CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 11069/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pescara, resa in data 01/04/2021, per il reato di furto aggravato, così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato (commesso il 30/09/2016). 2. Il ricorso si affida a cinque motivi con cui si deducono: 2.1. Mancanza della motivazione, con particolare riguardo al primo motivo; 2.2. Travisamento della testimonianza dell'operante di polizia giudiziaria; 2.3. Inosservanza dell'art. 195 cod. proc. pen.; 2.4. Mancanza di motivazione con riferimento all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; 2.5. Mancanza della motivazione con riferimento alla richiesta di dichiarare l'intervenuta prescrizione 3. [OSCURATO:PERSONA] osserva che sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, maturata in data 30/03/2024, in data antecedente alla pronuncia impugnata. Risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: non emergendo, dunque, all'evidenza, dalla lettura delle sentenze di merito e degli atti di impugnazione, circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), discende, di necessità, la pronunzia in dispositivo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere