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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27929/2023

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.l.– c.f. /p.i.v.a. 0 2892280542 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D. Pugliese ed elettivamente domiciliata in Roma,alla via Nomentana, n. 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del curatore ragionier [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Giovine Italia, n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del procuratore avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice della “Algos” s.r.l., giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma,alla via Biella, n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e A.I.A. -[OSCURATO:PERSONA] - ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f./p.i.v.a. 00233 470236 –in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Verona, [OSCURATO:PERSONA] , n. 2 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] –in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e 3BIEFFE SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] a resp. lim. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] –in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore.INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]/[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a.).

INTIMATO e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – INTIMATO avverso la sentenza n. 507del 16.11.2020 della Corte d’Appello di Perugia , udita la relazione nella camera di consiglio del 12settembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall. del 21.11.2015 al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] , la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva di di chiarar e il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(cfr. ricorso, pag. 17).

Con ricorso exart. 6 l.fall., riunito al precedente , anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva al Tribunale di Spoletodi dichiara r e il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(cfr. ricorso, pag. 17). 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. s i costituiva mercé deposito di memoria in data 11.5.2016.(cfr. ricorso, pagg. 17 - 18 ) .Eccepiva la propria qualità di imprenditore agricolo, non assoggettabile a fallimento.

Instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto delle domande ex adversoesperite. 3.Con separati ricorsi, riuniti ai precedenti, l’ A.I.A. - [OSCURATO:PERSONA] – Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., la 3Bieffe [OSCURATO:PERSONA] a resp. lim., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. parimentichiedevano di dichiarare il fallimento della [OSCURATO:PERSONA].r.l. (cfr. ricorso, pag. 1 8 ) . 4.Con sentenza n. 2/2018 il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] dichiarava il fallimento della [OSCURATO:PERSONA].r.l. (cfr. ricorso, pag. 1 8 ) . 5.[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo ex art. 18 l.fall .

Formulava, peraltro, richiesta di c.t.u.(cfr. ricorso, pagg. 19 - 20 ) .

Instava, attesa la sua veste di imprenditore esercente in concreto attività agricola,per la revoca della dichiarazione di fallimento.

Resistevano il F allimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., l’ A.I.A. -[OSCURATO:PERSONA] – Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., la 3Bieffe [OSCURATO:PERSONA] a resp. lim. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(cfr. ricorso, pagg. 22 - 23 ) .

Non si costituivano la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(cfr. ricorso, pag. 23). 6.Con sentenza n. 507 del 16.11.2020 la Corte d’Appello di Perugia rigettava il reclamo e condannava lareclamante a rimborsare alle controparti costituite le spese del gradononché a farsi carico delle spese di c.t.u.

La corte reputava sussistente l a qualità di imprenditore commer ciale della reclamante.

Premetteva,la corte, che il c.t.u. aveva esaminato tutta la documentazione contabile prodotta dalla società, ossia le fatture – allega te “a campione” – di vendita e di acquisto per gli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015, i registri i.v.a.

“vendite” e “acquisti” per gli stessi esercizi, il registro integrale di stalla, la consulenza tecnica di parte e la sua integrazione, i bilanci depositati innanzi al tribunale dalla reclamante, il contratto di fornitura di latte vaccino prodotto dalla 3Bieffe e la relazione exart. 33 l.fall. depositata dal curatore fallimentare (cfr. sentenza impugnata, pagg. 4 -5).

Indi,la corte, evidenziava che il co nsulente d’ufficio aveva rappresentato che dalla stessa relazione del consulente di parte si desumeva che la [OSCURATO:PERSONA] risultava iscritta nel registro delle imprese quale imprenditore agricolo con riferimento “alla sola attività di allevamento di bovini e produzione di latte crudo e (…) che tutte le cc.dd. immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati (…)) [erano state] utilizzate per l’esercizio dell’attività agricola nella fattispecie allevamento di bovini da latte e carne (…)” (così sentenza impugnata, pag. 5).

Evidenziava poi - la corte - che il c.t.u. aveva rappresentato che nell’anno 2016 la reclamante aveva ceduto i terreni, gli immobili e gli impianti ad uso agricolo nonché i capi di bestiame, sicché lo svolgimento di attività, necessariamente di natura commercial e , era stata – dall’ausiliario d’ufficio – desunta dalle ingenti perdite figuranti nel bilancio dell’esercizio 2016, di certo non ascrivibili in via esclusiva all’aggravio per gli interessi sulle esposizioni finanziarie(cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .

Evidenziava ulteriormente, a ta l ultimo riguardo , che i rilievi mossi dalla reclamante alla c.t.u. –in particolarein ordine alla riferibilità della fattura “[OSCURATO:SOCIETA] 97” del 31.10.2016 ad altra società – non aveva no valenza (c fr. sentenza impugnata, pag. 7).

Evidenziava che difatti dalla relazione ex art. 33 l.fall. si desumeva che nell’esercizio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] accumulato perdite per circa euro 3.911.000,00, sicché era ragionevole presumere che la s.r.l. poi fallita nel corso dello stesso esercizio avesse continuato a svolgere attività d’impresa, di certo non di natura agricola, siccome “si era già privata alla fine del 2015 dei relativi mezzi” (cosìsentenza impugnata, pagg. 7 - 8) .

Evidenziava altresì che il c.t.u. aveva rappresentato che negli anni 2012 – 2015 la reclamante aveva senza dubbio svolto le attività agricole di allevamento di bovini, di produzione e trasformazione di latte vaccino nonché di produzione e vendita di carni bovine e tuttavianegli stessi anni aveva “anche svolto attività commerciale consistente nell’acquisto da terzi e rivenditadi latte vaccino crudo (…); nell’acquisto e rivendita di salumi (…); nell’acquisto e rivendita di olio di oliva (…); nella preparazione e vendita di gelati (…); nell’acquisto e rivendita di prodotti di gastronomia e ortofrutticoli di varia natura (…)” (così sentenza impugnata, pag. 6).

Evidenziava ulteriormente, a tal ultimo riguardo , che siffatte aggiuntive attività non risultavano “in nessun modo collegate (o anche solo collegabili) all’attività agricola svolta in via principale” (così sentenza impugnata, pag. 6); che, al contempo,l’ausiliario d’ufficio aveva verificato che “il valore del prodotto trasformato (latticini e formaggi) risulta[va]di gran lunga superiore a quello frutto dell’attività agricola principale di allevamento di bovini da latte” (così sentenza impugnata, pag. 7).

Evidenziava ancora che in questo quadro risultavano irrilevanti le istanze di esibizione e di prova per testimoni (cfr.sentenza impugnata, pag. 9).Evidenziava infine che priva di fondamento era l’ecce zione di nullità della c.t.u., giacché l’ausiliario d’ufficio aveva dichiarato di aver rinvenuto tra le produzioni documentali acquisite il documento utilizzato ed asseritamente non prodotto dalle parti, viepiù che, in rapporto alle conclusioni cui il consulente era addivenuto in merito allo svolgimento di attività commerciale nel corso dell’anno 2016, il documento oggetto di contestazione aveva avuto valenza del tutto marginale (cfr.sentenza impugnata, pag. 9).

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA].r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].r.l. , la [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità di procuratrice della “Algos” s.r.l.)e l’A.I.A. - [OSCURATO:PERSONA] – Italiana hanno depositato separati controricors i, con i quali hanno chiesto di dichiarare inammissibile odi rigettar e il ricorso , con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., la 3Bieffe [OSCURATO:PERSONA] a resp. lim., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a.) , la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrent e denunci a ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 Cost. e dell’art. 194 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che il quesito rivolto al consulente d’ufficio dalla corte d’appello con l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], così come emerge dalla finale sua letterale formulazione, è nullo e conseguentemente è nulla l’impugnata sentenza, siccome la corte di merito ha affidato all’ausiliario “l’incarico di effettuare valutazioni giuridiche” (così ricorso, pag. 25 ) ovvero gli ha demandato la soluzione della quaestio iuriscirca la qualità di imprenditore agricolo o meno di essa ricorrente (cfr.ricorso, pag. 25). [OSCURATO:SOCIETA] del resto che, così come ha rilevato in sede di reclamo, sia dopo l’inoltro ai c.t.p. della bozza di relazione sia dopo il deposito della relazione finale, la relazione di consulenza “contiene sostanzialmente solo valutazioni giuridiche” (così ricorso, pag . 27 ) ed è priva e di riscontri tecnici e dell’elaborazione di dati numerici (cfr. ricorso, pag. 31). 9.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 194 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. [OSCURATO:SOCIETA] che la relazione di c.t.u. è nulla e conseguentemente è nulla l’impugnata sentenza, siccome alla redazione della relazione di c.t.u. ha partecipato “un soggetto terzo sconosciuto alle parti non previamente avvertite di tale fatto e senza il rispetto del principio del contraddittorio” (così ricorso, pag. 33). [OSCURATO:SOCIETA] che ha errato la corte d’appello a respingere il rilievo di nullità al riguardo formulato con le note di trattazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositate alla vigilia dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi a non far luogo alla fissazione di apposita udienza, onde consentire la discussione sul punto, ed alla rinnovazione della c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 33). 10.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 194 cod. proc. civ.[OSCURATO:SOCIETA] che l’impugnata sentenza è nulla, siccome la corte d’appello ha basato la sua decisione in ordine allo svolgimento di attività commerciale nell’anno 2016 pur sulla fattura n. 97 del 31.10.2016 dellaLatter [OSCURATO:SOCIETA] in particolare che il c.t.u. ha dichiarato di aver rinvenuto siffatto documento agli atti del giudizio di reclamo e nondimeno essa reclamante non ha provveduto alla sua produzione con il deposito del reclamo exart. 18 l.fall., viepiù che trattasi di documento riferibile, così come emerge peraltro dalla partita i.v.a., ad un soggetto terzo (cfr. ricorso, pagg. 38 -39). [OSCURATO:SOCIETA] quindi che ben avrebbe dovuto la corte di merito, conformemente alla sua richiesta, far luogo alla fissazione di apposita udienza, onde consentire la discussione sul punto (cfr. ricorso, pag. 39). 11.I tre motivi vanno respinti. 12.Con precipuo riferimento al primo motivo, i l passaggio finale (“(…) dica se la [OSCURATO:PERSONA] (…) sia imprenditore agricolo escluso dall’assoggettabilità al fallimento”) del quesito formulato ai fini dell’indagine demand ata al c.t.u. sembra in effetti devolvere all’ausiliario il compito di far luogo ad affermazioni in diritto.

E tuttavia, al di là di tale profilo, vanno debitamenterimarcati due aspetti.

Innanzitutto, i precedenti passaggi del quesito, ovvero quelli caratterizzanti gli espletandi accertamenti, connotano l’indagine rimessa al consulente sicuramente come indagine “di fatto”(“dica se le attività connesse (…) abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale; verifichi quale sia l’incidenza,per le attività connesse, (…); dica se le attività connesse prevalgono (…)”).Altresì, seppur l’ausiliario ha fatto luogo ad affermazioni “in diritto”, nondimeno siffatte affermazioni – così come emerge dall’analitica illustrazione dei passaggi motivazionali dell’impugnato dictumdapprima operata - sono state vagliate e recepite criticamente dalla Corte di Perugia.

In termini del tutto condivisibili,dunque, il curatore del fallimento adduce che la “Corte d’Appello, con ragionamento proprio, del tutto autonomo, è pervenuta a specifiche conclusioni (pure coincidenti con quelle del CTU)” (così controricorso del curatore, pag. 18).

Cosicché in questo quadro è, per un verso, vano l’assunto della ricorrente, secondo cui l’impugnata statuizione “contiene la mera riproposizione delle stesse valutazioni giuridiche, presunzioni e affermazioni contenute nella relazione peritale” (così ricorso, pag. 32 ) ; è, per altro verso, ingiustificato il duplice postulatoche la stessa ricorrente ne trae in ordine alla (pretesa) nullità della relazione di c.t.u. ed in ordine alla (pretesa) nullità dell’impugnata sentenza. 13.Con precipuo riferimento al secondo motivo si osserva quanto segue.

In realtà il secondo mezzo di impugnazione si risolv e nella sostanziale riproposizione del motivo di reclamo già disatteso, in maniera congrua ed esaustiva,dalla Corte di Perugia.

La corte d’appello, quanto al dubbio prefigurato dalla reclamante in ordine alla provenienza della relazione di c.t.u., ha puntualizzato che la relazione era stata firmata e depositata telematicamente dall’officiato ausiliario, il qualesi era assunto la responsabilità del relativo contenuto.

Indi – la corte – ha soggiunto che la circostanza che altro soggetto fosse stato indicato quale “proprietario”del documento “word” inviato per posta elettronica, era priva disignificato, siccome da correlare all’impostazione del “software” e siccome per nulla indicativa circa la paternità del documento (cfr. sentenza impugnata, pag. 10). 14.Viene pertanto in rilievo l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile exart. 366, 1° co., n. 4, c.p.c.(cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098).

Invano,perciò, la ricorrente prospetta che autore del “PDF” depositato presso la corte distrettuale e poi inoltrato ad essa ricorrente è l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], “segno del fatto che detto terzo ha preso parte alla redazione della relazione peritale ed è stato coinvolto dal c.t.u., senza tuttavia informare le parti del giudizio” (così ricorso, pagg. 35 -36). 15.Con precipuo riferimento al terzo motivo si osserva quanto segue.

16. L’accertamento dello svolgimento di attività d’impresa commerciale nell’anno 2016 risulta –dalla Corte umbra - c orrelato , oltre che alla fattura n. 97 del 31.10.2016 della [OSCURATO:SOCIETA]., ad un ulteriore duplice rilievo, ossia al riscontro della cessione dei capi di bestiame, degli immobili e degli impianti propriamente agricoli nonché al riscontro, operato dal c.t.u., delle ingenti perdite figuranti nel bilancio dell’esercizio 2016(cfr. sentenza impugnata, pag. 5).Per giunta, la corte distrettuale ha puntualizzato che nelle conclusioni del c.t.u. il riferimento alla fattura n. 97/2016 della [OSCURATO:SOCIETA] era del tutto “marginale” (cfr. sentenza impugnata, pag. 9). 17.In questi termini invano la ricorrente prospetta che non ha provveduto alla produzione della fattura n. 97/2016, sulla quale la corte territoriale ha basato la sua decisione.

Soccorre l’insegnamento di questo Giudice a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” –si dirà che pur gli ulteriori motivi di ricorso sono infondati - rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). 18.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che l’impugnata sentenza è nulla, siccome si bas a “su premesse ed argomentazioni logiche (…) tra loro del tutto incoerenti ed inconciliabili” (così ricorso, pag.46). [OSCURATO:SOCIETA] che l’impugnato dictum si fonda su affermazioni contraddittorie sia con riferimento al ritenuto svolgimento di attività commerciale negli anni 2012 -2015 (cfr. ricorso, pagg. 46 - 52 ) sia con riferimento al ritenuto svolgimento di attività commerciale nell’anno 2016 (cfr. ricorso, pagg. 52 -54). [OSCURATO:SOCIETA] in particolare che la Corte di Perugiaha talvolta affermato che rileva l’attività d’impresa che in concreto ha esercitato, ha talvolta affermato che rilevano le risultanze del registro delle imprese (cfr. ricorso, pag. 51); che il ragionamento presuntivo su cui si fonda l’impugnata pronuncia, è meramente “apparente” (cfr. ricorso, pag. 55). 19.Il quarto motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto. 20.Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo- non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

Si è in precedenza dato analiticamente conto dell’impia n to motivazionale dell’impugnato dictum.

È ben e vidente che non solo non si configura un possibile “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ma del tutto ingiustificata si prospetta pur la deduzione della ricorrente secondo cui “manca nei ragionamenti motivi [della] Corte d’Appello (…) qualsiasi coerenza, congruenza e conseguenzialità (…)” (così ricorso, pag. 56).21.Il vizio di motivazione “apparente” ricorre quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. sez. un.3.11.2016, n. 22232; Cass. 24.2.1995, n. 2114).

Viceversa, nella specie, la C orte di Perugia ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. 22.Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).

Invano,perciò, la ricorrente adduce che la perdita registrata nella situazione patrimoniale del 2016 “è connaturata ad ogni modo alla cessazionedell’attività d’impresa sul finire del 2015” (così ricorso, pag. 56). 23.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2135 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 228/2001, con gli artt. 7 e 8 della legge n. 57/2001, con l’art. 59 della legge n. 488/1999 (come modificato dalla legge n. 388/2000)e con l’art. 2082 cod. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che ha errato la corte d’appello a disconoscere la sua qualità di imprenditore agricolo (cfr. ricorso, pag. 65). [OSCURATO:SOCIETA] in particolare che ha errato, da uncanto, la corte di merito a ritenere che il riscontro in concreto della connessione exart. 2135, 3° co., cod. civ. non debba essere integrato con le disposizioni disciplinanti la figura dell’imprenditore agricolo (cfr. ricorso, pag. 65). [OSCURATO:SOCIETA] in particolareche ha errato, d’altro canto, la corte di me rito a ritenere che la connessione exart. 2135, 3° co., cod. civ. postuli l’equilibrio economico tra il valore della produzione ed il valore del prodotto finito (cfr. ricorso, pagg. 65 e 88). [OSCURATO:SOCIETA] altresì che l’imprenditore agricolo “può vendere al dettaglio (…) prodotti agricoli di terzi acquistati (allo stato naturale o trasformati) da terzi” (cfr. ricorso, pag. 84), con l’unico limite “della non prevalenza rispetto ai prodotti derivanti dalla propria attività agricola esercitata in via principale” (cfr. ricorso, pag. 84). 24.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc.civ. la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che ha errato la corte d’appello ad attribuire valenza presuntiva a circostanze prive viceversa di valore indiziario (cfr. ricorso, pag. 90). [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che l’erronea attribuzione di valenza indiziaria ha riguardato la “ritenuta attività commerciale di rivendita del latte crudo vaccino” (così ricorso, pag. 91); che a tal proposito la corte distrettuale non ha tenuto conto dell’imprecisione lessicale contenuta nella relazione di consulenzatecnica di parte (cfr. ricorso, pag. 91). [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che l’erronea attribuzione di valenza indiziaria ha riguardato la “ritenuta attività commerciale per l’anno 2016” (così ricorso, pag. 93); che atal proposito la corte distrettuale non ha tenuto conto che la fattura n. 97 del 31.10.2016 della [OSCURATO:SOCIETA]. è riferibile ad altro soggetto e che le perdite di esercizio sono l’effetto della cessazione dell’attività d’impresa (cfr. ricorso, pag. 94). [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che l’erronea attribuzione di valenza indiziaria ha riguardato la “ritenuta rilevanza della proposta di concordato ai fini della esclusione della qualifica di imprenditore agricolo” (così ricorso, pag. 94); che a tal proposito la corte distrettuale non ha tenuto conto che la proposta di concordato è stata depositata in data 17.11.2012 e concerne un periodo temporale diverso da quello che rileva nella specie e che medio tempore, per effetto di operazioni societarie, vi è stata una modifica dell’attività esercitata (cfr. ricorso, pag. 95). 25.Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116, 1° co., cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che la corte d’appello ha omesso la valutazione di taluni documenti (cfr. ricorso, pagg. 97 e 101); che la corte d i merito ha attribuito valenza di prova ad elementi che prove non sono (cfr. ricorso, pag. 98).

26. I motiv i, all’evidenza connessi e dunque congiuntamente esaminabili, sono infondati. 27.È da disconoscere l’ “error in iudicando” denunciato specificamente con il quinto motivo, ovvero non si prospetta la falsa applicazione delle disposizioni che concorrono ai fini della nozione di imprenditore agricolo “per connessione”. 28.Il dettato dell’art. 2135 cod. civ. riflette la tradizionale distinzione delle attività agricole in attività agricole “ essenziali ” ( di cui al 1° co. , così co me esplicitate dal2° co.) e d attività agricole “ per connessione ” ( di cui al 3 ° co.) .Nella specie viene in rilievo la previsione del 3° co. dell’art. 2135 cod. civ. nella parte in cui, in particolare, è statuito che “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali(…)”.

Evidentemente, con riferimento alle attività agricole “per connessione”, la connessione rileva edal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo.

Sotto il primo profilo la connessione postula che le attività di cui al 3° co. siano esercitate da chi è imprenditore agricolo“essenziale”.

E nella speciela connessione soggettiva sussisterebbe senza dubbio.

Sotto il secondo profilo la connessione postulail ( recte va intesa all ’ insegna del) parametro della prevalenza - espresso, appunto, nel testo legislativo dell’avverbio “prevalentemente” -nel senso cioè che non si fuoriesce dall’alveo dell’impresa agricola, allorch é le attività (oggettivamente commerciali e rilevanti, ciascuna, di per sé) di manipolazione, di conservazione, di trasformazione, di commercializzazionee di valorizzazione riguardino prodotti ottenuti in via preponderantedalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali. 29.Più esattamente la connessione oggettiva si specifica come segue. 30.In primo luogo, la connessione oggettiva implica che l’attività agricola “per connessione” sia – così come si evidenzia in dottrina - oggettivamente “coerente” con l’attività agricola “essenziale”.

Ebbene, nel caso de quo, la Corte di Perugia ha escluso con giudizio congruo ed ineccepibile che “coerenza” sussistesse, rispetto all’attività agricola essenziale -allevamento di bovini (cfr. a tal riguardo, ricorso, pag. 10) – svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all’attivitàdi acquisto e vendita di carni suine (“perché tra le attività agricole esercitate non era ricompresa la produzione propria di carni suine e/o salumi, in ogni caso per il commercio dei salumi acquistati”: così sentenza impugnata, pag. 6), con riferimentoall’attività di acquisto e vendita di olio d’oliva, siccome la produzione di olio d’oliva da parte della società fallita non era stata concretamente (nell’ “an” e nel “quantum” ) riscontrata (cfr.sentenza impugnata, pag. 6), nell’attività di acquisto e vendita di prodotti gastronomiae ortofrutticoli , “mera attività di commercializzazione di beni prodotti da terzi”(così sentenza impugnata, pag. 6).

Segnatamente, la corte d’appello ha puntualizzato – lo si è premesso - che trattasi di attività “consistenti nell’acquisto di prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli da terzi effettuata (…), frutto di attività in nessun modo collegate (o anche solo collegabili) all’attività agricola svolta in via principale (allevamento di bovini da latte)” (così sentenza impugnata, pag. 6).

31. In secondo luogo, la connessione oggettiva implica un giudizio comparativo di valenza “economico-patrimoniale”.

Da un lato, il valore “economico-patrimoniale” de i prodotti de lle attività di commercializzazione, dimanipolazione, di conservazione, di trasformazione e di valorizzazione della produzione non ottenuta, avulsa, dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali.

Dall’altro, il valore “economico-patrimoniale” della produzione agricola “essenziale”, ovvero ottenuta dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali, produzione che, in quanto espressione di attività imprenditoriale, ancorché agricola, è destinata,comunque e quanto meno (pur in assenza di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione), alla commercializzazione, al “mercato”, siccome, appunto, la “destinazione al mercato” è coessenziale alla nozione generale di imprenditore.

Del resto, questa Corte spiega che l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova -da parte di chi la invoca in ossequio all’art. 2697, 2° co., cod.civ. e del principio di vicinanza della prova – della sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell’ambito di cui all’art. 2135, 3° co . , c od . c iv ., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ovvero, come nella specie, dall’allevamento dei bovini (cfr. Cass. 21.1.2021, n. 1049; Cass. 8.8.2016, n. 16614, secondo cui l’esenzionedell’imprenditore agri colo dal fallimento viene meno quando le attività connesse di cui all’art.2135, 3° co., cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle dicoltivazione). 32.Nel quadro così delineato si rileva quanto segue.

Lacorte distrettuale, in adesione ai rilievi operati dal c.t.u., ha - lo si è del pari premesso - posto in risalto , in maniera immune da qualsivoglia forma di anomalia motivazionale rilevante del segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, che l’ausiliario d’ufficioaveva riscontrato con riferimento all’attività di trasformazione del latte vaccino in prodotti caseari – unica attività effettivamente connessa a quella agricola – che “il valore del prodotto trasformato (latticini e formaggi) risulta[va]di gran lunga superiore a quello frutto dell’attività agricola principale di allevamento di bovini da latte” (così sentenza impugnata, pag. 7); che gli stessi riscontri si rinvenivano nella relazione integrativa del consulente della reclamante (cfr.sentenza impugnata, pag. 7); che invero “il valore del prodotto finito era di quasi tre volte superiore a quello della materia prima principale impiegata” (così sentenza impugnata, pag. 7).

Ed ha soggiunto poi –la corte territoriale - che ai surriferiti rilievi si correlava, quale elemento indiziario, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza depositato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, il che induceva “ragionevolmente a ritenere che anche la reclamante avesse la consapevolezza e la convinzione di rientrare nell’area soggettiva di fallibilità” (cosìsentenza impugnata, pag. 9).

Sono – conseguentemente - da disattendere le deduzioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui “le attività di vendita al dettaglio/fornitura beni o servizi hanno riguardato in prevalenza i prodotti aziendali della ricorrente rispetto ai prodotti agricoli altrui dalla stessa acquistati e rivenduti presso i propri negozi/spacci aziendali” (cfr. ricorso, pag. 87); e secondo cui tale “circostanza è attestata dalla documentazione in atti (…), dai dati contenuti nella CTP (…), come ricavati dai bilanci e documentazione contabile; [e] non è contestata dalle controparti” (cfr. ricorso, pag. 87).

In questo quadro, ovviamente, è da disattendere pur l’assunto della ricorrente secondo cuila corte distrettuale ha fatto applicazione di una nozione di “attività agricola per connessione” che non trova riscontro nella disciplina normativa (cfr. ricorso, pag. 83). 33.Con precipuo riferimento al sesto motivo si rimarca quanto segue. 34.Già in epoca antecedente alla novella del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. si reputava spettasse al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento “di fatto” che, ove adeguatamente motivato – è senza dubbio il caso del dictumdella Corte di Perugia in questa sede impugnato - sfuggiva al sindacato di legittimità e si rilevava che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non potesse limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma dovesse far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio – il che non è nella specie - restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario potesse dar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847).

In pari tempo, questa Corte spiega che, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo comunque il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234).

Evidentemente, a tal ultimo riguardo, il tessuto motivazionale dell’impugnata statuizione non solo va esente da “omesso esame”,ma è immune – lo si è detto –da qualsivoglia anomalia. 35.Con precipuo riferimento al settimo motivo si rimarca quanto segue. 36.Del tutto ingiustificata è la pretesa violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Invero, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente – il che non è nella specie - di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

Invero, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.,norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda – il che non è nella specie - tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892). 37.Con il settimo motivo la ricorrente innegabilmente si duole per l’asserita omessa, erronea valutazione di risultanze documentali.

E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque – è il caso di specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2 016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).

38. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazionesegue come da dispositivo.

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti delle parti che non hanno svolto difese. 39.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.

P .

R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e a rimborsare a l le parti controricorrent i, F allimento della [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e A.I.A. - [OSCURATO:PERSONA] –Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse,in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.l.– c.f. /p.i.v.a. 0 2892280542 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D. Pugliese ed elettivamente domiciliata in Roma,alla via Nomentana, n. 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del curatore ragionier [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Giovine Italia, n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f. /[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del procuratore avvocato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice della “Algos” s.r.l., giusta procura speciale per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma,alla via Biella, n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e A.I.A. -[OSCURATO:PERSONA] - ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]. – c.f./p.i.v.a. 00233 470236 –in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata , con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Verona, [OSCURATO:PERSONA] , n. 2 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] –in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e 3BIEFFE SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] a resp. lim. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] –in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore.INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]/[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a.). INTIMATO e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – INTIMATO avverso la sentenza n. 507del 16.11.2020 della Corte d’Appello di Perugia , udita la relazione nella camera di consiglio del 12settembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall. del 21.11.2015 al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] , la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva di di chiarar e il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(cfr. ricorso, pag. 17). Con ricorso exart. 6 l.fall., riunito al precedente , anche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedeva al Tribunale di Spoletodi dichiara r e il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(cfr. ricorso, pag. 17). 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. s i costituiva mercé deposito di memoria in data 11.5.2016.(cfr. ricorso, pagg. 17 - 18 ) .Eccepiva la propria qualità di imprenditore agricolo, non assoggettabile a fallimento. Instava per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto delle domande ex adversoesperite. 3.Con separati ricorsi, riuniti ai precedenti, l’ A.I.A. - [OSCURATO:PERSONA] – Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., la 3Bieffe [OSCURATO:PERSONA] a resp. lim., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. parimentichiedevano di dichiarare il fallimento della [OSCURATO:PERSONA].r.l. (cfr. ricorso, pag. 1 8 ) . 4.Con sentenza n. 2/2018 il Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA] dichiarava il fallimento della [OSCURATO:PERSONA].r.l. (cfr. ricorso, pag. 1 8 ) . 5.[OSCURATO:PERSONA] proponeva reclamo ex art. 18 l.fall . Formulava, peraltro, richiesta di c.t.u.(cfr. ricorso, pagg. 19 - 20 ) . Instava, attesa la sua veste di imprenditore esercente in concreto attività agricola,per la revoca della dichiarazione di fallimento. Resistevano il F allimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., l’ A.I.A. -[OSCURATO:PERSONA] – Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., la 3Bieffe [OSCURATO:PERSONA] a resp. lim. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(cfr. ricorso, pagg. 22 - 23 ) . Non si costituivano la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(cfr. ricorso, pag. 23). 6.Con sentenza n. 507 del 16.11.2020 la Corte d’Appello di Perugia rigettava il reclamo e condannava lareclamante a rimborsare alle controparti costituite le spese del gradononché a farsi carico delle spese di c.t.u. La corte reputava sussistente l a qualità di imprenditore commer ciale della reclamante. Premetteva,la corte, che il c.t.u. aveva esaminato tutta la documentazione contabile prodotta dalla società, ossia le fatture – allega te “a campione” – di vendita e di acquisto per gli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015, i registri i.v.a. “vendite” e “acquisti” per gli stessi esercizi, il registro integrale di stalla, la consulenza tecnica di parte e la sua integrazione, i bilanci depositati innanzi al tribunale dalla reclamante, il contratto di fornitura di latte vaccino prodotto dalla 3Bieffe e la relazione exart. 33 l.fall. depositata dal curatore fallimentare (cfr. sentenza impugnata, pagg. 4 -5). Indi,la corte, evidenziava che il co nsulente d’ufficio aveva rappresentato che dalla stessa relazione del consulente di parte si desumeva che la [OSCURATO:PERSONA] risultava iscritta nel registro delle imprese quale imprenditore agricolo con riferimento “alla sola attività di allevamento di bovini e produzione di latte crudo e (…) che tutte le cc.dd. immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati (…)) [erano state] utilizzate per l’esercizio dell’attività agricola nella fattispecie allevamento di bovini da latte e carne (…)” (così sentenza impugnata, pag. 5). Evidenziava poi - la corte - che il c.t.u. aveva rappresentato che nell’anno 2016 la reclamante aveva ceduto i terreni, gli immobili e gli impianti ad uso agricolo nonché i capi di bestiame, sicché lo svolgimento di attività, necessariamente di natura commercial e , era stata – dall’ausiliario d’ufficio – desunta dalle ingenti perdite figuranti nel bilancio dell’esercizio 2016, di certo non ascrivibili in via esclusiva all’aggravio per gli interessi sulle esposizioni finanziarie(cfr. sentenza impugnata, pag. 5) . Evidenziava ulteriormente, a ta l ultimo riguardo , che i rilievi mossi dalla reclamante alla c.t.u. –in particolarein ordine alla riferibilità della fattura “[OSCURATO:SOCIETA] 97” del 31.10.2016 ad altra società – non aveva no valenza (c fr. sentenza impugnata, pag. 7). Evidenziava che difatti dalla relazione ex art. 33 l.fall. si desumeva che nell’esercizio 2016 la [OSCURATO:PERSONA] accumulato perdite per circa euro 3.911.000,00, sicché era ragionevole presumere che la s.r.l. poi fallita nel corso dello stesso esercizio avesse continuato a svolgere attività d’impresa, di certo non di natura agricola, siccome “si era già privata alla fine del 2015 dei relativi mezzi” (cosìsentenza impugnata, pagg. 7 - 8) . Evidenziava altresì che il c.t.u. aveva rappresentato che negli anni 2012 – 2015 la reclamante aveva senza dubbio svolto le attività agricole di allevamento di bovini, di produzione e trasformazione di latte vaccino nonché di produzione e vendita di carni bovine e tuttavianegli stessi anni aveva “anche svolto attività commerciale consistente nell’acquisto da terzi e rivenditadi latte vaccino crudo (…); nell’acquisto e rivendita di salumi (…); nell’acquisto e rivendita di olio di oliva (…); nella preparazione e vendita di gelati (…); nell’acquisto e rivendita di prodotti di gastronomia e ortofrutticoli di varia natura (…)” (così sentenza impugnata, pag. 6). Evidenziava ulteriormente, a tal ultimo riguardo , che siffatte aggiuntive attività non risultavano “in nessun modo collegate (o anche solo collegabili) all’attività agricola svolta in via principale” (così sentenza impugnata, pag. 6); che, al contempo,l’ausiliario d’ufficio aveva verificato che “il valore del prodotto trasformato (latticini e formaggi) risulta[va]di gran lunga superiore a quello frutto dell’attività agricola principale di allevamento di bovini da latte” (così sentenza impugnata, pag. 7). Evidenziava ancora che in questo quadro risultavano irrilevanti le istanze di esibizione e di prova per testimoni (cfr.sentenza impugnata, pag. 9).Evidenziava infine che priva di fondamento era l’ecce zione di nullità della c.t.u., giacché l’ausiliario d’ufficio aveva dichiarato di aver rinvenuto tra le produzioni documentali acquisite il documento utilizzato ed asseritamente non prodotto dalle parti, viepiù che, in rapporto alle conclusioni cui il consulente era addivenuto in merito allo svolgimento di attività commerciale nel corso dell’anno 2016, il documento oggetto di contestazione aveva avuto valenza del tutto marginale (cfr.sentenza impugnata, pag. 9). 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA].r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di sette motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].r.l. , la [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità di procuratrice della “Algos” s.r.l.)e l’A.I.A. - [OSCURATO:PERSONA] – Italiana hanno depositato separati controricors i, con i quali hanno chiesto di dichiarare inammissibile odi rigettar e il ricorso , con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., la 3Bieffe [OSCURATO:PERSONA] a resp. lim., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a.) , la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] non hannosvolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrent e denunci a ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 102 Cost. e dell’art. 194 cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che il quesito rivolto al consulente d’ufficio dalla corte d’appello con l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], così come emerge dalla finale sua letterale formulazione, è nullo e conseguentemente è nulla l’impugnata sentenza, siccome la corte di merito ha affidato all’ausiliario “l’incarico di effettuare valutazioni giuridiche” (così ricorso, pag. 25 ) ovvero gli ha demandato la soluzione della quaestio iuriscirca la qualità di imprenditore agricolo o meno di essa ricorrente (cfr.ricorso, pag. 25). [OSCURATO:SOCIETA] del resto che, così come ha rilevato in sede di reclamo, sia dopo l’inoltro ai c.t.p. della bozza di relazione sia dopo il deposito della relazione finale, la relazione di consulenza “contiene sostanzialmente solo valutazioni giuridiche” (così ricorso, pag . 27 ) ed è priva e di riscontri tecnici e dell’elaborazione di dati numerici (cfr. ricorso, pag. 31). 9.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 194 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. [OSCURATO:SOCIETA] che la relazione di c.t.u. è nulla e conseguentemente è nulla l’impugnata sentenza, siccome alla redazione della relazione di c.t.u. ha partecipato “un soggetto terzo sconosciuto alle parti non previamente avvertite di tale fatto e senza il rispetto del principio del contraddittorio” (così ricorso, pag. 33). [OSCURATO:SOCIETA] che ha errato la corte d’appello a respingere il rilievo di nullità al riguardo formulato con le note di trattazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], depositate alla vigilia dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi a non far luogo alla fissazione di apposita udienza, onde consentire la discussione sul punto, ed alla rinnovazione della c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 33). 10.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 194 cod. proc. civ.[OSCURATO:SOCIETA] che l’impugnata sentenza è nulla, siccome la corte d’appello ha basato la sua decisione in ordine allo svolgimento di attività commerciale nell’anno 2016 pur sulla fattura n. 97 del 31.10.2016 dellaLatter [OSCURATO:SOCIETA] in particolare che il c.t.u. ha dichiarato di aver rinvenuto siffatto documento agli atti del giudizio di reclamo e nondimeno essa reclamante non ha provveduto alla sua produzione con il deposito del reclamo exart. 18 l.fall., viepiù che trattasi di documento riferibile, così come emerge peraltro dalla partita i.v.a., ad un soggetto terzo (cfr. ricorso, pagg. 38 -39). [OSCURATO:SOCIETA] quindi che ben avrebbe dovuto la corte di merito, conformemente alla sua richiesta, far luogo alla fissazione di apposita udienza, onde consentire la discussione sul punto (cfr. ricorso, pag. 39). 11.I tre motivi vanno respinti. 12.Con precipuo riferimento al primo motivo, i l passaggio finale (“(…) dica se la [OSCURATO:PERSONA] (…) sia imprenditore agricolo escluso dall’assoggettabilità al fallimento”) del quesito formulato ai fini dell’indagine demand ata al c.t.u. sembra in effetti devolvere all’ausiliario il compito di far luogo ad affermazioni in diritto. E tuttavia, al di là di tale profilo, vanno debitamenterimarcati due aspetti. Innanzitutto, i precedenti passaggi del quesito, ovvero quelli caratterizzanti gli espletandi accertamenti, connotano l’indagine rimessa al consulente sicuramente come indagine “di fatto”(“dica se le attività connesse (…) abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dall’esercizio dell’attività agricola essenziale; verifichi quale sia l’incidenza,per le attività connesse, (…); dica se le attività connesse prevalgono (…)”).Altresì, seppur l’ausiliario ha fatto luogo ad affermazioni “in diritto”, nondimeno siffatte affermazioni – così come emerge dall’analitica illustrazione dei passaggi motivazionali dell’impugnato dictumdapprima operata - sono state vagliate e recepite criticamente dalla Corte di Perugia. In termini del tutto condivisibili,dunque, il curatore del fallimento adduce che la “Corte d’Appello, con ragionamento proprio, del tutto autonomo, è pervenuta a specifiche conclusioni (pure coincidenti con quelle del CTU)” (così controricorso del curatore, pag. 18). Cosicché in questo quadro è, per un verso, vano l’assunto della ricorrente, secondo cui l’impugnata statuizione “contiene la mera riproposizione delle stesse valutazioni giuridiche, presunzioni e affermazioni contenute nella relazione peritale” (così ricorso, pag. 32 ) ; è, per altro verso, ingiustificato il duplice postulatoche la stessa ricorrente ne trae in ordine alla (pretesa) nullità della relazione di c.t.u. ed in ordine alla (pretesa) nullità dell’impugnata sentenza. 13.Con precipuo riferimento al secondo motivo si osserva quanto segue. In realtà il secondo mezzo di impugnazione si risolv e nella sostanziale riproposizione del motivo di reclamo già disatteso, in maniera congrua ed esaustiva,dalla Corte di Perugia. La corte d’appello, quanto al dubbio prefigurato dalla reclamante in ordine alla provenienza della relazione di c.t.u., ha puntualizzato che la relazione era stata firmata e depositata telematicamente dall’officiato ausiliario, il qualesi era assunto la responsabilità del relativo contenuto. Indi – la corte – ha soggiunto che la circostanza che altro soggetto fosse stato indicato quale “proprietario”del documento “word” inviato per posta elettronica, era priva disignificato, siccome da correlare all’impostazione del “software” e siccome per nulla indicativa circa la paternità del documento (cfr. sentenza impugnata, pag. 10). 14.Viene pertanto in rilievo l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile exart. 366, 1° co., n. 4, c.p.c.(cfr. Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098). Invano,perciò, la ricorrente prospetta che autore del “PDF” depositato presso la corte distrettuale e poi inoltrato ad essa ricorrente è l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], “segno del fatto che detto terzo ha preso parte alla redazione della relazione peritale ed è stato coinvolto dal c.t.u., senza tuttavia informare le parti del giudizio” (così ricorso, pagg. 35 -36). 15.Con precipuo riferimento al terzo motivo si osserva quanto segue. 16. L’accertamento dello svolgimento di attività d’impresa commerciale nell’anno 2016 risulta –dalla Corte umbra - c orrelato , oltre che alla fattura n. 97 del 31.10.2016 della [OSCURATO:SOCIETA]., ad un ulteriore duplice rilievo, ossia al riscontro della cessione dei capi di bestiame, degli immobili e degli impianti propriamente agricoli nonché al riscontro, operato dal c.t.u., delle ingenti perdite figuranti nel bilancio dell’esercizio 2016(cfr. sentenza impugnata, pag. 5).Per giunta, la corte distrettuale ha puntualizzato che nelle conclusioni del c.t.u. il riferimento alla fattura n. 97/2016 della [OSCURATO:SOCIETA] era del tutto “marginale” (cfr. sentenza impugnata, pag. 9). 17.In questi termini invano la ricorrente prospetta che non ha provveduto alla produzione della fattura n. 97/2016, sulla quale la corte territoriale ha basato la sua decisione. Soccorre l’insegnamento di questo Giudice a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” –si dirà che pur gli ulteriori motivi di ricorso sono infondati - rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). 18.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che l’impugnata sentenza è nulla, siccome si bas a “su premesse ed argomentazioni logiche (…) tra loro del tutto incoerenti ed inconciliabili” (così ricorso, pag.46). [OSCURATO:SOCIETA] che l’impugnato dictum si fonda su affermazioni contraddittorie sia con riferimento al ritenuto svolgimento di attività commerciale negli anni 2012 -2015 (cfr. ricorso, pagg. 46 - 52 ) sia con riferimento al ritenuto svolgimento di attività commerciale nell’anno 2016 (cfr. ricorso, pagg. 52 -54). [OSCURATO:SOCIETA] in particolare che la Corte di Perugiaha talvolta affermato che rileva l’attività d’impresa che in concreto ha esercitato, ha talvolta affermato che rilevano le risultanze del registro delle imprese (cfr. ricorso, pag. 51); che il ragionamento presuntivo su cui si fonda l’impugnata pronuncia, è meramente “apparente” (cfr. ricorso, pag. 55). 19.Il quarto motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto. 20.Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo- non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). Si è in precedenza dato analiticamente conto dell’impia n to motivazionale dell’impugnato dictum. È ben e vidente che non solo non si configura un possibile “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, ma del tutto ingiustificata si prospetta pur la deduzione della ricorrente secondo cui “manca nei ragionamenti motivi [della] Corte d’Appello (…) qualsiasi coerenza, congruenza e conseguenzialità (…)” (così ricorso, pag. 56).21.Il vizio di motivazione “apparente” ricorre quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. sez. un.3.11.2016, n. 22232; Cass. 24.2.1995, n. 2114). Viceversa, nella specie, la C orte di Perugia ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. 22.Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). Invano,perciò, la ricorrente adduce che la perdita registrata nella situazione patrimoniale del 2016 “è connaturata ad ogni modo alla cessazionedell’attività d’impresa sul finire del 2015” (così ricorso, pag. 56). 23.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2135 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 228/2001, con gli artt. 7 e 8 della legge n. 57/2001, con l’art. 59 della legge n. 488/1999 (come modificato dalla legge n. 388/2000)e con l’art. 2082 cod. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che ha errato la corte d’appello a disconoscere la sua qualità di imprenditore agricolo (cfr. ricorso, pag. 65). [OSCURATO:SOCIETA] in particolare che ha errato, da uncanto, la corte di merito a ritenere che il riscontro in concreto della connessione exart. 2135, 3° co., cod. civ. non debba essere integrato con le disposizioni disciplinanti la figura dell’imprenditore agricolo (cfr. ricorso, pag. 65). [OSCURATO:SOCIETA] in particolareche ha errato, d’altro canto, la corte di me rito a ritenere che la connessione exart. 2135, 3° co., cod. civ. postuli l’equilibrio economico tra il valore della produzione ed il valore del prodotto finito (cfr. ricorso, pagg. 65 e 88). [OSCURATO:SOCIETA] altresì che l’imprenditore agricolo “può vendere al dettaglio (…) prodotti agricoli di terzi acquistati (allo stato naturale o trasformati) da terzi” (cfr. ricorso, pag. 84), con l’unico limite “della non prevalenza rispetto ai prodotti derivanti dalla propria attività agricola esercitata in via principale” (cfr. ricorso, pag. 84). 24.Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc.civ. la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che ha errato la corte d’appello ad attribuire valenza presuntiva a circostanze prive viceversa di valore indiziario (cfr. ricorso, pag. 90). [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che l’erronea attribuzione di valenza indiziaria ha riguardato la “ritenuta attività commerciale di rivendita del latte crudo vaccino” (così ricorso, pag. 91); che a tal proposito la corte distrettuale non ha tenuto conto dell’imprecisione lessicale contenuta nella relazione di consulenzatecnica di parte (cfr. ricorso, pag. 91). [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che l’erronea attribuzione di valenza indiziaria ha riguardato la “ritenuta attività commerciale per l’anno 2016” (così ricorso, pag. 93); che atal proposito la corte distrettuale non ha tenuto conto che la fattura n. 97 del 31.10.2016 della [OSCURATO:SOCIETA]. è riferibile ad altro soggetto e che le perdite di esercizio sono l’effetto della cessazione dell’attività d’impresa (cfr. ricorso, pag. 94). [OSCURATO:SOCIETA] segnatamente che l’erronea attribuzione di valenza indiziaria ha riguardato la “ritenuta rilevanza della proposta di concordato ai fini della esclusione della qualifica di imprenditore agricolo” (così ricorso, pag. 94); che a tal proposito la corte distrettuale non ha tenuto conto che la proposta di concordato è stata depositata in data 17.11.2012 e concerne un periodo temporale diverso da quello che rileva nella specie e che medio tempore, per effetto di operazioni societarie, vi è stata una modifica dell’attività esercitata (cfr. ricorso, pag. 95). 25.Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116, 1° co., cod. proc. civ. [OSCURATO:SOCIETA] che la corte d’appello ha omesso la valutazione di taluni documenti (cfr. ricorso, pagg. 97 e 101); che la corte d i merito ha attribuito valenza di prova ad elementi che prove non sono (cfr. ricorso, pag. 98). 26. I motiv i, all’evidenza connessi e dunque congiuntamente esaminabili, sono infondati. 27.È da disconoscere l’ “error in iudicando” denunciato specificamente con il quinto motivo, ovvero non si prospetta la falsa applicazione delle disposizioni che concorrono ai fini della nozione di imprenditore agricolo “per connessione”. 28.Il dettato dell’art. 2135 cod. civ. riflette la tradizionale distinzione delle attività agricole in attività agricole “ essenziali ” ( di cui al 1° co. , così co me esplicitate dal2° co.) e d attività agricole “ per connessione ” ( di cui al 3 ° co.) .Nella specie viene in rilievo la previsione del 3° co. dell’art. 2135 cod. civ. nella parte in cui, in particolare, è statuito che “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali(…)”. Evidentemente, con riferimento alle attività agricole “per connessione”, la connessione rileva edal punto di vista soggettivo e dal punto di vista oggettivo. Sotto il primo profilo la connessione postula che le attività di cui al 3° co. siano esercitate da chi è imprenditore agricolo“essenziale”. E nella speciela connessione soggettiva sussisterebbe senza dubbio. Sotto il secondo profilo la connessione postulail ( recte va intesa all ’ insegna del) parametro della prevalenza - espresso, appunto, nel testo legislativo dell’avverbio “prevalentemente” -nel senso cioè che non si fuoriesce dall’alveo dell’impresa agricola, allorch é le attività (oggettivamente commerciali e rilevanti, ciascuna, di per sé) di manipolazione, di conservazione, di trasformazione, di commercializzazionee di valorizzazione riguardino prodotti ottenuti in via preponderantedalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali. 29.Più esattamente la connessione oggettiva si specifica come segue. 30.In primo luogo, la connessione oggettiva implica che l’attività agricola “per connessione” sia – così come si evidenzia in dottrina - oggettivamente “coerente” con l’attività agricola “essenziale”. Ebbene, nel caso de quo, la Corte di Perugia ha escluso con giudizio congruo ed ineccepibile che “coerenza” sussistesse, rispetto all’attività agricola essenziale -allevamento di bovini (cfr. a tal riguardo, ricorso, pag. 10) – svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all’attivitàdi acquisto e vendita di carni suine (“perché tra le attività agricole esercitate non era ricompresa la produzione propria di carni suine e/o salumi, in ogni caso per il commercio dei salumi acquistati”: così sentenza impugnata, pag. 6), con riferimentoall’attività di acquisto e vendita di olio d’oliva, siccome la produzione di olio d’oliva da parte della società fallita non era stata concretamente (nell’ “an” e nel “quantum” ) riscontrata (cfr.sentenza impugnata, pag. 6), nell’attività di acquisto e vendita di prodotti gastronomiae ortofrutticoli , “mera attività di commercializzazione di beni prodotti da terzi”(così sentenza impugnata, pag. 6). Segnatamente, la corte d’appello ha puntualizzato – lo si è premesso - che trattasi di attività “consistenti nell’acquisto di prodotti derivati dalla trasformazione di prodotti agricoli da terzi effettuata (…), frutto di attività in nessun modo collegate (o anche solo collegabili) all’attività agricola svolta in via principale (allevamento di bovini da latte)” (così sentenza impugnata, pag. 6). 31. In secondo luogo, la connessione oggettiva implica un giudizio comparativo di valenza “economico-patrimoniale”. Da un lato, il valore “economico-patrimoniale” de i prodotti de lle attività di commercializzazione, dimanipolazione, di conservazione, di trasformazione e di valorizzazione della produzione non ottenuta, avulsa, dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali. Dall’altro, il valore “economico-patrimoniale” della produzione agricola “essenziale”, ovvero ottenuta dalla coltivazione del fondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali, produzione che, in quanto espressione di attività imprenditoriale, ancorché agricola, è destinata,comunque e quanto meno (pur in assenza di manipolazione, conservazione, trasformazione e valorizzazione), alla commercializzazione, al “mercato”, siccome, appunto, la “destinazione al mercato” è coessenziale alla nozione generale di imprenditore. Del resto, questa Corte spiega che l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova -da parte di chi la invoca in ossequio all’art. 2697, 2° co., cod.civ. e del principio di vicinanza della prova – della sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell’ambito di cui all’art. 2135, 3° co . , c od . c iv ., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ovvero, come nella specie, dall’allevamento dei bovini (cfr. Cass. 21.1.2021, n. 1049; Cass. 8.8.2016, n. 16614, secondo cui l’esenzionedell’imprenditore agri colo dal fallimento viene meno quando le attività connesse di cui all’art.2135, 3° co., cod. civ. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle dicoltivazione). 32.Nel quadro così delineato si rileva quanto segue. Lacorte distrettuale, in adesione ai rilievi operati dal c.t.u., ha - lo si è del pari premesso - posto in risalto , in maniera immune da qualsivoglia forma di anomalia motivazionale rilevante del segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, che l’ausiliario d’ufficioaveva riscontrato con riferimento all’attività di trasformazione del latte vaccino in prodotti caseari – unica attività effettivamente connessa a quella agricola – che “il valore del prodotto trasformato (latticini e formaggi) risulta[va]di gran lunga superiore a quello frutto dell’attività agricola principale di allevamento di bovini da latte” (così sentenza impugnata, pag. 7); che gli stessi riscontri si rinvenivano nella relazione integrativa del consulente della reclamante (cfr.sentenza impugnata, pag. 7); che invero “il valore del prodotto finito era di quasi tre volte superiore a quello della materia prima principale impiegata” (così sentenza impugnata, pag. 7). Ed ha soggiunto poi –la corte territoriale - che ai surriferiti rilievi si correlava, quale elemento indiziario, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] aveva in precedenza depositato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, il che induceva “ragionevolmente a ritenere che anche la reclamante avesse la consapevolezza e la convinzione di rientrare nell’area soggettiva di fallibilità” (cosìsentenza impugnata, pag. 9). Sono – conseguentemente - da disattendere le deduzioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui “le attività di vendita al dettaglio/fornitura beni o servizi hanno riguardato in prevalenza i prodotti aziendali della ricorrente rispetto ai prodotti agricoli altrui dalla stessa acquistati e rivenduti presso i propri negozi/spacci aziendali” (cfr. ricorso, pag. 87); e secondo cui tale “circostanza è attestata dalla documentazione in atti (…), dai dati contenuti nella CTP (…), come ricavati dai bilanci e documentazione contabile; [e] non è contestata dalle controparti” (cfr. ricorso, pag. 87). In questo quadro, ovviamente, è da disattendere pur l’assunto della ricorrente secondo cuila corte distrettuale ha fatto applicazione di una nozione di “attività agricola per connessione” che non trova riscontro nella disciplina normativa (cfr. ricorso, pag. 83). 33.Con precipuo riferimento al sesto motivo si rimarca quanto segue. 34.Già in epoca antecedente alla novella del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. si reputava spettasse al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento “di fatto” che, ove adeguatamente motivato – è senza dubbio il caso del dictumdella Corte di Perugia in questa sede impugnato - sfuggiva al sindacato di legittimità e si rilevava che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non potesse limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma dovesse far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio – il che non è nella specie - restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario potesse dar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847). In pari tempo, questa Corte spiega che, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo comunque il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234). Evidentemente, a tal ultimo riguardo, il tessuto motivazionale dell’impugnata statuizione non solo va esente da “omesso esame”,ma è immune – lo si è detto –da qualsivoglia anomalia. 35.Con precipuo riferimento al settimo motivo si rimarca quanto segue. 36.Del tutto ingiustificata è la pretesa violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Invero, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente – il che non è nella specie - di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892). Invero, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.,norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda – il che non è nella specie - tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892). 37.Con il settimo motivo la ricorrente innegabilmente si duole per l’asserita omessa, erronea valutazione di risultanze documentali. E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque – è il caso di specie - preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie(cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n.27415). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2 016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 38. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazionesegue come da dispositivo. Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti delle parti che non hanno svolto difese. 39.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d. P . R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e a rimborsare a l le parti controricorrent i, F allimento della [OSCURATO:PERSONA].r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e A.I.A. - [OSCURATO:PERSONA] –Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse,in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai
Sentenza Cassazione n. 27929/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris