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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 25107/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il terzo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti contestano il difetto motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti ed al mancato riconoscimento dello stato di necessità, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità.

Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che i ricorrenti abbiano commesso il reato di occupazione abusiva in assenza dei presupposti per il riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto è aspecifico.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), non ravvisando nella condotta dei ricorrenti gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere desumibile dalla significativa durata dell'occupazione (iniziata nel 2005 e tutt'ora in corso). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. sino a quando la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01). considerato che il quarto motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena non sono consentiti in sede di legittimità in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto, della mancata interruzione dell'occupazione abusiva del reato e della capacità a delinquere mostrata dagli imputati, elementi che al contempo hanno indotto i giudici di appello anche al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il terzo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti contestano il difetto motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti ed al mancato riconoscimento dello stato di necessità, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. Ciò premesso deve essere rimarcato che entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che i ricorrenti abbiano commesso il reato di occupazione abusiva in assenza dei presupposti per il riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto è aspecifico. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (vedi pag. 2 della sentenza impugnata), non ravvisando nella condotta dei ricorrenti gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere desumibile dalla significativa durata dell'occupazione (iniziata nel 2005 e tutt'ora in corso). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il principio di diritto secondo cui è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis, cod. pen. sino a quando la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico (Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 - 01). considerato che il quarto motivo di impugnazione con cui i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena non sono consentiti in sede di legittimità in quanto mirano ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato che la Corte territoriale, con argomentazioni immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto, della mancata interruzione dell'occupazione abusiva del reato e della capacità a delinquere mostrata dagli imputati, elementi che al contempo hanno indotto i giudici di appello anche al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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