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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24698/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, previa ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni e minacce aggravate dall'uso di un coltello, rimodulando, però, il trattamento sanzionatorio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche prive di effettivo confronto argomentativo con le ragioni poste a base della affermazione di responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, previa ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni e minacce aggravate dall'uso di un coltello, rimodulando, però, il trattamento sanzionatorio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche prive di effettivo confronto argomentativo con le ragioni poste a base della affermazione di responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0
Sentenza Cassazione n. 24698/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris