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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27688/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnató; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine al giudizio di responsabilità, confermato dalla Corte territoriale con argomenti immuni da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine 3 e 4 ); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M23 LUG 2026 L'ASSISTENT 1J UDIZIARIO Dott.ssa Ka 4ci ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnató; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto in ordine al giudizio di responsabilità, confermato dalla Corte territoriale con argomenti immuni da vizi logici o giuridici (si vedano le pagine 3 e 4 ); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M23 LUG 2026 L'ASSISTENT 1J UDIZIARIO Dott.ssa Ka 4ci ente
Sentenza Cassazione n. 27688/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris