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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30077/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 1 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti, in data 3 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello alle pagine 2 e 3, evidenziando la sicura disponibilità da parte del prevenuto della carta su cui era stato versato l'ingiusto profitto, il cui smarrimento era stato denunciato solo successivamente al fatto, ha individuato un solido elemento a sostegno della colpevolezza del Gregoratti, superando altresì la circostanza che il numero di telefono utilizzato per la truffa non appartenesse a questi; Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto il richiamo a pagina 3 alla non modica consistenza del profitto del reato è argomento di per sé idoneo ad escludere, sia l'esimente sotto il profilo oggettivo, sia l'invocata attenuante, che presuppone proprio la speciale tenuità del danno cagionato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 1 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti, in data 3 luglio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello alle pagine 2 e 3, evidenziando la sicura disponibilità da parte del prevenuto della carta su cui era stato versato l'ingiusto profitto, il cui smarrimento era stato denunciato solo successivamente al fatto, ha individuato un solido elemento a sostegno della colpevolezza del Gregoratti, superando altresì la circostanza che il numero di telefono utilizzato per la truffa non appartenesse a questi; Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto il richiamo a pagina 3 alla non modica consistenza del profitto del reato è argomento di per sé idoneo ad escludere, sia l'esimente sotto il profilo oggettivo, sia l'invocata attenuante, che presuppone proprio la speciale tenuità del danno cagionato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30077/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris