CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 02169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 24903/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – RISCOSSIONE rappresentata e difesa in forzadi procura speciale dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso il suo studio in via F. Corridoni n. 4 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilioeletto in Roma presso l ’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in Roma, alla via E. Q. Visconti n. 103 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania sez. staccata di Salerno n. 2981/09/16 depositata in data 29/03/2016,non notificata; Oggetto:rinvio a nuovoruolo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotec aria notificata gli dal riscossore in conseguenza delmancato pagamento di imposte iscritte a ruolo; - l a CTP di Salerno per quanto qui interessa rigettava il ricorso relativamente alla controversia per la quale dichiarava di avere giurisdizione;appellava i l contribuente; - con la pronuncia impugnata la CTR ha accolto l'appello annullando di conseguenza l'iscrizione ipotecaria e le cartelle impugnate ordinando altresì la cancellazione delle ipoteche in quantoha ritenuto non provato d a parte di Agenzia delle Entrate riscossione il contenuto del plico raccomandato notificato dal riscossore al contribuente: plico che secondo il riscossore conteneva le cartelle impugnate, non risultando sufficiente la produzionedegli avvisi di riceviment o delle stesse; - ricorre a questa Corte Agenzia delle Entrate Riscossione (succeduta a Equitalia) con atto affidato a tre motivi; il contribuenteresiste con controricorso; Consideratoche: -è in atti istanza di cessazione della materia del contendere; - peraltro, dalla documentazione prodotta non si evince con chiarezzal’avvenuto regolare pagamento integrale del dovuto; - conseguentemente, è necessario rinviare la causa a nuovo ruolo onde consentire al concessionario per la riscossione di prendereposizione in ordine all’avvenuta o meno estinzione del debitotributario sub iudice;