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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12153/2026

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eso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 442/2024 del Tribunale di Pratopubblicata il 29.5.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

Con sentenza, pubblicata il 18.6.2021, il Giudice di pace di Prato, inparziale accoglimento dell’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA], revocavail decreto ingiuntivo del 1°.6.2020 e condannava l’opponente alpagamento di euro 131,47, oltre agli interessi legali dalla sentenza e allespese del grado.[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA],subentrato nei contratti di [OSCURATO:SOCIETA]., assumeva diessere creditore di euro 1.820,82 per un abbonamento pay-tv per adultidel 2004 mai disdetto dal [OSCURATO:PERSONA].

L’importo comprendeva euro 1.047,00per tre annualità rinnovate tacitamente (dal 2005 al 2007), una penale dieuro 100,00 per la mancata restituzione della smart card alla scadenza, edeuro 655,80 per interessi convenzionali di mora.

La pretesa attoreapoggiava sulle condizioni generali di contratto prevedenti il rinnovoautomatico, in caso di mancata disdetta, e un tasso d'interessemaggiorato in caso di mora.[OSCURATO:PERSONA] di pace, escluso il credito per il rinnovo automatico delcontratto, non risultando soddisfatto il requisito della specificaapprovazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341, comma secondo, cod.civ., accoglieva la domanda limitatamente a quanto preteso a titolo dipenale per la mancata restituzione della smart card e per speseamministrative di recupero del credito.2.

Con sentenza pubblicata il 29.5.2024 il Tribunale di Prato rigettaval’appello proposto dal Pasquetto, onerandolo delle spese del grado.3.

Avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Prato il Pasquettopropone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..Le parti hanno depositato rispettiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPag. 2 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/20261.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt.1341 e 1342 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ.Si duole della dichiarazione di inefficacia della clausola contrattualedi tacito rinnovo, nonostante la specifica individuazione del numero e della‘rubrica’ identificativi, e pur in presenza della duplice sottoscrizione,ritenendo, erroneamente, il Tribunale il c.d.

“meccanismo di espunzione”previsto nel modulo contrario al “sistema” delineato dall’art. 1341 cod.civ., per essere conforme al parametro normativo solo un’accettazionepura e semplice, anche in blocco, delle clausole gravose per ilconsumatore.Lamenta che nel modulo di proposta di abbonamento le condizionigenerali di contratto erano riportate sul fronte e sul retro, dove, mediantel’apposizione di una spunta sul numero identificativo, era possibilescegliere “se accettare o espungere quelle clausole ritenute non di propriogradimento”.

Tale modalità, ad avviso del ricorrente, è ugualmenterispondente alla finalità di richiamare l’attenzione del cliente sullagravosità delle clausole come previsto dall’art. 1341, comma secondo,cod. civ., sì che erroneamente il Tribunale, che pur ha aderitoall’orientamento favorevole al richiamo in blocco alle condizioni generali,anche se comprendente clausole non vessatorie, ha ritenuto esservi ununico modello per integrare il requisito di legale di forma.Si duole che, andando oltre il dato normativo basato sulla formascritta, il giudice dell’appello sia pervenuto a ravvisare l’obbligo dellaspecifica approvazione espressa di ciascuna clausola vessatoria conl’effetto di limitare i diritti del cliente, mentre la tecnica redazionaleimpiegata dal predisponente permetteva di espungere talune clausole.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma secondo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione”degli artt. 1341, commi primo e secondo, e 1342 cod. civ.Pag. 3 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/2026Si duole non essersi dal Tribunale considerato come la tecnicaredazionale impiegata fosse ugualmente idonea a richiamare l’attenzionedel contraente, dato l’espresso invito a leggere le condizioni generali diabbonamento e a indicare nell’apposito spazio quelle di non gradimento.

IlTribunale, nel ritenere l’esistenza di un unico modello legale perl’approvazione delle clausole vessatorie, ha travisato la funzione dellatecnica redazionale impiegata, che, nell’ampliare con il meccanismodell’opzione la possibilità di scelta da parte dell’aderente, si avvicinava aduna trattativa individuale.Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma secondo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione”degli artt. 1341, commi primo e secondo, e 1342 cod. civ.Si duole che il Tribunale abbia ritenuto non idonea a soddisfare ilrequisito della specifica approvazione per iscritto l’apposizione della firmaa margine e non in calce al testo per l’assenza di univoca riferibilità altesto.2.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.2.1.

L’art. 1341, comma secondo, cod. civ. nel prevedere la specificasottoscrizione, detta un requisito di forma affinché le clausole vessatoriepossano avere effetto nei confronti dell’aderente.

Si tratta di un requisito,che, sebbene formale e integrato con quello della conoscibilità dellecondizioni generali di contratto, previsto dal primo comma della stessanorma, tende a sollecitare l’attenzione e favorire la consapevolezzadell’aderente in relazione al contenuto a lui sfavorevole, al fine dicontrastare l'asimmetria informativa tra professionista e consumatore.Poiché la conformità a tali parametri - il richiamo dell’attenzione e laconsapevolezza legata alla specifica sottoscrizione - rappresenta ildiscrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensidell'art. 1341 cod. civ. (v., Cass., Sez. 6-III, 2 aprile 2015, n. 6747), èstato da questa Corte riconosciuta l'idoneità di un mero richiamoPag. 4 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/2026numerico, e/o del titolo, alla clausola vessatoria (v.

Cass., sez.

III, 5giugno 2014, n. 12708; Cass., sez.

III, 3 settembre 2007, n. 18525),escludendola, invece, in caso di mero richiamo cumulativo, a clausolevessatorie e no, se meramente numerico, e non anche, benchésommariamente, del contenuto (v., Cass., sez.

II, 29 febbraio 2008, n.5733; Cass., sez. 6-III, 11 giugno 2012, n. 9492; Cass., sez.

III, 11novembre 2015, n. 22984; Cass., sez. 6-II, 12 ottobre 2016, n. 20606;Cass., sez.

III, 9 luglio 2018, n. 17939; Cass., sez.

III, 14 febbraio 2024,n. 4126), oppure se sia prevista per legge una forma scritta per ilcontratto (Cass., 12708/2014, cit.; Cass., sez. 6-III, 18 maggio 2015, n.10119).2.2.

Il Tribunale, con apprezzamento di fatto non censurabile in questasede, ha affermato che il testo del modulo recante il contratto diabbonamento tra EuroCOM e il [OSCURATO:PERSONA] conteneva un richiamo cumulativo atutte le dieci condizioni generali di contratto, riportate a tergo e nonritrascritte, vessatorie e no, con l’indicazione, anche se sommaria, delrelativo contenuto e numero, con una tecnica redazionale astrattamenteidonea a soddisfare il requisito formale in questione.Il giudice dell’appello ha al riguardo peraltro posto in rilievo che “ilsistema di approvazione previsto nel modulo contrattuale predisposto daEuroCOM contrasta con il parametro normativo di cui all’art. 1341 c.c.perché ciò che si chiede al contraente debole di approvare con la secondafirma non è la clausola vessatoria, come appunto richiesto dalla norma,ma l’esclusione delle clausole non accettate [«Anche ai sensi e per glieffetti di cui agli artt. 1341, 1342 e 1469-ter del codice civile dichiaro che,dopo aver letto attentamente tutte le clausole e condizioni retro e fronteindicate, non sono di mio gradimento e non accetto le clausole(contrassegnare con una x il numero della/e clausole non accettate)(…)»], dopo l’approvazione generalizzata di tutte le condizioni generali pereffetto della prima sottoscrizione, con un ribaltamento del sistemarichiesto dal codice civile”.Pag. 5 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/2026Orbene, siffatta valutazione, nei limiti del consentito sindacato dilegittimità, si appalesa conforme ai suindicati principi di diritto.Il requisito della specifica sottoscrizione per iscritto delle clausolevessatorie, che, come detto, è diretto a sollecitare l’attenzionedell’aderente sul significato delle clausole a lui sfavorevoli, proprio perchédi carattere formale non può essere sostituito con altro diretto alla nonaccettazione delle singole clausole mediante un sistema di opt-out basatosull’espunzione da parte dell’aderente.In altri termini, la previsione dell’art. 1341, comma secondo, cod.civ. non regola l’accettazione, o no, delle clausole vessatorie, ma nedisciplina l’efficacia mediante il richiamo dell’attenzione dell’aderente sulsignificato delle clausole a lui sfavorevoli e, quindi, si basa su unmeccanismo del tutto opposto a quello della decisione escludente oggicaldeggiata dal ricorrente.Per contro, posto che il richiamo dell’attenzione e la consapevolezzalegata alla specifica sottoscrizione rappresentano il discrimine per lavalidità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod.civ., il «modello» escogitato dal predisponente, amplificando l’asimmetriainformativa tra le parti, rovescia il meccanismo normativo, in quantobasato su un sistema di regole negoziali, non solo predisposteunilateralmente, ma anche automaticamente accettate se non espunteespressamente.

La previsione codicistica, invece, tende al contrario arichiamare l’attenzione dell’aderente e a condizionare l’efficacia delleclausole vessatorie mediante la specifica sottoscrizione.Conclusivamente, per quanto la trama negoziale per definizionefosse riferibile al predisponente, in quanto si era in presenza di uncontratto per adesione, il requisito formale della specifica sottoscrizionecostituisce una irrinunciabile, sia pur minima, forma di tutela al dispiegaredegli effetti delle clausole gravose.Viceversa, il meccanismo caldeggiato dal ricorrente, dietrol’apparente partecipazione dell’aderente alla formazione del regolamentoPag. 6 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/2026contrattuale, non supera il già citato discrimine, poiché pone una regola dibase data dalla piena soggezione a tutte le condizioni generali, salva lapossibilità di espunzione, la cui conformità al modello di tutela legale deveessere esclusa viepiù per l’insopprimibile «razionalità limitata» delconsumatore.

Con il che si giustifica la necessità per il professionista,positivizzata dal legislatore e resa operativa dal diritto vivente, di renderele clausole vessatorie evidenti in modo adeguato, così da varcare la sogliadi attenzione limitata del consumatore.Del tutto inconferente, pertanto, è la censura esposta dal ricorrentesecondo cui il Tribunale, andando oltre il dato normativo prevedente ilrequisito della forma scritta, è giunto a sostenere l’obbligo della specificaapprovazione espressa di ciascuna clausola vessatoria.Al contrario, l’art. 1341, comma secondo, cod. civ. prevedeesattamente il requisito della specifica accettazione per iscritto delleclausole vessatorie, mentre decidere in concreto l’idoneità della tecnicaredazionale rientra nell’accertamento di fatto spettante al giudice delmerito, il quale si è nel caso di specie pienamente conformato agli indirizzienunciati.2.3.

Infondate sono anche le ulteriori censure mosse dal ricorrente.Con particolare riferimento al secondo motivo va osservato che, neldedurre non essersi dal Tribunale considerato che la tecnica redazionaleimpiegata fosse nella specie idonea a richiamare l’attenzione delcontraente, stante l’espresso invito a leggere le condizioni generali diabbonamento e a indicare nell’apposito spazio quelle di non gradimento, ilricorrente sollecita invero un accertamento di fatto invero precluso aquesta Corte di legittimità.Del pari deve dirsi con riferimento al terzo motivo.3.

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MPag. 7 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.400,00 (di cuieuro 1.200,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 442/2024 del Tribunale di Pratopubblicata il 29.5.2024;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.1.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Pag. 1 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con sentenza, pubblicata il 18.6.2021, il Giudice di pace di Prato, inparziale accoglimento dell’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA], revocavail decreto ingiuntivo del 1°.6.2020 e condannava l’opponente alpagamento di euro 131,47, oltre agli interessi legali dalla sentenza e allespese del grado.[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale [OSCURATO:PERSONA],subentrato nei contratti di [OSCURATO:SOCIETA]., assumeva diessere creditore di euro 1.820,82 per un abbonamento pay-tv per adultidel 2004 mai disdetto dal [OSCURATO:PERSONA]. L’importo comprendeva euro 1.047,00per tre annualità rinnovate tacitamente (dal 2005 al 2007), una penale dieuro 100,00 per la mancata restituzione della smart card alla scadenza, edeuro 655,80 per interessi convenzionali di mora. La pretesa attoreapoggiava sulle condizioni generali di contratto prevedenti il rinnovoautomatico, in caso di mancata disdetta, e un tasso d'interessemaggiorato in caso di mora.[OSCURATO:PERSONA] di pace, escluso il credito per il rinnovo automatico delcontratto, non risultando soddisfatto il requisito della specificaapprovazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341, comma secondo, cod.civ., accoglieva la domanda limitatamente a quanto preteso a titolo dipenale per la mancata restituzione della smart card e per speseamministrative di recupero del credito.2. Con sentenza pubblicata il 29.5.2024 il Tribunale di Prato rigettaval’appello proposto dal Pasquetto, onerandolo delle spese del grado.3. Avverso la suindicata sentenza del Tribunale di Prato il Pasquettopropone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..Le parti hanno depositato rispettiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPag. 2 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/20261. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt.1341 e 1342 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. civ.Si duole della dichiarazione di inefficacia della clausola contrattualedi tacito rinnovo, nonostante la specifica individuazione del numero e della‘rubrica’ identificativi, e pur in presenza della duplice sottoscrizione,ritenendo, erroneamente, il Tribunale il c.d. “meccanismo di espunzione”previsto nel modulo contrario al “sistema” delineato dall’art. 1341 cod.civ., per essere conforme al parametro normativo solo un’accettazionepura e semplice, anche in blocco, delle clausole gravose per ilconsumatore.Lamenta che nel modulo di proposta di abbonamento le condizionigenerali di contratto erano riportate sul fronte e sul retro, dove, mediantel’apposizione di una spunta sul numero identificativo, era possibilescegliere “se accettare o espungere quelle clausole ritenute non di propriogradimento”. Tale modalità, ad avviso del ricorrente, è ugualmenterispondente alla finalità di richiamare l’attenzione del cliente sullagravosità delle clausole come previsto dall’art. 1341, comma secondo,cod. civ., sì che erroneamente il Tribunale, che pur ha aderitoall’orientamento favorevole al richiamo in blocco alle condizioni generali,anche se comprendente clausole non vessatorie, ha ritenuto esservi ununico modello per integrare il requisito di legale di forma.Si duole che, andando oltre il dato normativo basato sulla formascritta, il giudice dell’appello sia pervenuto a ravvisare l’obbligo dellaspecifica approvazione espressa di ciascuna clausola vessatoria conl’effetto di limitare i diritti del cliente, mentre la tecnica redazionaleimpiegata dal predisponente permetteva di espungere talune clausole.Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma secondo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione”degli artt. 1341, commi primo e secondo, e 1342 cod. civ.Pag. 3 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/2026Si duole non essersi dal Tribunale considerato come la tecnicaredazionale impiegata fosse ugualmente idonea a richiamare l’attenzionedel contraente, dato l’espresso invito a leggere le condizioni generali diabbonamento e a indicare nell’apposito spazio quelle di non gradimento. IlTribunale, nel ritenere l’esistenza di un unico modello legale perl’approvazione delle clausole vessatorie, ha travisato la funzione dellatecnica redazionale impiegata, che, nell’ampliare con il meccanismodell’opzione la possibilità di scelta da parte dell’aderente, si avvicinava aduna trattativa individuale.Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma secondo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione e/o falsa applicazione”degli artt. 1341, commi primo e secondo, e 1342 cod. civ.Si duole che il Tribunale abbia ritenuto non idonea a soddisfare ilrequisito della specifica approvazione per iscritto l’apposizione della firmaa margine e non in calce al testo per l’assenza di univoca riferibilità altesto.2. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.2.1. L’art. 1341, comma secondo, cod. civ. nel prevedere la specificasottoscrizione, detta un requisito di forma affinché le clausole vessatoriepossano avere effetto nei confronti dell’aderente. Si tratta di un requisito,che, sebbene formale e integrato con quello della conoscibilità dellecondizioni generali di contratto, previsto dal primo comma della stessanorma, tende a sollecitare l’attenzione e favorire la consapevolezzadell’aderente in relazione al contenuto a lui sfavorevole, al fine dicontrastare l'asimmetria informativa tra professionista e consumatore.Poiché la conformità a tali parametri - il richiamo dell’attenzione e laconsapevolezza legata alla specifica sottoscrizione - rappresenta ildiscrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensidell'art. 1341 cod. civ. (v., Cass., Sez. 6-III, 2 aprile 2015, n. 6747), èstato da questa Corte riconosciuta l'idoneità di un mero richiamoPag. 4 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/2026numerico, e/o del titolo, alla clausola vessatoria (v. Cass., sez. III, 5giugno 2014, n. 12708; Cass., sez. III, 3 settembre 2007, n. 18525),escludendola, invece, in caso di mero richiamo cumulativo, a clausolevessatorie e no, se meramente numerico, e non anche, benchésommariamente, del contenuto (v., Cass., sez. II, 29 febbraio 2008, n.5733; Cass., sez. 6-III, 11 giugno 2012, n. 9492; Cass., sez. III, 11novembre 2015, n. 22984; Cass., sez. 6-II, 12 ottobre 2016, n. 20606;Cass., sez. III, 9 luglio 2018, n. 17939; Cass., sez. III, 14 febbraio 2024,n. 4126), oppure se sia prevista per legge una forma scritta per ilcontratto (Cass., 12708/2014, cit.; Cass., sez. 6-III, 18 maggio 2015, n.10119).2.2. Il Tribunale, con apprezzamento di fatto non censurabile in questasede, ha affermato che il testo del modulo recante il contratto diabbonamento tra EuroCOM e il [OSCURATO:PERSONA] conteneva un richiamo cumulativo atutte le dieci condizioni generali di contratto, riportate a tergo e nonritrascritte, vessatorie e no, con l’indicazione, anche se sommaria, delrelativo contenuto e numero, con una tecnica redazionale astrattamenteidonea a soddisfare il requisito formale in questione.Il giudice dell’appello ha al riguardo peraltro posto in rilievo che “ilsistema di approvazione previsto nel modulo contrattuale predisposto daEuroCOM contrasta con il parametro normativo di cui all’art. 1341 c.c.perché ciò che si chiede al contraente debole di approvare con la secondafirma non è la clausola vessatoria, come appunto richiesto dalla norma,ma l’esclusione delle clausole non accettate [«Anche ai sensi e per glieffetti di cui agli artt. 1341, 1342 e 1469-ter del codice civile dichiaro che,dopo aver letto attentamente tutte le clausole e condizioni retro e fronteindicate, non sono di mio gradimento e non accetto le clausole(contrassegnare con una x il numero della/e clausole non accettate)(…)»], dopo l’approvazione generalizzata di tutte le condizioni generali pereffetto della prima sottoscrizione, con un ribaltamento del sistemarichiesto dal codice civile”.Pag. 5 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/2026Orbene, siffatta valutazione, nei limiti del consentito sindacato dilegittimità, si appalesa conforme ai suindicati principi di diritto.Il requisito della specifica sottoscrizione per iscritto delle clausolevessatorie, che, come detto, è diretto a sollecitare l’attenzionedell’aderente sul significato delle clausole a lui sfavorevoli, proprio perchédi carattere formale non può essere sostituito con altro diretto alla nonaccettazione delle singole clausole mediante un sistema di opt-out basatosull’espunzione da parte dell’aderente.In altri termini, la previsione dell’art. 1341, comma secondo, cod.civ. non regola l’accettazione, o no, delle clausole vessatorie, ma nedisciplina l’efficacia mediante il richiamo dell’attenzione dell’aderente sulsignificato delle clausole a lui sfavorevoli e, quindi, si basa su unmeccanismo del tutto opposto a quello della decisione escludente oggicaldeggiata dal ricorrente.Per contro, posto che il richiamo dell’attenzione e la consapevolezzalegata alla specifica sottoscrizione rappresentano il discrimine per lavalidità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 cod.civ., il «modello» escogitato dal predisponente, amplificando l’asimmetriainformativa tra le parti, rovescia il meccanismo normativo, in quantobasato su un sistema di regole negoziali, non solo predisposteunilateralmente, ma anche automaticamente accettate se non espunteespressamente. La previsione codicistica, invece, tende al contrario arichiamare l’attenzione dell’aderente e a condizionare l’efficacia delleclausole vessatorie mediante la specifica sottoscrizione.Conclusivamente, per quanto la trama negoziale per definizionefosse riferibile al predisponente, in quanto si era in presenza di uncontratto per adesione, il requisito formale della specifica sottoscrizionecostituisce una irrinunciabile, sia pur minima, forma di tutela al dispiegaredegli effetti delle clausole gravose.Viceversa, il meccanismo caldeggiato dal ricorrente, dietrol’apparente partecipazione dell’aderente alla formazione del regolamentoPag. 6 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/2026contrattuale, non supera il già citato discrimine, poiché pone una regola dibase data dalla piena soggezione a tutte le condizioni generali, salva lapossibilità di espunzione, la cui conformità al modello di tutela legale deveessere esclusa viepiù per l’insopprimibile «razionalità limitata» delconsumatore. Con il che si giustifica la necessità per il professionista,positivizzata dal legislatore e resa operativa dal diritto vivente, di renderele clausole vessatorie evidenti in modo adeguato, così da varcare la sogliadi attenzione limitata del consumatore.Del tutto inconferente, pertanto, è la censura esposta dal ricorrentesecondo cui il Tribunale, andando oltre il dato normativo prevedente ilrequisito della forma scritta, è giunto a sostenere l’obbligo della specificaapprovazione espressa di ciascuna clausola vessatoria.Al contrario, l’art. 1341, comma secondo, cod. civ. prevedeesattamente il requisito della specifica accettazione per iscritto delleclausole vessatorie, mentre decidere in concreto l’idoneità della tecnicaredazionale rientra nell’accertamento di fatto spettante al giudice delmerito, il quale si è nel caso di specie pienamente conformato agli indirizzienunciati.2.3. Infondate sono anche le ulteriori censure mosse dal ricorrente.Con particolare riferimento al secondo motivo va osservato che, neldedurre non essersi dal Tribunale considerato che la tecnica redazionaleimpiegata fosse nella specie idonea a richiamare l’attenzione delcontraente, stante l’espresso invito a leggere le condizioni generali diabbonamento e a indicare nell’apposito spazio quelle di non gradimento, ilricorrente sollecita invero un accertamento di fatto invero precluso aquesta Corte di legittimità.Del pari deve dirsi con riferimento al terzo motivo.3. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MPag. 7 di 8Numero registro generale 21238/2024Numero sezionale 75/2026Numero di raccolta generale 12153/2026Data pubblicazione 30/04/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.400,00 (di cuieuro 1.200,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 gennaio 2026.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 8 di 8
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