alla menzionata cartella di pagamento oggetto di controversia; P . Q . M . dispone il rinvio dell
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