CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04306/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Salerno, che ha indicato recapito Pec; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente – e contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 8977, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata lo stesso giorno; OGGETTO: Irpef 2007 - Preavviso di fermo - Notificazione del prodromico avviso di accertamento. ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] il preavviso di fermo amministrativo n. 09780 2014 00108904 000 contestandole il mancato pagamento di tre cartelle esattoriali e dell’avviso di accertamento n. TJRM01858, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef, in relazione all’anno 2007, per un importo di Euro 4.435,70. 2. La contribuente provvedeva ad onorare quanto dovuto in relazione alle cartelle di pagamento, ma impugnava il preavviso di fermo con riferimento al prodromico avviso di accertamento, che affermava non esserle stato mai notificato, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la regolare notificazione dell’avviso di accertamento. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. La CTR riteneva regolare la notificazione dell’avviso di accertamento, in conseguenza riformava la decisione di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia del preavviso di fermo. 4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronunzia della CTR, affidandosi a cinque motivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato nota con la quale ha domandato di poter prendere parte all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], cui è succeduta l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ha ricevuto la notificazione del ricorso il 19.6.2017, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. La contribuente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente contesta la violazione degli artt. 8 e 14 della legge n. 890 del 1982, e dell’art. 60 del Dpr n. 600 del 1973, perché non risulta affatto provata la regolare notificazione dell’avviso di accertamento, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.). 1.1. In materia la CTR rileva che la notificazione dell’atto impositivo è stata tentata mediante consegna postale, ed osserva che “come esattamente rilevato dall'Ufficio, la notifica avviene come quella di una qualunque raccomandata, sicché, nel caso in cui il destinatario non venga trovato all'indirizzo di recapito, l'agente postale è tenuto a lasciare l'avviso di deposito del plico raccomandato presso l'ufficio postale, e la notifica si ha per perfezionata, nel caso di mancato ritiro, dopo 30 giorni, per "compiuta giacenza". Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta già in primo grado - la fotocopia della busta contenente il plico raccomandato -, risulta essersi verificata la predetta situazione, in quanto sulla medesima busta risulta correttamente indicato l'indirizzo della destinataria [OSCURATO:PERSONA]- indirizzo non contestato nella sua esattezza (del resto è lo stesso indicato nel ricorso) ed è leggibile l'annotazione dell'agente postale "Lasciato avviso 02 Lug 13", ed il timbro "Agenzia P.l. Roma 146 [OSCURATO:PERSONA]·[OSCURATO:PERSONA]"; vi è anche il timbro datario "2 Lug. 2013",data in cui è stato depositato il plico presso l'ufficio postale, sicché la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; e sul retro della fotocopia prodotta vi è la fotocopia dell'avviso di ricevimento predisposto, da cui risulta il numero dell'atto- TJRM01858. - oggetto della raccomandata indirizzata alla Boninsegni e spedita il 20.6.2013, ma ovviamente non vi è alcuna sottoscrizione, non essendo stata reperita la destinataria al momento dell'accesso dell'agente postale (come detto il 2.7.2013 ). La notifica appare quindi del tutto regolare e provata …”. 1.2. La decisione assunta dal giudice dell’appello non appare conforme all’orientamento interpretativo consolidato assunto da questa Corte regolatrice la quale ha chiarito, pronunziando a Sezioni Unite, che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto di riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa, Cass. SU, 15.4.2021, n. 10012. 1.2.1. Nel caso di specie la CTR attesta non essere stata depositata in giudizio la c.d. C.A.D., e non vi è quindi prova che la stessa sia stata regolarmente recapitata e, per la verità, neppure che sia stata spedita. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto. 2. Rimangono assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con il quali la contribuente ha contestato, invocando il vizio di violazione di legge, sempre che la CTR non ha rilevato l’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento, conseguendone pure la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria e la prescrizione del preteso credito tributario, non senza segnalare che questa Corte non è posta in grado di pronunciare in ordine alla prescrizione/decadenza della pretesa tributaria. 2.1. Devono invece essere dichiarati inammissibili il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali la contribuente ha lamentato il vizio di motivazione della decisione impugnata, con riferimento al vizio di legittimazione del funzionario firmatario dell’atto di appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, ed in relazione alla contestazione di difetto di specificità dei motivi di ricorso in appello introdotti dall’Amministrazione finanziaria perché meramente riproduttivi di quanto affermato in primo grado. La contribuente, infatti, ha censurato in entrambi i casi la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, critica non più proponibile in sede di giudizio di legittimità. 3. In definitiva deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo e dichiarati inammissibili il quarto ed il quinto, la decisione impugnata deve essere accolta in relazione al motivo accolto con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo esame. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], assorbiti il secondo ed il terzo e dichiarati inammissibili il quarto ed il quinto, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, pr