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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44104/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il procedimento con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Catania, con cui, in accoglimento dell'appello proposto dal p.m., la misura cautelare applicata nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari (obbligo di dimora, con prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione dalle 21 alle 6) nel corso di un procedimento avente ad oggetto sei fattispecie di furto aggravato di gasolio, in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., da giugno a ottobre 2020, è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari.

Ad avviso del Tribunale del Riesame, "laddove si ritenga che le attività predatorie del Vinci costituiscano la fonte del suo sostentamento (considerazione resa anche dal Gip) appare evidente l'insufficienza e dunque l'inidoneità della misura applicata a fronteggiare l'inclinazione dell'indagato a pianificare e realizzare condotte illecite analoghe".

2. Il ricorrente ha denunciato la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod.proc.pen., atteso che il Tribunale del riesame ha omesso di valutare che i suoi precedenti penali per reati contro il patrimonio sono assai risalenti nel tempo (20 anni fa), mentre la pendenza menzionata nel provvedimento ha ad oggetto un furto per il quale la sua responsabilità deve ancora essere verificata e l'arresto del 2020 è collegato ai medesimi fatti in esame nel presente procedimento k holtre, ha erroneamente definito l'attività illecita fonte del proprio sostentamento, senza considerare l'attività lavorativa presso [OSCURATO:SOCIETA]., che ha costituito, peraltro, l'occasione dell'illecito, in considerazione Oli! un momento di particolare difficoltà economica, e che è cessata in conseguenza dell'avvenuto licenziamento. 3.La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. Occorre premettere che in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto di una richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice: nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, tuttavia, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (v. in questo senso Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593; così, tra le tante, anche Sez. 5, n. 10995 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797).Tale principio, laddove la modifica del provvedimento del G.i.p. avvenga in assenza di mutamenti, va esteso anche all'ipotesi di aggravamento della misura cautelare, atteso che le valutazioni che giustificano la riforma del provvedimento impugnato, da parte del giudice dell'impugnazione, qualora contraddicano quelle precedentemente espresse, devono essere argomentate in modo particolarmente approfondito e maggiormente persuasivo, risultando, altrimenti, lacunosa e intrinsecamente contraddittoria la motivazione rispetto a quella del precedente provvedimento.

Del resto, il provvedimento dell'autorità giudiziaria è riferibile all'ordinamento e non alla persona fisica che ne è l'autrice, sicché non può esprimere delle opinioni soggettive, prive di argomentazioni più convincenti di quelle a sostegno della precedente decisione.

3. Nel caso di specie, il provvedimento del Tribunale del riesame ha valorizzato i precedenti dell'indagato, il suo carico pendente per un furto del 2018, la seriale azione criminale in esame, che ha condotto all'arresto in flagranza nel 2020, ritenendo insufficiente ed inidonea la misura applicata dal g.i.p. a fronteggiare l'inclinazione dell'indagato a pianificare e realizzare condotte illecite analoghe e conseguentemente necessaria l'adozione di una misura cautelare in grado di limitare in modo cogente la libertà di movimento del sottoposto - misura, peraltro, più proporzionata alla gravità dei delitti.

Nel provvedimento del G.i.p. si legge che "le condotte dell'indagato rivelano una elevata pericolosità sociale, poiché espressive di uno stile di vita improntato alla commissione di delitti contro il patrimonio.

L'indagato ha, infatti, approfittato della sua attività lavorativa, ...per perpetrare furti ingenti di carburante.

Lo stesso ha inoltre organizzato con attenzione i furti...La pericolosità dell'indagato è confermata dall'esame del certificato ... elevato appare il rischio di reiterazione di reati della stessa specie".

Invero, sia il G.i.p. sia il Tribunale del riesame hanno valutato la pericolosità sociale dell'indagato elevata.

Tuttavia, il G.i.p. non si è affatto soffermato sull'adeguatezza della misura cautelare applicata, il cui contenuto minimo appare contraddittorio rispetto alla elevata pericolosità sociale dell'indagato.

Il provvedimento impugnato non può, dunque, ritenersi lacunoso o contraddittorio rispetto a quello del G.i.p., atteso che è piuttosto quest'ultimo a risultare apodittico e contraddittorio sul piano dell'adeguatezza della misura cautelare applicata.

4. Né il provvedimento del Tribunale del riesame presenta gli altri vizi motivazionali lamentati dal ricorrente, in quanto i precedenti penali (relativi a reati contro il patrimonio), sebbene risalenti, sono stati valorizzati, in modo del tutto ragionevole, alla luce degli indizi relativi ai recenti e seriali episodi, di complessa pianificazione.

Né l'attività lavorativa dell'indagato, usata come occasione dei furti perpetrati ed ormai cessata, smentisce la valutazione, effettuata da entrambi i giudicr di merito, relativamente ad uno stile di vita, in cui l'attività illecita appare prevalente rispetto a quella lecita.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma 4 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il procedimento con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame di Catania, con cui, in accoglimento dell'appello proposto dal p.m., la misura cautelare applicata nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari (obbligo di dimora, con prescrizione di non allontanarsi dall'abitazione dalle 21 alle 6) nel corso di un procedimento avente ad oggetto sei fattispecie di furto aggravato di gasolio, in danno di [OSCURATO:SOCIETA]., da giugno a ottobre 2020, è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. Ad avviso del Tribunale del Riesame, "laddove si ritenga che le attività predatorie del Vinci costituiscano la fonte del suo sostentamento (considerazione resa anche dal Gip) appare evidente l'insufficienza e dunque l'inidoneità della misura applicata a fronteggiare l'inclinazione dell'indagato a pianificare e realizzare condotte illecite analoghe". 2. Il ricorrente ha denunciato la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 273, 274 e 275 cod.proc.pen., atteso che il Tribunale del riesame ha omesso di valutare che i suoi precedenti penali per reati contro il patrimonio sono assai risalenti nel tempo (20 anni fa), mentre la pendenza menzionata nel provvedimento ha ad oggetto un furto per il quale la sua responsabilità deve ancora essere verificata e l'arresto del 2020 è collegato ai medesimi fatti in esame nel presente procedimento k holtre, ha erroneamente definito l'attività illecita fonte del proprio sostentamento, senza considerare l'attività lavorativa presso [OSCURATO:SOCIETA]., che ha costituito, peraltro, l'occasione dell'illecito, in considerazione Oli! un momento di particolare difficoltà economica, e che è cessata in conseguenza dell'avvenuto licenziamento. 3.La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Occorre premettere che in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto di una richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice: nel procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, tuttavia, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata (v. in questo senso Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M., Rv. 279593; così, tra le tante, anche Sez. 5, n. 10995 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797).Tale principio, laddove la modifica del provvedimento del G.i.p. avvenga in assenza di mutamenti, va esteso anche all'ipotesi di aggravamento della misura cautelare, atteso che le valutazioni che giustificano la riforma del provvedimento impugnato, da parte del giudice dell'impugnazione, qualora contraddicano quelle precedentemente espresse, devono essere argomentate in modo particolarmente approfondito e maggiormente persuasivo, risultando, altrimenti, lacunosa e intrinsecamente contraddittoria la motivazione rispetto a quella del precedente provvedimento. Del resto, il provvedimento dell'autorità giudiziaria è riferibile all'ordinamento e non alla persona fisica che ne è l'autrice, sicché non può esprimere delle opinioni soggettive, prive di argomentazioni più convincenti di quelle a sostegno della precedente decisione. 3. Nel caso di specie, il provvedimento del Tribunale del riesame ha valorizzato i precedenti dell'indagato, il suo carico pendente per un furto del 2018, la seriale azione criminale in esame, che ha condotto all'arresto in flagranza nel 2020, ritenendo insufficiente ed inidonea la misura applicata dal g.i.p. a fronteggiare l'inclinazione dell'indagato a pianificare e realizzare condotte illecite analoghe e conseguentemente necessaria l'adozione di una misura cautelare in grado di limitare in modo cogente la libertà di movimento del sottoposto - misura, peraltro, più proporzionata alla gravità dei delitti. Nel provvedimento del G.i.p. si legge che "le condotte dell'indagato rivelano una elevata pericolosità sociale, poiché espressive di uno stile di vita improntato alla commissione di delitti contro il patrimonio. L'indagato ha, infatti, approfittato della sua attività lavorativa, ...per perpetrare furti ingenti di carburante. Lo stesso ha inoltre organizzato con attenzione i furti...La pericolosità dell'indagato è confermata dall'esame del certificato ... elevato appare il rischio di reiterazione di reati della stessa specie". Invero, sia il G.i.p. sia il Tribunale del riesame hanno valutato la pericolosità sociale dell'indagato elevata. Tuttavia, il G.i.p. non si è affatto soffermato sull'adeguatezza della misura cautelare applicata, il cui contenuto minimo appare contraddittorio rispetto alla elevata pericolosità sociale dell'indagato. Il provvedimento impugnato non può, dunque, ritenersi lacunoso o contraddittorio rispetto a quello del G.i.p., atteso che è piuttosto quest'ultimo a risultare apodittico e contraddittorio sul piano dell'adeguatezza della misura cautelare applicata. 4. Né il provvedimento del Tribunale del riesame presenta gli altri vizi motivazionali lamentati dal ricorrente, in quanto i precedenti penali (relativi a reati contro il patrimonio), sebbene risalenti, sono stati valorizzati, in modo del tutto ragionevole, alla luce degli indizi relativi ai recenti e seriali episodi, di complessa pianificazione. Né l'attività lavorativa dell'indagato, usata come occasione dei furti perpetrati ed ormai cessata, smentisce la valutazione, effettuata da entrambi i giudicr di merito, relativamente ad uno stile di vita, in cui l'attività illecita appare prevalente rispetto a quella lecita. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 4 novembre
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