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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 33270/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA f dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il Gtutso dzi dal Tribunale di Velletri per il reato di cui all'art. 189, comma 7, d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

In data 9 luglio 2025 è pervenuta memoria difensiva, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale reitera le ragioni del ricorso ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto che i tre motivi sollevati (Elusione del devoluto e conseguente violazione del principio devolutivo dell'appello riguardo alla dedotta inattendibilità delle persone offese; mancanza di motivazione in punto di inattendibilità delle persone offese; ulteriore elusione del devoluto e conseguente ulteriore violazione del principio devolutivo con riguardo al motivo per cui l'imputato è stato costretto ad allontanarsi precipitosamente dal sinistro) non sono consentiti in sede di legittimità, perché manifestamente infondati nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA f dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il Gtutso dzi dal Tribunale di Velletri per il reato di cui all'art. 189, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. In data 9 luglio 2025 è pervenuta memoria difensiva, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con la quale reitera le ragioni del ricorso ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto che i tre motivi sollevati (Elusione del devoluto e conseguente violazione del principio devolutivo dell'appello riguardo alla dedotta inattendibilità delle persone offese; mancanza di motivazione in punto di inattendibilità delle persone offese; ulteriore elusione del devoluto e conseguente ulteriore violazione del principio devolutivo con riguardo al motivo per cui l'imputato è stato costretto ad allontanarsi precipitosamente dal sinistro) non sono consentiti in sede di legittimità, perché manifestamente infondati nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 33270/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris