CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 28786/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1969avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 01/10/2025,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di dichiararsi inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 01/10/2025 la Corte di appello di Torino haconfermato la sentenza del Tribunale di Ivrea di condanna degli imputatiricorrenti per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 comma 1, n.1, 640 ter,comma 3, cod. pen.2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione i difensori degliimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando per entrambi due motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA].3. [OSCURATO:PERSONA], si deduce con il primo motivo, vizio di motivazione ai sensidell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., con riguardo alla competenzaterritoriale del Tribunale di Ivrea. Assume la difesa che la Corte di appello haomesso di analizzare il motivo di impugnazione con il quale si chiedeva didichiarare la nullità della sentenza per incompetenza territoriale del Tribunale diIvrea, evidenziando che i reati sarebbero stati realizzati mediante transazionionline tramite home banking e che quindi il foro competente avrebbe dovutoessere individuato “nel tribunale competente per la vittima ovvero nel luogo dovesi trova la banca in cui è stato aperto il conto dal quale sono stati effettuati iprelievi fraudolenti” (così, letteralmente, in ricorso); nel caso di specie, il forocompetente avrebbe dovuto essere individuato, secondo la difesa, nel [OSCURATO:PERSONA], competente per il luogo in cui ha sede la società vittima dellalamentata truffa e dove ha sede la banca presso la quale è acceso il contocorrente oggetto della truffa. Assume la difesa che il primo giudice ha omesso dimotivare il rigetto dell'eccezione, mentre la Corte di appello ha omesso del tuttola motivazione.3.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riguardo alla “qualificazione delconcorso nel reato di cui all’art. 640 ter cod. pen.”. Osserva la difesa che l'unicoelemento di prova a carico del ricorrente è costituito dal bonifico sul suo contocorrente della somma proveniente dal conto corrente della parte offesa e che lasola ricezione di un bonifico non configura il concorso nel reato di truffainformatica contestato; evidenzia la difesa che l'imputato ha negato il suocoinvolgimento nel reato informatico e che non vi è alcuna prova della suapartecipazione ai fatti reato che hanno consentito di eseguire il bonifico sul suoconto corrente, con la conseguenza che non avrebbe dovuto rispondere diconcorso nel reato informatico, bensì, semmai, del diverso reato di cui all'art 648bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA].4. [OSCURATO:PERSONA],con il primo motivo si deduce violazione di legge ai sensidell'articolo 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 640 tercomma 3, cod. pen.; assume la difesa che i giudici di merito hanno errato nellaqualificazione giuridica del fatto attribuito al ricorrente, al quale viene contestatoil concorso nel reato di frode informatica per avere ricevuto sul proprio contocorrente alcune somme di denaro in data prossima all'avvenuta intrusione sulconto corrente delle persone offese.4.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell'articolo606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62 bis cod. pen.; ladifesa censura la negazione delle circostanze attenuanti generiche, che nonsarebbe giustificata da alcun fondamento logico giuridico, essendo motivatasoltanto con riferimento al mancato risarcimento e alla mancata confessione.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono inammissibili in quanto si risolvono in una generica emanifestamente infondata deduzione di violazioni di legge e contestazionirelative alla lettura delle prove e possono essere trattati congiuntamente peressere i motivi sovrapponibili.1. Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale, oggetto del primomotivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che la stessa non risulta devoluta insede di appello nell’interesse del ricorrente e che neanche era stata sollevata nelgiudizio di primo grado. Come chiaramente spiegato dal Giudice di primo grado(p.6 sentenza del Tribunale di Ivrea) all’udienza del 16 gennaio 2023 venivarigettata l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dal difensore delcoimputato [OSCURATO:PERSONA] e, come si evince chiaramente dal verbale dell’udienzacitata ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), all’eccezione in argomento, sollevata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA],non si era associato il difensore dell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], conconseguente decadenza dalla stessa, che, invero, può ritualmente prospettatadalle parti nel termine di cui all'art. 491, cod. proc. pen.; sicché, in sede dilegittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale nontempestivamente sottoposti dalla parte.2. Il motivo relativo alla configurabilità del concorso in capo ai ricorrenti neldelitto di frode informatica (motivo secondo per [OSCURATO:PERSONA] e primo per [OSCURATO:PERSONA]),risulta generico e meramente reiterativo delle doglianze portate in appello, nonconfrontandosi vieppiù con la doppia motivazione conforme.2.1. Al riguardo deve anzitutto essere richiamato il principio di dirittosecondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa,promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicitàdella motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c),cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 4, n.8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 – 01). Sotto tali profili, dunque,il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculipercepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutativecompiutamente giustificate dai giudici di merito conformemente nel doppio gradodi giudizio e, in particolare, dalla Corte di appello, che ha anche adeguatamentevagliato e disatteso le deduzioni difensive portate in appello, con motivazionecompiuta, congruente e logica, non censurabile in questa sede (pp. 6-8 dellasentenza impugnata e pp. 11-12 della sentenza di primo grado). Anche conriferimento al contributo concorsuale fornito dagli imputati, la Corte territorialeha esposto, con motivazione logica e compiuta, nonché aderente alle risultanzeprocessuali, il proprio ragionamento probatorio, dando evidenza, sul pianooggettivo, alla messa a disposizione del conto corrente quale circostanzaunivocamente dimostrativa del coinvolgimento del due imputati nel fatto, «purnon essendovi la prova nel concorso della loro condotta materiale di introduzioneabusiva nel sistema informatico» (p. 7 sentenza impugnata) e, su quellodell’elemento soggettivo, ai “successivi svuotamenti dei conti avvenuti proprio daparte degli imputati, che non hanno mai smentito ovvero denunciato lasostituzione da parte di terzi nella propria identità digitale per operare sui conticorrenti” e ancora “sempre gli imputati, appena ricevute le somme, le hannodirottate verso altri conti personali o comunque svuotato il saldo attivo di contocorrente, tanto che al momento del blocco dei conti, gli stessi erano ormai quasia saldo (zero). Non può pertanto ritenersi che gli imputati siano estranei ricettoriincolpevoli delle somme, in quanto, se così fosse stato, anche per i notevoliimporti rispetto alle condizioni economiche dei destinatari, essi avrebbero dovutoavvisare l'istituto bancario, anziché preoccuparsi di mettere al riparo le sommericevute” (p. 7 sentenza impugnata).2.2. Manifestamente infondata è anche, per [OSCURATO:PERSONA], la richestariqualificazione del reato. Per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ilreato di frode informatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. ha la medesimastruttura ed i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenziapoiché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difettal'induzione in errore, bensì il sistema informatico, attraverso la suamanipolazione o un intervento su di esso senza averne diritto (Sez. 2, n. 10354del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 – 01, che ha precisato che lamanipolazione del sistema informatico è modalità "speciale" e tipizzata diespressione dei comportamenti fraudolenti; Sez. 2, n. 41435 del 09/06/2016,Valenza, Rv. 268270 – 01; Sez. 1, n. 36359 del 20/05/2016 - dep. 01/09/2016,Confl. comp. in proc. Vizcaino, Rv. 268252 -01). La norma di cui all’art. 640-tercod. pen. dà invero rilievo, oltre a condotte di alterazione di funzionamento, aqualsiasi intervento ‘senza diritto’, e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni,o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico. Nella specie,l’ingiusto profitto è stato conseguito attraverso un atto di disposizionepatrimoniale attuato intervenendo abusivamente sul sistema informatico digestione del conto corrente della persona offesa, mentre la sottrazione dellecredenziali di accesso all’homebanking della persona offesa, tramite l’adozione diartifici, non vale a qualificare diversamente il fatto, posto che l’induzione inerrore della persona è, nella specie, in correlazione causale diretta non già conl’atto di disposizione patrimoniale e l’ottenimento del profitto, bensì con ilconseguimento dei codici di accesso al conto corrente. D’altro canto, l’artifiziocon cui sono stati carpiti i codici di accesso dell’homebanking non potrebbe farricadere la fattispecie nello schema tipico di cui all’art 640 cod. pen., posto chel’atto di disposizione patrimoniale non è conseguito, come detto, alla induzione inerrore della persona offesa bensì sempre all’intervento dell’agente sul sistemainformatico, a cui si è avuto accesso e su cui si è operato senza averne diritto.3. Con riferimento ai profili di censura relativi, per [OSCURATO:PERSONA], alla concessionedelle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi come, a fronte di penadeterminata comunque in misura inferiore al medio edittale, la Corte territorialeabbia dato rilievo, oltre all’assenza di elementi positivamente valutabili al finedella concessione delle attenuanti generiche, a circostanze ed elementi concreti,rilevanti ex art. 133 cod. pen., per ritenere la gravità del reato e del danno,nonché alla esistenza di precedenti penali specifici da cui desumere lo spessoredella capacità a delinquere dell’imputato (vds. P.8 sentenza impugnata), conmotivazione, priva di aporie logiche, compiuta e congruente e come taleinsindacabile in questa sede.4. Le esposte considerazioni impongono di dichiarare inammissibili i ricorsi,con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delleammende, che, in ragione della natura dei motivi, si stima di determinare in eurotremila ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]