Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12457/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 337 e 495 cod. pen.. - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con tre motivi; - che il primo e il secondo motivo deducono, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, censure non consentite in questa sede, in quanto dissimulano mere censure in fatto, oltretutto generiche, in quanto riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in ordine alle ragioni per le quali era da disattendere la configurazione del fatto alla stregua della resistenza passiva, e pag. 3 della stessa sentenza, in ordine alle ragioni per le quali era irrilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen. il mancato reperimento agli atti del foglietto sul quale l'imputato aveva scritto le proprie false generalità); - che il terzo motivo, con il quale si deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), e non consentito in questa sede giacché afferente ad insindacabili apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2023 Il consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 337 e 495 cod. pen.. - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con tre motivi; - che il primo e il secondo motivo deducono, sotto l'egida formale del vizio di motivazione, censure non consentite in questa sede, in quanto dissimulano mere censure in fatto, oltretutto generiche, in quanto riproduttive di quelle già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata, in ordine alle ragioni per le quali era da disattendere la configurazione del fatto alla stregua della resistenza passiva, e pag. 3 della stessa sentenza, in ordine alle ragioni per le quali era irrilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen. il mancato reperimento agli atti del foglietto sul quale l'imputato aveva scritto le proprie false generalità); - che il terzo motivo, con il quale si deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244), e non consentito in questa sede giacché afferente ad insindacabili apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 12457/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris