CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 14393/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
amiano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Bellocco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Manno [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;uditi i seguenti difensori: avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, in difesa diCalabria [OSCURATO:PERSONA] e anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano,in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai rispettivi motivi di ricorsochiedendone l'accoglimento; avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, in difesa diCalabria [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendonel'accoglimento; avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzionedell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palmi, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chesi è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; l’avv. [OSCURATO:PERSONA], anchein sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa diArcuri [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.Dato atto della presenza, ai fini della pratica forense, della dott.ssa AdelePisaniello, praticante dell'ordine degli avvocati di Roma.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10.9.2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in sededi rinvio, in riforma della sentenza di primo grado emessa con rito abbreviato, perquanto qui rileva ha rideterminato la pena nei confronti degli imputati di seguitoindicati in relazione ai reati loro contestati in materia di stupefacenti e megliodescritti in rubrica.2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gliimputati, a mezzo dei rispettivi difensori.3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) si deduce quanto segue.Vizio di motivazione in relazione alle richieste difensive di rivalutazione siadella partecipazione all’associazione di cui al capo 3) che della pena inflitta.Si espone che la Corte di cassazione aveva annullato la prima sentenza diappello nei confronti del ricorrente, in relazione ai capi 6, 7, 8, 9 e 11,limitatamente alla tipologia dello stupefacente. La sentenza impugnata, aderendoalle osservazioni della Suprema Corte, ha riqualificato i fatti nell’ipotesi di cui alcomma 4 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, dichiarando l’intervenuta estinzione deireati per prescrizione.Si deduce che la Corte reggina non abbia in alcun modo motivato sullerichieste difensive in ordine alla possibilità di rivalutare la responsabilità delprevenuto anche in relazione alla sua posizione di partecipe nell’associazione inoggetto, trattandosi di soggetto che operava quale canale di smercio per lasostanza detenuta dalla compagine illecita, la quale aveva sempre compravendutosostanza del tipo cocaina, mentre il ricorrente acquistò solo stupefacente non deltipo cocaina. Di conseguenza, il giudizio di partecipazione all’associazione dovrànecessariamente mutare sia in tema di responsabilità che di pena in concretoirrogata. Il narcotico comprato dall’imputato si riduce a poco più di 2 Kg. lordi didroga c.d. “leggera”, per cui non è possibile ritenere che l’imputato fosse canaledi smercio imprescindibile dell’associazione e, per ciò solo, partecipe della stessa.Si aggiunge che la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta allaulteriore richiesta difensiva di incidere sulla pena base del reato associativo di cuial capo 3, atteso che la prima sentenza di appello l’aveva determinata in anni 14di reclusione anche in virtù della tipologia di narcotico acquistato dal ricorrente.4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due ricorsi.4.1. Nel primo, redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce — in sintesi — quantosegue.I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla condannaintervenuta per il capo 14 e in ordine alla tipologia di sostanza stupefacente.Si denuncia che la Corte distrettuale abbia travisato il materiale probatorio inin cui il ricorrente scriveva il numero 42, inviando un messaggio di testo al fratelloCalabria [OSCURATO:PERSONA]. La Cassazione ha ritenuto tale messaggio elementoinsufficiente al fine di dimostrare che l’imputato abbia acquistato sostanzastupefacente del tipo cocaina. La sentenza impugnata introduce un ragionamentoillogico nella interpretazione della conversazione intercorsa tra il ricorrente e ilcugino [OSCURATO:PERSONA], senza considerare le doglianze difensive con cui siosservava che per l’acquisto di un chilo di droga non si può fare riferimento alprezzo al grammo; per il messaggio in cui si fa riferimento al “tmax” la somma dieuro 42.000 è sproporzionata, mentre quella di euro 4.200 appare congrua perl’acquisto di un motociclo tmax usato. Da altra sentenza si evince che nelmedesimo periodo il fratello del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], vendeva 1 kg. dicocaina al prezzo di euro 34.000, sicché appare illogico affermare che il ricorrenteabbia davvero acquistato 1 kg. di cocaina al prezzo di euro 42.000. La sentenzaneanche ha valutato il contenuto di ulteriori conversazioni intercettate, in cui si facontinuo riferimento a “erba”, oltre alle numerose cessioni di marijuana intercorsetra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA].II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego diapplicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.,nonostante l’incensuratezza del ricorrente.4.2. Nel secondo ricorso, redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce — in sintesi— quanto segue.I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnataritenuto provato l’acquisto di cocaina e non di altra sostanza stupefacente, inrelazione al contenuto dell’intercettazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Si deduce la manifesta illogicità della motivazione, laddove afferma che ilriferimento del conversante alla somma di 42 mila euro si ricava dal modo in cui ilnumero a due cifre viene pronunziato. Ponendosi in tal modo anche in contrastocon la sentenza di annullamento, la quale aveva stabilito l’insufficienza diquell’equivoco riferimento numerico, con conseguente violazione dell’art. 627,comma 3, cod. proc. pen.Si censura il presupposto collegamento tra l’acquisto di cui al capo diimputazione in oggetto e l’acquisto di cui il ricorrente conversa il giorno dopo, dovesi fa riferimento ad un probabile acquisto da concludere a 32 mila euro, motivatocon “l’entusiasmo” del ricorrente circa “l’ottima qualità della sostanza appenaacquistata”, entusiasmo che può accompagnarsi anche all’acquisto di drogaleggera di buona qualità. Si evidenzia anche che l’accusa mossa al ricorrente qualepartecipa dell’associazione (da cui poi è stato assolto con la sentenza in questione)era quella di trattare per conto dell’associazione la droga leggera (v. imputazioneart. 74 d.P.R. 309/90).II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 62-bis cod.pen., riforma in peius e motivazione apparente rispetto al devoluto.Si censura la manifesta illogicità del diniego delle attenuanti generiche,nonché la riforma in peius della pena individuata per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.309/90 (anni 9 rispetto al minimo di anni 6 di reclusione), nonostante il primogiudice avesse irrogato per il reato di cui all’art. 74 cit. (per il quale l’imputato èstato poi assolto) il minimo edittale. Non è stato spiegato per quale motivo un exassociato meritasse un significativo allontanamento dal minimo per l’unico delittodi acquisto di droga.5. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l’insussistenza della causa diinammissibilità (rilevata col provvedimento impugnato) della richiesta diriconoscimento della continuazione tra i delitti oggetto dei capi 20, 21 e 22 e altridelitti per i quali il ricorrente è stato condannato in via definitiva e specificamenteindicati nel ricorso.Si sostiene che la richiesta non intacca in alcun modo le statuizioni dellasentenza di annullamento della cassazione, non oltrepassandosi i limiti fissati peril giudizio di rinvio dagli artt. 624, 627 cod. proc. pen., trattandosi di facoltà cherientra nella cognizione del giudice dell’appello.6. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce quanto segue.I) Violazione di legge, con riferimento alla commisurazione della pena.Si evidenzia come la pena irrogata sia sproporzionata rispetto ai fatti ed inviolazione dell’art. 81 cod. pen. La decisione è illogica in quanto non attribuiscerilievo decisivo alla circostanza che i fatti contestati sono nella forma tentata(tentativo di importazione, incertezza su quantitativo e contenuto della sostanzastupefacente), per cui l’aumento di pena di anni due di reclusione è eccessivo.7. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce quanto segue.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio applicato.Si evidenzia che la pena base per il capo 21 nella misura di anni 12 direclusione, allontanandosi di molto dal minimo, avrebbe imposto un onere dimotivazione maggiore; che l’aumento in continuazione con la pena base risultaimmotivato, non potendo bastare il rinvio alla motivazione sottesa a BelloccoGiuseppe (fg. 30/31), cognato del ricorrente; che è erroneo l’aumento applicatoper tutte le aggravanti contestate, trattandosi di più aggravanti ad effetto specialeper le quali avrebbe potuto applicarsi un solo aumento ex art. 63, comma 4, cod.pen., omettendo inoltre di motivare in ordine alla quantificazione della pena.; chegli aumenti di pena per i capi 20 e 21 sono sostanzialmente immotivati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’articolato motivo di ricorso dedotto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinfondato.La doglianza assume che la Corte distrettuale in sede di rinvio avrebbe omessodi rivalutare la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto associativo di cui alcapo 3), nonché di rimodulare la pena base irrogata per tale reato, alla luce dellariqualificazione, ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, di talune condottedi cessione, con conseguente declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione.1.1. La censura non tiene conto dei limiti oggettivi del giudizio di rinvio e dellaintervenuta formazione del c.d. giudicato progressivo.Come risulta dalla sentenza rescindente di questa Corte, i motivi di ricorsoconcernenti la responsabilità dell’imputato per il reato associativo di cui al capo 3)erano stati espressamente rigettati. L’annullamento era stato invece dispostoesclusivamente in relazione ai capi 6, 7, 8, 9 e 11, limitatamente alla qualificazionegiuridica della tipologia di sostanza stupefacente oggetto delle singole cessioni. Neconsegue che sul delitto associativo e sulla relativa affermazione di responsabilitàsi era formato il giudicato, che precludeva qualsiasi ulteriore riesame di tali profiliin sede di rinvio.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale si è attenuta al perimetrotracciato dalla decisione rescindente, procedendo alla riqualificazione dellecondotte di spaccio ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 edichiarandone l’estinzione per prescrizione, senza estendere il proprio scrutinio acapi e punti della decisione ormai coperti da giudicato. La dedotta omessamotivazione appare, dunque, solo apparente, risolvendosi nella pretesarivalutazione di un accertamento definitivo, in violazione del principio diintangibilità del giudicato e dei limiti funzionali del giudizio di rinvio.1.2. Peraltro, anche a voler prescindere dal rilievo assorbente del giudicatoprogressivo, le doglianze difensive muovono da un presupposto fattuale nonconforme al contenuto della sentenza impugnata. Non è vero, infatti, chel’associazione per delinquere contestata al capo 3) fosse dedita esclusivamente altraffico di cocaina. Dalla stessa imputazione – richiamata dalla Corte di appello –emerge che il sodalizio operava nel commercio di ingenti quantitativi di hashish,marijuana e cocaina. In tale contesto, l’imputato è stato correttamente individuatoquale stabile acquirente di sostanza stupefacente dal sodalizio, ed in particolareda [OSCURATO:PERSONA], soggetto avente ruolo operativo nella cessionemateriale della droga ad altri gruppi, tra cui quello facente capo allo stesso PriftiRezart.La partecipazione all’associazione è stata dunque fondata su elementisintomatici della stabile inserzione del ricorrente nella struttura organizzata —continuità dei rapporti, sistematicità delle forniture, funzionalità del gruppo diriferimento nel circuito di distribuzione — del tutto indipendenti dalla specificatipologia dello stupefacente oggetto delle singole cessioni. Si tratta di valutazionidi merito sorrette da motivazione logica e coerente, non suscettibili di essererimesse in discussione in sede di legittimità.1.3. Analoga conclusione impone il profilo concernente la pena base irrogataper il reato associativo. Anche tale questione risulta coperta da giudicato, essendostata espressamente esaminata e ritenuta immune da vizi dalla sentenzarescindente, la quale ha giudicato incensurabile la valutazione di gravità del fattoposta a fondamento della determinazione sanzionatoria. La commisurazione dellapena per il delitto di cui al capo 3) è stata ancorata ad elementi strutturali efunzionali del sodalizio criminoso e al ruolo rivestito dall’imputato, con particolareriguardo alla gravità del fatto, alla modalità delle condotte e all’intensità del dolo.2. I due ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] possono essereesaminati congiuntamente per la loro evidente connessione e devono essererigettati perché complessivamente infondati.2.1. Le doglianze con cui si contesta la ritenuta natura “pesante” dellasostanza oggetto dell’acquisto di cui al capo 14 non colgono nel segno.Va rammentato che la precedente sentenza rescindente della Suprema Corteaveva annullato la decisione di appello limitatamente alla tipologia dellostupefacente riferibile a tale capo, rigettando il ricorso nel resto. Al giudice di rinvioera demandato unicamente di colmare il deficit motivazionale riscontrato sulpunto, fornendo una rinnovata e adeguata valutazione del materiale probatoriorilevante ai fini della qualificazione della sostanza, senza che fosse stato in alcunmodo precluso il riesame degli elementi indiziari già acquisiti.È dunque destituita di fondamento la dedotta violazione dell’art. 627, comma3, cod. proc. pen., poiché la sentenza rescindente non aveva affatto “cristallizzato”l’insufficienza dell’indicazione numerica contenuta nel messaggio intercettato, néaveva escluso che essa potesse assumere valenza dimostrativa, ma si era limitataa rilevare l’assenza di una motivazione puntuale sul punto, rimettendo al giudicedel rinvio il compito di colmare tale lacuna. La sentenza qui impugnata si è attenutaa tale perimetro, sviluppando un’autonoma argomentazione sulla tipologia dellostupefacente, senza eludere né contraddire il dictum rescindente.Nel merito, la Corte territoriale ha fornito una motivazione che non presentaprofili di manifesta illogicità, valorizzando il contesto complessivo dellaconversazione e, in particolare, le modalità di pronuncia e di utilizzo del riferimentonumerico “42”, logicamente inteso come “quarantadue” e non come “quattro edue”, nonché il collegamento con altri passaggi dialogici in cui si fa riferimento alprezzo della sostanza su base unitaria (“meno di 45, a 50 tempo fa”, per dire cheun chilo di sostanza era complessivamente costato meno di 45.000 euro, mentrein precedenza era venuto a costare almeno 50.000 euro), coerentementeinterpretati come indicativi di una trattativa concernente cocaina. Tale percorsoargomentativo, lungi dall’essere apodittico, si fonda su inferenze esplicitate eancorate a dati testuali e contestuali.Le contrarie deduzioni difensive – che prospettano il valore simbolico di euro4.200, il riferimento a un motociclo “tmax”, la comparazione con cessioni di drogaleggera e con prezzi praticati da altri soggetti nello stesso periodo – si risolvono inuna diversa possibile lettura del compendio probatorio, sollecitando, in larga parte,una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità a fronte di unamotivazione esistente e logicamente strutturata. Anche i richiami a ulterioriconversazioni intercettate o a dichiarazioni di collaboratori di giustizia, valorizzatiper sostenere l’ipotesi alternativa della droga leggera, non sono idonei aevidenziare un vizio logico della motivazione, ma si collocano sul piano della meracontrapposizione valutativa.2.2. Parimenti infondati sono i motivi concernenti il diniego delle circostanzeQuanto alle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è principio consolidato che illoro riconoscimento non consegue automaticamente all’incensuratezzadell’imputato, trattandosi di valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito,sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di motivazione mancante,apparente o manifestamente illogica. Nella specie, la Corte territoriale ha datoconto in modo adeguato delle ragioni ostative al riconoscimento del beneficio,richiamando elementi concreti attinenti alla gravità del fatto e alla personalità delreo, quali il capitale investito nell’operazione illecita, la quantità di stupefacenteacquistata, il complessivo contegno tenuto dall’imputato prima e dopo l’episodio eil tentativo di coinvolgere ulteriori soggetti in successive operazioni di traffico. Sitratta di argomentazioni pienamente coerenti con i criteri di cui all’art. 133 cod.pen. e idonee a sorreggere il giudizio espresso.Analoghe considerazioni valgono per le censure relative alla misura dellapena, nella parte in cui si lamenta un ingiustificato discostamento dal minimoedittale o una pretesa riforma in peius. Anche sotto tale profilo, la sentenzaimpugnata ha fornito una motivazione non apparente, ancorando ladeterminazione della sanzione a parametri concreti e significativi, senza incorrerein contraddizioni logiche o giuridiche. Le doglianze difensive si risolvono, ancorauna volta, nella prospettazione di un giudizio alternativo sulla congruità della pena,estraneo ai limiti del sindacato di legittimità.3. Il motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiaratoinammissibile la richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui aicapi 20, 21 e 22 e altri delitti per i quali egli è stato condannato con sentenzedivenute definitive, sostenendo che tale richiesta non avrebbe inciso sul perimetrodevoluto al giudice del rinvio e che, pertanto, sarebbe rientrata nella cognizionedella Corte di appello.La doglianza non può essere accolta.3.1. Va premesso che, nel giudizio a seguito di annullamento con rinvio,l’oggetto della cognizione del giudice è rigidamente delimitato dal decisum dellasentenza rescindente. In forza del combinato disposto degli artt. 624, comma 1,e 627 cod. proc. pen., il giudice del rinvio è chiamato a decidere esclusivamentesui punti della decisione annullata e sui motivi di gravame già proposti che ad essisi riferiscono, restando preclusa ogni possibilità di integrazione del themadecidendum mediante la proposizione di questioni nuove o di motivi ulteriori nonesaminati nel precedente giudizio di appello.3.2. In tale prospettiva, deve ritenersi corretto l’assunto della sentenzaimpugnata secondo cui la richiesta di riconoscimento della continuazione, avanzataper la prima volta nel giudizio di rinvio e riferita anche a reati estranei all’originariogiudizio di appello, costituisce una questione nuova, non consentita in quella sede.Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di rinvio è preclusala possibilità di presentare motivi aggiunti o nuove domande, essendo il giudicevincolato alla trattazione delle sole censure già devolute e correlate alla parte didecisione caducata dall’annullamento (Sez. 3, n. 16440 del 12/01/2024, Martinelli,Rv. 286172).Né vale invocare il fatto che la richiesta di continuazione non inciderebbe sullestatuizioni della sentenza rescindente. Invero, il riconoscimento dell’unicità deldisegno criminoso comporta una rivalutazione complessiva della sequenzadelittuosa e del trattamento sanzionatorio, che esula dall’ambito della cognizionedel giudice del rinvio ove tale profilo non sia stato oggetto del precedente giudiziodi appello né devoluto dalla sentenza di annullamento. È stato infatti ribadito che,nel giudizio di rinvio, non può essere chiesto il riconoscimento della continuazionequando essa non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello,neppure nel caso in cui l’unicità del disegno criminoso sia invocata con riguardo areati per i quali il giudicato si sia formato solo successivamente, salvo che lasentenza rescindente abbia espressamente devoluto al giudice del rinvio anche larivalutazione dei punti concernenti la continuazione (Sez. 6, n. 9152 del28/01/2025, Perciballi, Rv. 287701).3.3. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso la possibilità diesaminare nel giudizio di rinvio la richiesta di continuazione, trattandosi diquestione estranea all’oggetto dell’annullamento e non previamente devoluta,evidenziando implicitamente che l’eventuale riconoscimento del vincolo dicontinuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili può essere fatto valere,nei casi consentiti, esclusivamente nella sede propria, ossia davanti al giudicedell’esecuzione.4. L’unico motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Con esso si deduce violazione di legge in relazione alla commisurazione dellapena, assumendosi che l’aumento di anni due di reclusione sarebbe sproporzionatoe contrario ai criteri di cui agli artt. 81 cod. pen., in quanto i fatti sarebbero staticontestati nella forma tentata, con incertezza sia sul quantitativo sia sul contenutodella sostanza stupefacente oggetto dell’operazione.La doglianza non merita accoglimento.4.1. Va ricordato che la determinazione della pena, nonché la misura degliaumenti applicati a titolo di continuazione o per la pluralità di condotte, rientranella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimitàsolo in presenza di violazione di legge o di motivazione mancante, apparente omanifestamente illogica.4.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta avere correttamentetenuto conto della natura tentata delle condotte, senza tuttavia attribuire a taledato valenza automaticamente riduttiva della risposta sanzionatoria, avendovalorizzato, in una più ampia valutazione complessiva, la serietà del programmacriminoso, il livello di offensività insito nel tentativo di importazione di sostanzastupefacente e il contributo causale concretamente apportato dall’imputato. In taleprospettiva, l’aumento di pena applicato non appare frutto di un criterio arbitrario,ma espressione di un apprezzamento discrezionale ancorato ai parametri di cuiall’art. 133 cod. pen.5. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato,nei limiti di seguito precisati.Con esso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine altrattamento sanzionatorio complessivamente applicato, censurandosi, inparticolare, la determinazione della pena base per il reato di cui al capo 21, gliaumenti per la continuazione, nonché il criterio seguito per l’applicazione delleaggravanti e per la quantificazione degli incrementi di pena.5.1. Le censure non sono fondate nella parte in cui investono ladeterminazione della pena base per il capo 21 e gli aumenti applicati a titolo dicontinuazione.Quanto alla pena base, va rilevato che il motivo si pone in contrasto conquanto già definitivamente stabilito dalla sentenza rescindente di questa Corte,che aveva espressamente rigettato la doglianza sul punto, ritenendo immune davizi la determinazione della pena base in anni dodici di reclusione. Su tale profilosi è dunque formato giudicato progressivo, che preclude qualsiasi ulterioresindacato in questa sede. In ogni caso, la Corte territoriale ha motivatol’allontanamento dal minimo edittale valorizzando elementi attinenti alla gravitàdel fatto, alla struttura dell’azione criminosa e al ruolo ricoperto dall’imputato, conargomentazioni che non presentano profili di manifesta illogicità.Parimenti infondate sono le doglianze relative agli aumenti applicati per lacontinuazione. La sentenza impugnata ha infatti motivato tali aumenti facendorinvio alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], coimputato per fatti omogenei e dianaloga struttura criminosa. Tale tecnica motivazionale non è censurabile, inquanto il richiamo a valutazioni svolte in relazione a soggetti coinvolti nellemedesime vicende delittuose è idoneo a esprimere, seppur sinteticamente, leragioni giustificative degli aumenti ex art. 81 cod. pen., senza che sia necessariauna pedissequa reiterazione delle stesse argomentazioni per ciascun imputato.5.2. È invece fondata la censura attinente alla erronea applicazione dellecircostanze aggravanti ad effetto speciale, in relazione alla violazione dell’art. 63,comma 4, cod. pen.Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale haapplicato distinti aumenti di pena in ragione della ricorrenza di più aggravanti adeffetto speciale, segnatamente l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n.309 del 1990, l’aggravante della transnazionalità e la recidiva reiterata e specifica,procedendo ad un cumulo di aumenti che si risolve in un’applicazione non correttadel criterio legale.In tema di concorso di circostanze aggravanti, il criterio moderatore stabilitodall’art. 63, comma 4, cod. pen. impone che, nel caso di concorso tra circostanzead effetto speciale, non si proceda al cumulo materiale degli aumenti, dovendosiinvece applicare la pena prevista per la circostanza più grave, aumentata fino aun terzo, salvo che si tratti di aggravanti qualificabili come “indipendenti”caratterizzate da un aumento non superiore a un terzo, nel qual caso l’operazionedosimetrica deve essere condotta secondo criteri differenti. La giurisprudenza dilegittimità ha chiarito che l’assimilazione delle aggravanti indipendenti a quelle adeffetto speciale è consentita solo quando esse comportino aumenti superiori a unterzo, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all’art. 66 cod. pen. (Sez. 5, n.34379 del 11/07/2025, Rv. 288800).Nel caso di specie, pur trattandosi di aggravanti ad effetto speciale, la Cortedi merito ha proceduto ad un nuovo e autonomo aumento per ciascunaaggravante, senza applicare correttamente il criterio moderatore e senzaesplicitare un percorso conforme alla disciplina legale, determinando così untrattamento sanzionatorio viziato per violazione di legge. L’errore risulta decisivo,poiché ha inciso in modo diretto sulla quantificazione della pena complessiva.6. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato inragione del concorso delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, con rinvio adaltra sezione della Corte di appello competente, che procederà a nuovadeterminazione della pena attenendosi ai criteri stabiliti dagli artt. 63 e 66 cod.pen., fermo restando quanto definitivamente accertato in ordine alla responsabilitàe alla pena base. Per il resto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato.Vanno integralmente rigettati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], PriftiRezart, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali vanno condannati per leggeal pagamento delle spese processuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamenteall’applicazione degli aumenti per le ritenute circostanze aggravanti, con rinvio adaltra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nel resto.Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MannoAlessandro e condanna tali ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]