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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 34933/2023

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E [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n.4276/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1386/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 28/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: Con una serie di ricorsi monitori gli attuali ricorrenti per cassazione - indicati nella intestazione della presente ordinanza- e alcuni altri soggetti ottenevano dal Giudice di pace di Airola decreti ingiuntiv i nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]che le ordinavano di consegnare loro, quali suoi utenti di telefonia mobile , copia dei rispettivi contratti. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione , in cui le controparti insistevano.[OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza del 21 gennaio 2020 n. 40, respingeva le opposizioni tranne tre di esse che accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello sulla base di due motivi;le controparti resistevano.

Il Tribunale di Benevento accoglieva il gravame e con sentenza del 28 giugno 2021,revocando i decreti ingiuntivi.

I soggetti elencati nella intestazione della presente ordinanza hanno proposto ricorso- fondato su due motivi e poi illustrato anche con memoria - , da cui si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.1Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 1 l. 249 / 1997 in combinato disposto con l'articolo5, comma 1 bis, l. 28 / 2010 .Il motivo verte sull'obbligo al preventivo tentativo di conciliazione previsto appuntodall'articolo 1 l. 249 / 1997 , e che n on avrebbe dovuto essere adempiuto , alla luce diS.U. 8240 / 2020 , da chi presenta il ricorso monitorio .

In sintesi , nel caso in esame il giudice d'appellociò non avrebbe rispettato . 1.2In effetti, S.U. 2 4 a prile 2020 n. 8240 ha chiarito che , nelle controversie tra gli erogatori di servizi di telecomunicazione e gli utenti,non sussiste obbligo di preventivo tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 1, comma 11, l. 249/1997 per chi agisce in via monitori a , “ essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito” (principio pronunciato in termini di adesione a quanto già affermato daCass. sez. 3, 14 dicembre 2016 n. 25611 ).

Questoera stato proprio l'oggetto del primo motivo d'appello , come emerge dal ricorso ( a pagina 5) e altresì - si osserva meramente ad abundantiam - dal controricorso ( specialmente a pagina 14 ), e come lo indica nell'elenco delle censure versate nel gravame la sentenza del Tribunale,nella sua pagina

2. Con tale motivo l'appellante [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che sarebbe insorta improcedibilità per non avere controparte effettuato prima di agire monitoriamente il tentativo di conciliazione davanti alCorecom.

Il Tribunale, poi, accoglie tale motivo ( pagina 5 dalla sentenza ), dopo avere svolto una serie di vari e argomentazioni su questioni differenti - a ffermando quindi che nel settore della telefonia anteriormente al ricorsomonitorio si deve fornire il requisito di procedibilità rappresentato dal tentativo di conciliazione davanti al Corecom - , per concludere infine che “ per tutti i motivi di impugnazione sopra esaminati… il giudice di pace non avrebbe dovuto emettere il decreto ingiuntivo”.

È evidente, pertanto, la fondatezza di questa censura. 2.1 Con il secondo motivo si denuncia , in riferimento all'articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. n onché motivazione apparente einesistente.Si osserva che il giudice d'appello ha utilizzato la motivazione di una causa diversa, così cadendo in assenza del ragionamento motivazionale, in quanto ha effettuatouna “ pressoché totale riproduzione ” di una sentenza emessa tra altri soggetti e [OSCURATO:PERSONA].

Infatti il giudice d'appello viene ad individuare e decidere tre motivi d'appello mentre l'appellante [OSCURATO:PERSONA] ne aveva presentati solo due, e comunquedisquisisce su questioni che non sono mai state oggetto del giudizio, come la riservatezza e la mancanza di sottoscrizione della richiesta da parte dell'intestatario dell'utenza oltre alla sottoscrizione dell'avvocato richiedente.

Ancora,il giudice d'appello afferma che non è stato indicato l'interesse ad agire dell'utente mentre nei ricorsi monitori de quibusquesto è stato indicato in modo specifico,consistendo nella intenzione dei ricorrenti di adire [OSCURATO:PERSONA] per un disservizio durato settegiorni nel maggio 2017, allo scopo di chiedere il relativo indennizzo. 2.2Il motivo è manifestamente fondato.

Il giudice d'appello ha effettuato evidentemente un ampio copia/incolla per fornire la motivazione alla sua decisione; l'utilizzazione di passi di altra pronuncia di per sé non inficia di alcun vizio la motivazione,purché siano del tutto pertinenti e compatibili al thema decidendum per cui veng a no utilizzati (cfr., a proposito della utilizzabilità di una precedentemotivazione redatta dallo stesso giudice di meritoper un'altra causa, Cass. sez. 3, ord. 20 ottobre 2021 n. 29017 e Cass. sez.

L, 6 settembre 2016n. 17640 ).

Nel caso in esame, però , il grado , per così dire , di utilizzabilità - ovvero di pertinenza -non è tale da consentire una motivazione “importata” come quella utilizzatadal giudice d'appello.

Invero, come hanno correttamente focalizzato i ricorrenti,il giudice d'appello ha attinto dal suo precedente in modo non congruo, non limitandosi a quello che potrebbe essere un evidentelapsus calami in relazione alla identificazione della parte appellante- Wind T re in luogo di [OSCURATO:SOCIETA] - , ma distaccandosi dal contenuto effettivo della controversia , e prima ancora dal numero dei motivi d'appello,trasformando in tre quelli che erano in realtà due e inserendo davvero nella tematicaquestioni che non facevano parte della regiudicanda: il T ribunale , infatti,ha ampiamente argomentato su questioni estranee alla causa, nella quale per esempio non era insorto alcunproblema di difetto di procura nelle richieste stragiudiziali(si veda a pagina 4 s. della sentenza ), e soprattutto nella quale era stato concretizzato l'interesse degli utenti a ottenere copia del contratto , in quanto gli appellati,quali ricorrenti in via monitoria, avevano fatto valere proprio uno specifico disservizio cronologicamente ben determinato(si veda a pagina 16 del presente ricorso, che richiama appunto il contenuto del ricorso monitorio ) rispetto al quale la motivazione è talmente eccentrica da potersi qualificare inesistente.

3. La fondatezza dei motivi nei suindicati termini comporta l’accoglimento del ricorso, con la cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Benevento,in persona di diverso magistrato .

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglieil ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n.4276/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1386/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 28/6/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: Con una serie di ricorsi monitori gli attuali ricorrenti per cassazione - indicati nella intestazione della presente ordinanza- e alcuni altri soggetti ottenevano dal Giudice di pace di Airola decreti ingiuntiv i nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]che le ordinavano di consegnare loro, quali suoi utenti di telefonia mobile , copia dei rispettivi contratti. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione , in cui le controparti insistevano.[OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza del 21 gennaio 2020 n. 40, respingeva le opposizioni tranne tre di esse che accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello sulla base di due motivi;le controparti resistevano. Il Tribunale di Benevento accoglieva il gravame e con sentenza del 28 giugno 2021,revocando i decreti ingiuntivi. I soggetti elencati nella intestazione della presente ordinanza hanno proposto ricorso- fondato su due motivi e poi illustrato anche con memoria - , da cui si è difesa con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.1Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell'articolo 1 l. 249 / 1997 in combinato disposto con l'articolo5, comma 1 bis, l. 28 / 2010 .Il motivo verte sull'obbligo al preventivo tentativo di conciliazione previsto appuntodall'articolo 1 l. 249 / 1997 , e che n on avrebbe dovuto essere adempiuto , alla luce diS.U. 8240 / 2020 , da chi presenta il ricorso monitorio . In sintesi , nel caso in esame il giudice d'appellociò non avrebbe rispettato . 1.2In effetti, S.U. 2 4 a prile 2020 n. 8240 ha chiarito che , nelle controversie tra gli erogatori di servizi di telecomunicazione e gli utenti,non sussiste obbligo di preventivo tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 1, comma 11, l. 249/1997 per chi agisce in via monitori a , “ essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito” (principio pronunciato in termini di adesione a quanto già affermato daCass. sez. 3, 14 dicembre 2016 n. 25611 ). Questoera stato proprio l'oggetto del primo motivo d'appello , come emerge dal ricorso ( a pagina 5) e altresì - si osserva meramente ad abundantiam - dal controricorso ( specialmente a pagina 14 ), e come lo indica nell'elenco delle censure versate nel gravame la sentenza del Tribunale,nella sua pagina 2. Con tale motivo l'appellante [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto che sarebbe insorta improcedibilità per non avere controparte effettuato prima di agire monitoriamente il tentativo di conciliazione davanti alCorecom. Il Tribunale, poi, accoglie tale motivo ( pagina 5 dalla sentenza ), dopo avere svolto una serie di vari e argomentazioni su questioni differenti - a ffermando quindi che nel settore della telefonia anteriormente al ricorsomonitorio si deve fornire il requisito di procedibilità rappresentato dal tentativo di conciliazione davanti al Corecom - , per concludere infine che “ per tutti i motivi di impugnazione sopra esaminati… il giudice di pace non avrebbe dovuto emettere il decreto ingiuntivo”. È evidente, pertanto, la fondatezza di questa censura. 2.1 Con il secondo motivo si denuncia , in riferimento all'articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degli articoli 115, 116 e 132 c.p.c. n onché motivazione apparente einesistente.Si osserva che il giudice d'appello ha utilizzato la motivazione di una causa diversa, così cadendo in assenza del ragionamento motivazionale, in quanto ha effettuatouna “ pressoché totale riproduzione ” di una sentenza emessa tra altri soggetti e [OSCURATO:PERSONA]. Infatti il giudice d'appello viene ad individuare e decidere tre motivi d'appello mentre l'appellante [OSCURATO:PERSONA] ne aveva presentati solo due, e comunquedisquisisce su questioni che non sono mai state oggetto del giudizio, come la riservatezza e la mancanza di sottoscrizione della richiesta da parte dell'intestatario dell'utenza oltre alla sottoscrizione dell'avvocato richiedente. Ancora,il giudice d'appello afferma che non è stato indicato l'interesse ad agire dell'utente mentre nei ricorsi monitori de quibusquesto è stato indicato in modo specifico,consistendo nella intenzione dei ricorrenti di adire [OSCURATO:PERSONA] per un disservizio durato settegiorni nel maggio 2017, allo scopo di chiedere il relativo indennizzo. 2.2Il motivo è manifestamente fondato. Il giudice d'appello ha effettuato evidentemente un ampio copia/incolla per fornire la motivazione alla sua decisione; l'utilizzazione di passi di altra pronuncia di per sé non inficia di alcun vizio la motivazione,purché siano del tutto pertinenti e compatibili al thema decidendum per cui veng a no utilizzati (cfr., a proposito della utilizzabilità di una precedentemotivazione redatta dallo stesso giudice di meritoper un'altra causa, Cass. sez. 3, ord. 20 ottobre 2021 n. 29017 e Cass. sez. L, 6 settembre 2016n. 17640 ). Nel caso in esame, però , il grado , per così dire , di utilizzabilità - ovvero di pertinenza -non è tale da consentire una motivazione “importata” come quella utilizzatadal giudice d'appello. Invero, come hanno correttamente focalizzato i ricorrenti,il giudice d'appello ha attinto dal suo precedente in modo non congruo, non limitandosi a quello che potrebbe essere un evidentelapsus calami in relazione alla identificazione della parte appellante- Wind T re in luogo di [OSCURATO:SOCIETA] - , ma distaccandosi dal contenuto effettivo della controversia , e prima ancora dal numero dei motivi d'appello,trasformando in tre quelli che erano in realtà due e inserendo davvero nella tematicaquestioni che non facevano parte della regiudicanda: il T ribunale , infatti,ha ampiamente argomentato su questioni estranee alla causa, nella quale per esempio non era insorto alcunproblema di difetto di procura nelle richieste stragiudiziali(si veda a pagina 4 s. della sentenza ), e soprattutto nella quale era stato concretizzato l'interesse degli utenti a ottenere copia del contratto , in quanto gli appellati,quali ricorrenti in via monitoria, avevano fatto valere proprio uno specifico disservizio cronologicamente ben determinato(si veda a pagina 16 del presente ricorso, che richiama appunto il contenuto del ricorso monitorio ) rispetto al quale la motivazione è talmente eccentrica da potersi qualificare inesistente. 3. La fondatezza dei motivi nei suindicati termini comporta l’accoglimento del ricorso, con la cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Benevento,in persona di diverso magistrato . Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. Accoglieil ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cass
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