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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 46142/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] MANIACI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata riformata, solo in punto pena, quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto in abbreviato per furto di un portafogli della persona offesa Michelangelo MAMONE riposto nello spogliatoio dell'esercizio commerciale ove questi lavorava e indebito utilizzo del bancomat dello stesso (in Palermo, il 17/8/2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente formulato un • unico motivo, con il quale ha dedotto violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio della motivazione quanto all'apprezzamento degli elementi di prova, senza tuttavia un effettivo confronto con le ragioni a sostegno della decisione censurata (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Bllini rIvue)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] MANIACI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata riformata, solo in punto pena, quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto in abbreviato per furto di un portafogli della persona offesa Michelangelo MAMONE riposto nello spogliatoio dell'esercizio commerciale ove questi lavorava e indebito utilizzo del bancomat dello stesso (in Palermo, il 17/8/2018); ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente formulato un • unico motivo, con il quale ha dedotto violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio della motivazione quanto all'apprezzamento degli elementi di prova, senza tuttavia un effettivo confronto con le ragioni a sostegno della decisione censurata (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] Bllini rIvue)
Sentenza Cassazione n. 46142/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris