CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 05588/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 21 aprile 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, ai sensi dell'ad. 666, comma 2, cod. proc. pen., la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui all'ad. 639 cod. pen., giudicati con due distinti decreti penali di condanna, emessi, rispettivamente, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 4.7.2019. 2. Avverso detto provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in relazione all'inosservanza delle norme previste dall'ad. 666, commi 3 e 4 cod. proc. pen., essendo stato il provvedimento emesso senza contraddittorio al di fuori dei casi previsti dal comma 2 del citato articolo". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'ad- 606 lett. e) cod. proc. pen., "contraddittorietà della motivazione in relazione al disconoscimento della continuazione tra i vari reati, stante l'omessa valutazione di significativi dati processuali (c.d. travisamento della prova per omissione), costituiti dalla modalità delle condotte e dal contesto spazio - temporale in cui si sono consumate". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. 4. Il primo motivo di ricorso, di natura preliminare e assorbente rispetto all'altro, è fondato e merita accoglimento. E in vero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'ad. 666, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto quando essa sia riscontrabile per difetto delle condizioni di legge e, cioè, per vizio di legittimità e non per ragioni di merito" (Cass. Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Ftv. 254887 - 01; conformi, tra le tante: Cass. Sez. 1 n. 19358 del 05/10/2016, Rv. 269841; Cass. sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, Rv. 280524). La manifesta infondatezza nella ratio della disposizione di legge e nella lettura operata dall'elaborazione giurisprudenziale riguarda, infatti, il difetto delle condizioni di legge inteso in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale perché imposti direttamente dalla norma.In altri termini, il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta alle ipotesi della rilevabilità ictu °culi di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenziano la mancanza di fondamento dell'istanza proposta e non alle ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione, come nel caso di specie, abbia proceduto all'effettuazione di una valutazione di merito. 5. Ne consegue che il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione de plano senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.. 6. Esso va, dunque, annullato con rinvio al Tribunale di Roma, Ufficio GIP, perché proceda a nuovo giudizio nelle forme di cui all'art. 666, commi 3 e 4 del codice di rito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, Ufficio GIP. Così deciso, il 18 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]