CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 41912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di norme processuali con riferimento al "riconoscimento" fotografico dell'imputato, è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, l'individuazione fotografica o mediante visione di fumati di un soggetto, effettuata dalla polizia giudiziaria, costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva - come nella spoecie - dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato l'immagine, si dica certo della sua identificazione )si veda pag. 3 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che le doglianze sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]