CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21199/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata da [OSCURATO:SOCIETA].), rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA].- intimato -avverso la ordinanza n. 465/20 del 6.02.2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].15864/17, comunicata in data 6 febbraio 2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12619/2020Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 21199/2026Data pubblicazione 22/06/20261.Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma - decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata, nel [OSCURATO:SOCIETA]., daSiena [OSCURATO:SOCIETA]. - ha dichiarato, ai sensi dell’art. 348, secondo comma,c.p.c., improcedibile l’opposizione, rilevando che “l’opponente – già noncomparso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [aveva] omesso di presenziare anchealla successiva del 5.2.2020 (nonostante la rituale comunicazione del rinvio)”.2.Il decreto, pubblicato il 6.02.2020, è stato impugnato da Siena NPL 2018s.r.l. con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., intimato, non ha svolto difese.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo la società ricorrente lamenta “violazione efalsa applicazione dell’art. 99 l.f. e dell’art. 348 comma secondo c.p.c. inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, sul rilievo che il giudicante avrebbe dovutoprocedere ad una delibazione di merito dell’incardinato giudizio e nonaccedere ad una dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione.1.1 Il motivo è fondato.Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità è ferma nelritenere che l'opposizione allo stato passivo, regolata dagli artt. 98 e 99 l.fall.,non è equiparabile al giudizio d'appello, ancorché abbia natura impugnatoria,sicché non si applicano le norme dettate per il procedimento di gravame e lamancata comparizione della parte opponente, tempestivamente costituitasi,in un'udienza successiva alla prima, non può dar luogo a pronuncia diimprocedibilità dell'opposizione (Cass. 21991/2021).Pertanto, in caso di mancata comparizione della parte opponente, giàcostituitasi in giudizio, il Tribunale deve introitare la causa in decisione (vedianche. Cass. n. 1342/2016).Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato con rinvio al giudicea quo che dovrà decidere la controversia, oggetto del giudizio di opposizione,in conseguenza dei principi qui sopra ricordati ed oggi riaffermati.Numero registro generale 12619/2020Numero sezionale 2292/2026Numero di raccolta generale 21199/2026Data pubblicazione 22/06/2026 P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Romache, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, il 26 maggio 2026Il Presidente