CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2023
Cassazione n. 29962/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 28 novembre 2023 la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Macerata con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli e condannato alle pene di legge. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del suo difensore chiedendone l'annullamento e deducendo tre motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) in relazione agli artt. 178 lett. c), 179, 185, 420 bis e 420 ter cod. proc. pen., esponendo che all'udienza di gravame del 28 novembre 2023 l'imputato era stato dichiarato assente nonostante lo stesso fosse legittimamente impedito a comparire in quanto sottoposto, nel presente procedimento, alle misure cautelari dell'obbligo di dimora I nel comune di [OSCURATO:PERSONA] e dell'obbligo di presentazione alla p.g. e non fosse stato autorizzato a raggiungere la Corte di Appello di Ancona per partecipare alla detta udienza. 4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc pen. in relazione agli artt. 62 bis e 69 cod. pen., nonché omessa e manifesta illogicità della motivazione sul punto, con particolare riguardo al giudizio di comparazione, espresso in termini di equivalenza, fra le concesse circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti. 5. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen., nonché omessa motivazione sul punto, con riferimento agli aumenti di pena effettuati per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato così che la sentenza impugnata deve essere annullata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Ancona per l'ulteriore corso, risultando inoltre precluso l'esame degli altri motivi di doglianza pur articolati in questa sede. Dall'esame degli atti, ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta che l'imputato, alla data dell'udienza di gravame (28 novembre 2023), era effettivamente sottoposto alle misure cautelari dell'obbligo di dimora nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (comune diverso da quello - Ancona - nel quale è stata celebrata l'udienza di gravame) e dell'obbligo di presentazione alla p.g., e inoltre non risulta che lo stesso fosse stato autorizzato dal giudice procedente ad allontanarsi dal comune di [OSCURATO:PERSONA] per partecipare alla su citata udienza di gravame. Risulta, inoltre, dal verbale dell'udienza, che L'Aru, non comparso, era stato dichiarato "assente". Con una recente decisione (cfr. Sez. 2, n. 18659 del 03/03/2022, Rv 283181) questa Sezione ha ritenuto che costituisce legittimo impedimento a comparire la sottoposizione dell'imputato, in relazione al reato per cui si procede, alla misura dell'obbligo di dimora in un comune diverso da quello in cui la sede l'ufficio giudiziario, sicché il giudice che procede, senza necessità di preventiva richiesta, è tenuto ad autorizzarlo ad allontanarsi dal comune di residenza ovvero, in mancanza, a differire il processo ad altra data (cfr. nello stesso senso, Sez. 6, n. 35190 del 30/03/2022, Rv 283730; n. 26622 del 19/05/2022, Rv 283880).Tale decisione è rappresentativa di un orientamento che può ormai dirsi consolidato e che prende le mosse dalla sentenza del 30.09.2021 con la quale le SS.UU., pur trattando del diverso caso dell'imputato ristretto agli arresti domiciliari per altra causa, ha avuto modo di osservare che "l'assenza può costituire ... chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto" e "tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa di una limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare" sicché "in tal caso incombe al giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante". Applicando tali principi al caso di specie non pare possa esservi dubbio alcuno sulla illegittimità della celebrazione del giudizio "in assenza" dell'imputato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in [OSCURATO:PERSONA] per il fatto in relazione al quale si procede. Ed infatti: a) la misura era certamente limitativa della libertà personale dell'imputato il quale non poteva liberamente partecipare all'udienza del processo di appello recandosi in un comune diverso da quello ove era obbligato a rimanere essendogli vietato di allontanarsene senza autorizzazione del giudice; b) il giudice procedente era certamente a conoscenza della esistenza di un impedimento dell'Aru a recarsi in udienza trattandosi di misura cautelare adottata proprio in quel procedimento; c) non risultava in alcun modo la rinuncia dell'imputato a comparire all'udienza. La Corte di Appello, dunque, avrebbe dovuto prendere atto dell'esistenza di un legittimo impedimento dell'Aru ad essere presente in udienza in quanto sottoposto all'obbligo di dimora in [OSCURATO:PERSONA] e, perciò, autorizzare l'imputato ad allontanarsi dal comune di residenza ovvero, in mancanza, differire il processo senza che tale iniziativa potesse essere subordinata ad una non prevista richiesta dell'imputato. La celebrazione del processo nella assenza dell'imputato dichiarata nonostante l'esistenza di un impedimento legittimo comporta la nullità dell'udienza e della sentenza che la ha conclusa, che va dunque annullata con restituzione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Ancona per l'ulteriore corso, tenuto conto che trattasi di annullamento per motivi processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Co