CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36385/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 22805 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore elettivamente dom iciliato to in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 70 presso lo Studio dell’ A vv. Alessandro B ove ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2211/06/21depositata i n data 2 7 / 0 4 /20 2 1 ; Oggetto: IVA – cessazione attività – fallimento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 29 / 0 9 /202 2 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l a società contro ricorrente impugnava il diniego di rimborso I V A perl’anno 201 4 ; - la CTP accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle Entrate appellava la pronuncia; - la CTR con la pronuncia gravata rigettava l’appello dell’Ufficio ritenendo non contestato nel merito il credito iva chiesto a rimborsoe applicabile la prescrizione decennale, escludendo ogni decadenzadal diritto in capo alla società contribuente ; - ricorre a que sta Corte l’ Agenzia delle Entrate con atto affidato a tremotivi; resiste con controricorso la società, ora in fallimento; entrambele parti hanno depositato memori a ed illustrazione delle proprieeccezioni e difese ; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile, ricorrendone i presupposti, l’art. 30 c. 2. r idetto , relativo alla cessazione dell’attività d’impresa, al caso di specie, con ciò equiparando la dichiarazione di fallimento alla cessazione dell’attivitàa fini IVA; - il motivo è infondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ( in ar gomento Cass. Sez.5, Sentenza n. 27948 del 30/12/2009 ) in tema di IVA, la dichiarazione,prevista dall'art. 74 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972 , nel testo applicabile ratione temporis, del curatore o del commissario liquidatore, relativamente alle operazioni anteriori all'aperturao all'inizio delle procedure concorsuali, è equiparabile alladichiarazione di cessazione di attività, con la conseguenza che essa, al pari d ella dichiarazione annuale, chiudendo il rapporto tributarioantecedente alle procedure concorsuali, fa sorgere, da Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 quelladata, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. 633 del 1972, il diritto al rimborso dei versamenti d'imposta che risultino effettuati in eccedenza. Ne deriva, quindi, che il termine decennale di prescrizione per la richiesta del rimborso dei crediti IVA, relativo adoperazioni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, decorre dalla dichiarazione di cui all'art. 74 - bis cit. oppure dallo scad ere deltermine per presentarla (cioè dal quarto mese successivo alla nominadel curatore fallimentare) ; - ancora, in argomento si è precisato che (Cass. Sez.5, Sentenza n. 9794 del 23/04/2010; ma anche Cass. Sez.5, Sentenza n. 18915 del 16/09/2011 ) la richiesta di rimborsorelativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività,essendo re golata dal comma 2 dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposiz ione specifiche; diversamente opinando proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibileportare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo; - il secondo motivo si incentra sulla violazio ne e falsa applicazione dell’art.21 del d. Lgs. n . 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1n. 3 c.p.c. per avere la CT R mancato di rilevare la decadenza del diritto al rimborso, stante la mancata presentazione (solo nel 2015)delle dichiarazioni relative agli anni 2011, 2012, 2013; - anche tale motivo è infondato ; - pacifica la circostanza relativa alla mancata contestazione nel merito del credito IVA ( ultima pag. della sentenza impugnata, righe n. 8 e n. 9), trova applicazione la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ( ex plurimis : Cass. civ., Sez. V, Sentenza,22/02/2017, n. 4559; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, n. 20678/2014;Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 09/10/2015, n. 20255; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 12/09/2012, n. 15229; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 16/05/2012, n. 7684) secondo la quale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 (specificamente,Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 4559 del 22/02/2017 ) oveil credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amm inistrazione finanziaria,non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituiscesolo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento,per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, c omma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescrizione decennale exart. 2946 c.c. ; - il terzo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt.19, 30, 74 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli art. 2697e 2729 c. c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere laCTR ritenuto provato il credito in forza dell a mera esposizione e nella dizione – meramente formale – contenuta nel preavviso di irregolaritàin ordine alla sua spettanza; - il motivo è inammissibile ; - esso contrasta invero contro l’accertamento di fatto operato dalla CTR,non più sindacabile di fronte a questa Corte della Legittimità, secondo la quale nell’avviso bonario del 2013 “si riconosceva l’importo del credito IVA” e “l’Ufficio non risulta aver contestato nelmerito il credito” ; - tale accertamento in fatto risulta poi, immune anche dalle considerazioni esposte dall’avvocatura dello Stato in memoria, poiché la CTR, nel riprendere le considerazioni svolte sul punto dallaCTP, osserva p untualmente come “in relazione all’eccezione dimancata produzione dei registri IVA anno 2011 va rilevato che il credito IVA è maturato per il periodo di imposta 2010 (sottolineaturaaggiunta) mentre per quanto riguarda la mancata istituzionedei registri IVA per le annualità successive va osservato che non avendo il curatore svolto l’esercizio provvisorio non era tenutoad istituire tali registri”; - conseguentemente, appare chiaro che l’accerta mento di fatto operato dalla CTR, coerentemente con quanto dedotto dalla Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 società e con la document a z i one prodotta , è stato eseguito riguardo al 2010 in quanto anno di formazione del credito IVA ; documentazione che la contribuente sostiene aver presentata a i fini della prova del credito IVA in data 2 marzo 2017 e 11 aprile 2017 e che la CTR ha rilevato non esser e stata contestata dall’Erario; - quanto al la prova dell’esistenza del credito, come scrive la CTR al punto6.2 rubricato “sul credito vantato” , essa si evince dal fatto che “tutta la documentazione richiesta è stata presentata in originale il 02.03.2017 e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Non vi è stata alcuna contestazione”; - invero, proprio in applicazione della giurisprudenza citata nella memoria dell’avvocatura dello Stato, e di ulteriori pronunce conformi (per tutte si vedano le indicazioni di Cass. Sez.5, Ordinanza n. 1822 del 23/01/2019 ) è oramai principio assodato in tema di IVA, che anche nell'ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività l'Amministrazione fin anziaria è tenuta a verificare la sussistenza delcredito del contribuente che dovrà assolvere, in caso di contestazione, all'onere probatorio sullo stesso gravante; nel presente caso, anche a ritenere contestato nel merito il credito IVAda parte dell’Uff icio, il che peraltro non si evince con adeguata chiarezzadalla sentenza impugnata ( che riporta analiticamente le difese dell’Ufficio a pagg. 3, 4, 5 della pronuncia impugnata incentratesulla mancata presentazione delle dichiarazioni per anni seguenti e sulla tardività dell’azione di rimborso ) va comunque rilevatoche l’ onere probatorio incombente sul contribuente non è stato adempiuto , con “la mera esposizione della propria pretesa restitutorianella dichiarazione presentata in relazione alle imposte dirette o all’IVA, giacché il credito fiscale non nasce da questa, bensì dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo previstodalla legge (Cass. n. 18427/12; n. 8998/2014 ) ”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - invero, tale puntuale applicazione del meccanismo IVA per l’anno 2010, anno in cui il credito è sorto, è stata dimostrata dalla società; questa ultima circostanza risulta evidenziata come provata,con chiarezza, dalla pronuncia impugnata; - conclusivamente, il ricorso è integralmente rigettato; - le spese seguono la soccombenza; - risulta ndo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica d ifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applical’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr.,ex multis , Cass. n. 1778 del 2016) ;