CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 29744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 3748_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 291 bis, comma 1 D.P.R. 43/1973 - contesta, sotto il duplice profilo della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, la conferma della responsabilità penale per il reato a lui ascritto sull'assunto della mancanza di prova della provenienza dei tabacchi, sottoposti a sequestro, da paesi esteri; Rilevato tale motivo è inammissibile poiché estremamente generico e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che avrebbero dovuto portare all'annullamento della sentenza impugnata, non essendoci alcun confronto critico con le non illogiche argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata che ha confermato la responsabilità per il reato di contrabbando, non avendo la difesa, tra l'altro, neppure tentato la confutazione delle prove fondanti la richiamata decisione; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consi 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA]