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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19849/2026

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n calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ricorrentecontroISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura speciale versata in atti, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 29resistente con procuraADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12controricorrenteAvverso la sentenza n. 2 del 2022 della Corte d’appello di Perugia,depositata il 12 gennaio 2022 (RG 175/2020),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);Numero registro generale 18849/2022Numero sezionale 736/2026Numero di raccolta generale 19849/2026Data pubblicazione 15/06/2026la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, chepossono essere compensate, in ragione del recente interventochiarificatore di questa Corte sul novum normativo che incide sulladefinizione del presente giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio e compensa le spese.Roma, 13 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ricorrentecontroISTITUTO [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, anche qualeprocuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza diprocura speciale versata in atti, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 29resistente con procuraADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici,in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12controricorrenteAvverso la sentenza n. 2 del 2022 della Corte d’appello di Perugia,depositata il 12 gennaio 2022 (RG 175/2020),RILEVATO CHEè stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata aidifensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.);Numero registro generale 18849/2022Numero sezionale 736/2026Numero di raccolta generale 19849/2026Data pubblicazione 15/06/2026la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giornidalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primoperiodo, cod. proc. civ.;CONSIDERATO CHEil ricorso s’intende, pertanto, rinunciato;questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art.380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.),dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese, chepossono essere compensate, in ragione del recente interventochiarificatore di questa Corte sul novum normativo che incide sulladefinizione del presente giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio e compensa le spese.Roma, 13 giugno 2026 Il Consigliere delegatoAngelo Cerulo- 2 -
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