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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 1955

Cassazione n. 05007/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/11/1955 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] giudicato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata, é inammissibile.

Invero, con un primo motivo ci si duole che sia stato ritenuto che il reato di cui trattasi possa essere integrato anche ponendosi alla guida di una biciletta (come nel caso del ricorrente).

Ad avviso dell'esponente, il fatto che l'art. 186, co. 2 Cod. str. preveda che all'accertamento del reato consegua in ogni caso la sospensione della patente di guida attesta che l'illecito può essere commesso solo da chi si pone alla guida di un veicolo per il quale occorre il titolo abilitante.

D'altronde, si aggiunge, nella non univocità del testo di legge deve essere adottata un'interpretazione restrittiva.

Con un secondo motivo ci si duole del rigetto della richiesta di riconoscere nel caso che occupa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La motivazione resa dalla Corte di appello sul punto è per l'esponente fondata su presunzioni, perché non emerge in atti che l'investimento del pedone da parte de Brudariu fosse stato causato da questi piuttosto che dal pedone medesimo; e non è dimostrato neppure che il ciclista procedesse a velocità fortissima, come affermato dalla Corte di appello, perché le conseguenze per il pedone furono lievi.

Pertanto, si sarebbe dovuta riconoscere la menzionata causa di non punibilità, della quale ricorrono i presupposti.

2. Orbene, la prima censura è manifestamente infondata.

L'assunto della non illiceità penale della guida in stato di ebbrezza di un mezzo di locomozione per il quale non occorre la patente di guida è stato da tempo ritenuto infondato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

Un., Sentenza n. 12316 del 30/01/2002, Rv. 221039) e l'interpretazione è stata ribadita in epoca più prossima da Sez. 4, Sentenza n. 4893 del 22/01/2015, Rv. 262038 - 01, per la quale il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.

Non assume rilievo, al riguardo, la circostanza costituita dall'eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato (come, ad es., della sospensione della patente di guida), in forza del principio generale che esclude l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale) a chi li abbia commessi conducendo veicoli (come una bicicletta) per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto reputando il fatto di rilevante gravità, sia in considerazione dell'elevato tasso alcolemico (2,77 g/l), sia del pericolo che ne era derivato per la sicurezza degli altri utenti della strada (e per il Brudariu medesimo).

Si tratta di motivazione non manifestamente illogica che si sottrae alle censure del giudice di legittimità.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] òyere Emjnuele gws,aivo 71//é(e rD fr: ;-7,'' C3 S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/11/1955 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] giudicato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata, é inammissibile. Invero, con un primo motivo ci si duole che sia stato ritenuto che il reato di cui trattasi possa essere integrato anche ponendosi alla guida di una biciletta (come nel caso del ricorrente). Ad avviso dell'esponente, il fatto che l'art. 186, co. 2 Cod. str. preveda che all'accertamento del reato consegua in ogni caso la sospensione della patente di guida attesta che l'illecito può essere commesso solo da chi si pone alla guida di un veicolo per il quale occorre il titolo abilitante. D'altronde, si aggiunge, nella non univocità del testo di legge deve essere adottata un'interpretazione restrittiva. Con un secondo motivo ci si duole del rigetto della richiesta di riconoscere nel caso che occupa la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La motivazione resa dalla Corte di appello sul punto è per l'esponente fondata su presunzioni, perché non emerge in atti che l'investimento del pedone da parte de Brudariu fosse stato causato da questi piuttosto che dal pedone medesimo; e non è dimostrato neppure che il ciclista procedesse a velocità fortissima, come affermato dalla Corte di appello, perché le conseguenze per il pedone furono lievi. Pertanto, si sarebbe dovuta riconoscere la menzionata causa di non punibilità, della quale ricorrono i presupposti. 2. Orbene, la prima censura è manifestamente infondata. L'assunto della non illiceità penale della guida in stato di ebbrezza di un mezzo di locomozione per il quale non occorre la patente di guida è stato da tempo ritenuto infondato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., Sentenza n. 12316 del 30/01/2002, Rv. 221039) e l'interpretazione è stata ribadita in epoca più prossima da Sez. 4, Sentenza n. 4893 del 22/01/2015, Rv. 262038 - 01, per la quale il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale. Non assume rilievo, al riguardo, la circostanza costituita dall'eventuale concreta inapplicabilità delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato (come, ad es., della sospensione della patente di guida), in forza del principio generale che esclude l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale) a chi li abbia commessi conducendo veicoli (come una bicicletta) per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione. Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto reputando il fatto di rilevante gravità, sia in considerazione dell'elevato tasso alcolemico (2,77 g/l), sia del pericolo che ne era derivato per la sicurezza degli altri utenti della strada (e per il Brudariu medesimo). Si tratta di motivazione non manifestamente illogica che si sottrae alle censure del giudice di legittimità. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] òyere Emjnuele gws,aivo 71//é(e rD fr: ;-7,'' C3 S
Sentenza Cassazione n. 05007/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris