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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 23173/2026

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la sentenza del 15/01/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del Giovanettoper dieci delitti di furto e per il reato di cui all’art. 697 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente con un unico, succinto motivo, assume la meraapparenza della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazionedella sua responsabilità penale;[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il motivo proposto, perché assolutamente generico,in quanto privo di ogni confronto e con la vicenda concreta, non richiamata inalcuna misura, e con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 –01);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 15/01/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del Giovanettoper dieci delitti di furto e per il reato di cui all’art. 697 cod. pen.;[OSCURATO:PERSONA] che il ricorrente con un unico, succinto motivo, assume la meraapparenza della motivazione della decisione impugnata in punto di affermazionedella sua responsabilità penale;[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il motivo proposto, perché assolutamente generico,in quanto privo di ogni confronto e con la vicenda concreta, non richiamata inalcuna misura, e con le ragioni poste a fondamento del provvedimentoimpugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 –01);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23173/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris