CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 15414/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6492/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6492/2021 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4551/2022 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15414/2022Data pubblicazione 13/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3556/2020 depositata il 30/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Milano, che – in accoglimento del gravame di [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del Tribunale di Sondrio – aveva respinto la sua domanda di usucapione di alcuni appezzamenti di terreno in comproprietà fra le parti; Considerato: che il ricorso è affidato ad un unico motivo; che [OSCURATO:PERSONA] assume l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 714, 1164, 1158 e 2697 c.c. e 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché la sentenza impugnata non avrebbe considerato la prova del suo possesso esclusivo, attraverso i documenti acquisiti agli atti, fra cui una lettera dell’11 agosto 1977; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, notificando un controricorso; che, in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.; che il predetto motivo è inammissibile; che la censura si risolve in una richiesta di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie, già svolti in sede di merito; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6492/2021 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4551/2022Numero di raccolta generale 15414/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 che, nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto – in esito alle allegazioni in atti – che l’odierno ricorrente non avesse fornito la prova del suo possesso esclusivo dei beni oggetto di causa, atteso che la manifestazione del suo intendimento risultava esplicitata solo a far data dal 5 maggio 2008 (attraverso l’intimazione alla controparte di sgombrare il terreno dalla legna ivi accatastata); che non può costituire vizio della sentenza la difforme interpretazione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U., n. 24148 del 25 ottobre 2013); che la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6492/2021 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 4551/2022Numero di raccolta generale 15414/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 29 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N