CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 17111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25833-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati 2022 in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] 476 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1519/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/03/2018 R.G.N. 129/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1750,1751,2118,1362 e 2558 codice civile in relazione al disposto dell'articolo 360 co.1 numero 3 c.p.c.. Il ricorrente assume l'erroneità della decisione relativa al pagamento delle indennità di scioglimento del rapporto in assenza di recesso e nonostante il rapporto stesso fosse proseguito con altra società (la [OSCURATO:SOCIETA]). Il motivo è inammissibile perché la sentenza, a pagina 9-10 e 11 si occupa ampiamente di valutare l'intervenuta interruzione del rapporto esistito fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base della documentazione in atti ( contratto, missive intercorse). Si tratta di accertamento di merito che non può essere oggetto di nuova valutazione in questa sede di legittimità. Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito ( Cass.nn.8758/017- 18721/2018). 2)- il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione c'• c. Ji• degli articoli 1750,1751,2118 e 2558 etT dell'articolo 1362 c.c. per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'interpretazione degli articoli 8 e 9 del contratto individuale di agenzia in relazione al disposto dell'articolo 360 co.1 n. 3 c.p.c. La censura presenta plurimi profili di inammissibilità. Preliminarmente si evidenzia la carenza di specificazione del motivo con riguardo al mancato inserimento in esso del contenuto delle disposizioni del contratto individuale richiamate; assente anche l'indicazione delle concrete ipotesi di violazione dei principi di correttezza e buona fede che, quali regole astratte, necessitano di un contenuto di specificazione dei comportamenti integrativi del dettato della norma. Si tratta di carenze che non consentono le valutazioni richieste al Giudice di legittimità. 3)- Con il terzo motivo è censurata la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e segg.c.c. in relazione al disposto dell'articolo 360 co.1n.3 c.p.c., con riferimento a "I' accordo di riparametrazione" ai fini del "calcolo composto annualmente crescente degli incrementi di portafoglio". 4)- L'ultimo motivo ha riguardo alla violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e segg. c.c. in relazione al disposto dell'articolo 360 co.1,n. 3 c.p.c.. Parte ricorrente lamenta la violazione dei canoni ermeneutici dell'Accordo di riparametrazione con riguardo all'aumento del fatturato. Entrambe le censure, da trattare congiuntamente, sono affette dalla medesima carenza di specificazione, poiché, a fronte di vizi interpretativi sull'Accordo richiamato, non inseriscono il contenuto dello stesso. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15°h ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1