CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33118/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r le [OSCURATO:PERSONA] di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ElenaGamberini per l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, conordinanza del 9 gennaio 2026, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, ha rigettatol’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimentodella continuazione tra i fatti di cui ai seguenti provvedimenti: a) sentenza dicondanna alla pena di anni sei di reclusione emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Palermo il 20 dicembre 2013, divenuta irrevocabile il7 aprile 2016, in relazione al reato di cui all’art. 416-bis, primo, terzo e quartocomma, cod. pen., commesso a Castellammare del Golfo, Alcamo e altre località,dal gennaio 2009 al 20 dicembre 2013; b) sentenza di condanna alla pena dianni tredici di reclusione emessa dalla Corte di appello di Palermo il 27 settembre2024, divenuta irrevocabile il 25 ottobre 2024, in relazione al reato di cui all’art.416-bis, primo, terzo e quarto comma, cod. pen., commesso ad Alcamo,Calatafimi, Segesta, Vita, Marsala, Palermo e altri luoghi, dal 21 dicembre 2013.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazioneagli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., evidenziando che il giudicedell’esecuzione, che pure vi ha fatto corretto riferimento, ha omesso diconformarsi ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine aicriteri da applicare nel caso in cui si debba verificare la sussistenza del vincolodella continuazione tra due reati associativi. Il provvedimento impugnato, infatti,che parte dalle corrette premesse giuridiche, non contiene una valutazioneconcreta ed effettiva dei fatti oggetto dei processi e di come questi sono statiricostruiti e ritenuti nelle sentenze che li hanno accertati per cui la motivazione èsolo apparente.3. In data 22 maggio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiedel’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nell’unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 81 cod. pen., quanto all’erronea applicazione deicriteri per il riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i reati associatividi cui all’art. 416-bis cod. pen. oggetto delle sentenze pronunciate dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 20 dicembre 2013 e dallaCorte di appello di Palermo il 27 settembre 2024.La doglianza è meritevole di accoglimento.2.1. Al fine di verificare la possibilità di applicare la disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. il giudice di merito ètenuto – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazionedelle diverse violazioni commesse e giudicate – a individuare l’esistenza dielementi dai quali desumere la sostanziale unicità del disegno criminoso tra lecondotte poste in essere.In una corretta prospettiva sistematica, infatti, il trattamento più miterispetto al cumulo materiale è giustificato dall’esistenza di una rappresentazioneunitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelleloro linee essenziali – da parte del soggetto agente così da potersi escludere unasuccessione di autonome risoluzioni criminose.Ciò perché la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia idiversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato né, evidentemente,consentono l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite (tra le altre,Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Qomiha, Rv. 284420 - 01; Sez. 1,n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01).La giurisprudenza di legittimità nel corso del tempo ha indicato qualipossibili “indici rivelatori” della effettiva preordinazione unitaria: a) la ridottadistanza cronologica tra i diversi fatti; b) le concrete modalità della condotta; c)l’omogeneità del bene tutelato dalle previsioni incriminatrici; d) l'apprezzamentodella causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni,aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di dettielementi purché significativi (tra le altre, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti,Rv. 266413 - 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 - 01;Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1,n. 44862 del 05/11/2008, Ciampoli, Rv. 242098 - 01).L’unicità del disegno criminoso, in altre parole, non può identificarsi conuna scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose ocomunque con una generale tendenza a commettere dei reati (tra le altre,ancora, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, cit., nonchè lagiurisprudenza in precedenza indicata).La nozione di continuazione, d’altro canto, non può neanche ridursiall'ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati eprevisti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi,nelle modalità delle condotte, in quanto tale definizione di dettaglio, oltre a nonapparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno",porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione edeliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine,concreto e specifico, che può essere ab origine anche di massima, purché i reatida compiere risultino previsti almeno in linea generale – seppure con una riservadi 'adattamento' alle eventualità del caso – come mezzo per il conseguimento diun unico scopo o intento prefissato (in tal senso, di nuovo, Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, cit.; Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv.259094 - 01; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, P., Rv. 246838 - 01).La difficoltà di applicazione pratica dell'istituto deriva dalla naturaindiziaria di tale tipologia di accertamento che impone di risalire dai fatticommessi (evidenza obiettiva) a un aspetto di tipo eminentemente psichico (chesi pone come antecedente ideologico), rappresentato dalla unitariaprogrammazione nell'ambito di una finalità ben individuata e circoscritta.In questa prospettiva, ad esempio, le decisioni che riconoscono unaparticolare valenza all'indicatore logico della 'non eccessiva distanza temporale'tra le violazioni realizzano, pertanto, una opportuna autolimitazione delladiscrezionalità affidandosi ad una massima di esperienza che può essere ritenutaragionevole (tra le altre, Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv.266413 - 01; Sez. 2, n. 7555 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258543 - 01Ciò perché l'elemento teleologico richiesto dal legislatore non puòcoincidere con un finalismo del tutto generico – come in ipotesi l'obiettivodell'agente di realizzare profitti illeciti attraverso una tendenziale dedizione alcrimine sì da soddisfare in tal modo, per un tempo consistente, i propri bisogni divita – posto che ciò finirebbe con il contraddire la natura stessa dell'istituto qualenorma di favore, tesa a mitigare il rigore del cumulo materiale nei confrontidell'agente che abbia mostrato una ridotta capacità criminale.Da ciò deriva che un consistente intervallo temporale tra un episodio equello successivo, salve le ipotesi in cui si rinvenga una chiara ragionegiustificatrice di una attuazione temporalmente frazionata di un fine specifico, èindicatore logico di una successione di azioni sorrette da ideazione autonome ocomunque orientate a realizzare più che una finalità circoscritta (come richiestodalla norma) una tendenza soggettiva indeterminata ed ampia.2.2. Nel caso specifico in cui la richiesta si riferisca al riconoscimento delvincolo della continuazione tra reati associativi, inoltre, non è sufficiente ilriferimento alla tipologia del reato, alla natura permanente dello stesso eall'omogeneità delle condotte (tra le altre, Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021,Gattuso, Rv. 271512 - 01; Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017,Napolitano, Rv. 268786 - 01; Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv.266106 - 01).In questo caso, infatti, è necessario individuare l’esistenza di unaoriginaria programmazione per cui il giudice, al fine di accertare l'unicità delmomento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressivaappartenenza del soggetto a una pluralità di organizzazioni, comunquedenominate, ovvero in tempi successivi a una medesima organizzazione, ètenuto a effettuare una puntuale indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loroconcreta operatività e sulla loro continuità nel tempo (tra le altre, Sez. 5, n.20900 del 26/04/2021, Gattuso, cit.; Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017,Carpentieri, Rv. 271569 - 01).Ciò in quanto qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto adiversi sodalizi criminosi, oltre alla necessaria e originaria programmazione delricorrente di fare parte delle diverse organizzazioni, il vincolo della continuazionetra i reati associativi può essere riconosciuto solo a seguito di una specificaindagine sulla loro natura, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuitànel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmioperativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione.2.3. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, che pure ha dato contodei principi indicati, ha reso sul punto una motivazione apparente.A fronte dell’astratta enucleazione dei principi, infatti, il giudice ha deltutto omesso di confrontarsi con le sentenze di merito e con il provvedimento giàassunto in ordine a un coimputato al quale è stata riconosciuta la continuazionee che in motivazione contiene uno specifico riferimento anche alla posizionedell’attuale ricorrente; ciò, peraltro, pure considerata la contiguità temporale trale due reati, uno contestato come commesso dal 2009 al 20 dicembre 2013 el’altro a partire dal 21 dicembre 2013.Sotto tale profilo, pertanto, come evidenziato dal Procuratore generale, ilpercorso giustificativo reso dal giudice è carente in quanto non si confronta inconcreto con le specificità della posizione di [OSCURATO:PERSONA] qualedesumibile dalle due sentenze di condanna e pure della stessa sentenza dellaCorte di cassazione che ha sancito la definitività della seconda sentenza dicondanna – in cui si legge: «La Corte di appello argomenta in modo congruo inordine alla ragione per la quale non deve essere esclusa o disapplicata larecidiva, per un verso evidenziando la genericità del motivo di appello, per altroverso rinvenendo la maggiore pericolosità nella circostanza che il Leo, dopoessere stato condannato per il delitto di partecipazione alla associazione mafiosa,non appena scarcerato abbia riallacciato i rapporti mostrando di non aver trattoalcun insegnamento dalla precedente condanna e dalla detenzione […]» (Sez. 5,n. 2355 del 25/10/2024, Placenza, Rv. 287479 - 02, pag. 50) – a cui il giudice dimerito, d’altro canto, non ha fatto alcun cenno.3. Il vizio rilevato impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata conrinvio affinché il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo,punto. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] perle indagini preliminari del Tribunale di Palermo.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]