CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 agosto 1971 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 Febbraio 1959 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 30 novembre 1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 dicembre 1978 avverso la sentenza del 22 dicembre 2020 della CORTE APPELLO di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi e degli avv. [OSCURATO:PERSONA], per Ferrara, e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], su delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per Desiderio e anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che insistono nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, parzialmente riformando la sentenza resa il 18 Febbraio 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti dei quattro odierni ricorrenti in ordine al delitto di tentata rapina pluriaggravata, nonché nei confronti dei soli Cavaliere e Pisciotta per un episodio di ricettazione di un moto, riducendo la pena loro inflitta. Avverso la detta sentenza propongono ricorso i quattro imputati. 2.[OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina, fondato sul tenore delle intercettazioni, da cui si desume che la rapina avrebbe dovuto essere eseguita non prima delle 9 del mattino e Ferrara avrebbe dovuto segnalare ai suoi complici che la vittima era uscita dal negozio. L'assenza di tale segnale concordato induce a ritenere che il progetto non fosse ancora entrato nella fase esecutiva e che le Forze dell'ordine siano intervenute prima che l'azione avesse inizio e assumesse rilevanza penale. Al riguardo la conclusione alla quale perviene la Corte in relazione agli atti esecutivi e preparatori è illogica in ordine al ritenuto tentativo, poiché nel caso in esame ricorre l'ipotesi della desistenza, in quanto l'azione criminosa si è interrotta volontariamente a seguito dell'avvistamento da parte del Ferrara di un maresciallo dei Carabinieri, come dimostra il mancato avviso ai complici dell'inizio dell'azione. 2.2 Violazione dell'art. 49 cod.pen. e vizio di motivazione, poiché la Corte avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza del reato impossibile sulla scorta delle dichiarazioni del luogotenente Dalù, il quale ha riferito che il giorno della rapina la persona offesa non avrebbe percorso il solito tragitto per il deposito del denaro in banca. 2.3 violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza della desistenza volontaria poiché, pur dando atto che il programma era stato abbandonato per questioni di opportunità, la corte non ha riconosciuto la desistenza. 3.[OSCURATO:PERSONA], con atto di ricorso sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce: 3.1 Violazione di legge in ordine al delitto tentato e alla desistenza volontaria, poiché il coimputato Ferrara ammetteva che avevano progettato di derubare il titolare di una tabaccheria, ma l'azione non sarebbe stata commessa quel giorno per un suo ripensamento, che risulta dimostrato dalla constatazione che questi avesse, poco prima delle 9, deciso di comprare del pesce nella pescheria sita in prossimità dell'esercizio commerciale. La Corte ha ritenuto che tale acquisto non fosse incompatibile con il progetto delittuoso ma anzi strumentale e diretto a precostituirsi un alibi. 3.2 violazione di legge in ordine alla mancata esclusione delle circostanze aggravanti in contestazione poiché La Corte avrebbe dovuto effettuare una verifica di compatibilità fra le circostanze aggravanti contestate e il delitto tentato. 4.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducono 4.1 violazione degli articoli 56 e 628 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di tentata rapina aggravata e violazione dell'art. 115 cod.pen., poiché la rapina è stata pianificata, ma non è stato dimostrato che sarebbe stata eseguita quella mattina, qualora non fossero intervenuti i Carabinieri. I militari sono intervenuti prima che la ideazione dell'evento delittuoso fosse entrato nella fase esecutiva, sicché il tentativo non può ritenersi punibile, poiché gli atti contestati non manifestano in modo inequivoco la volontà di porre in essere la rapina quel giorno.4.2 vizio di motivazione poiché la Corte ha fondato la propria decisione su una ricostruzione arbitraria dei fatti. 4.3 Violazione dell'articolo 43 codice penale, poiché non emerge la prova del dolo e la condotta è stata addebitata a titolo di dolo eventuale. 4.4 violazione dell'articolo 129 cod. proc.pen. poiché la corte non ha esaminato la possibilità di un proscioglimento per insussistenza del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili perché generici in quanto non si confrontano con le esaustive e corrette argomentazioni della Corte di appello che ha respinto tutte le censure difensive avanzate con il gravame e riproposte con i motivi di ricorso. Deve inoltre rilevarsi che si risolvono in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata concordemente dai giudici di merito, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Va ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. In sede di legittimità è l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). L'inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posto al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.). 2.Ricorso Ferrara 2.1 Con un primo motivo, comune a tutti i ricorsi, viene censurato il riconoscimento del tentativo incompiuto, in quanto la progettazione della rapina non avrebbe superato la soglia degli atti preparatori penalmente non rilevanti. Secondo orientamento consolidato l'atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto. (Nella specie è stato ritenuto configurabile il tentato omicidio nella predisposizione di molteplici agguati posti in essere ogni volta nell'imminenza del verosimile passaggio della vittima da soggetti, alcuni dei quali avevano il compito di localizzarla mentre altri, armati, erano appostati in luoghi prossimi a quello nel quale la vittima sarebbe dovuta comparire, agguati non portati a termine per fattori esterni quali l'intervento della forza pubblica ovvero il mancato passaggio della stessa vittima in quanto avvertita del pericolo). (Sez. 5, Sentenza n. 43255 del 24/09/2009 Ud. (dep. 12/11/2009 ) Rv. 245720 - 01 ) Al riguardo la Corte ha offerto adeguata motivazione evidenziando come dalle intercettazioni emerge che gli imputati avevano programmato la rapina in tutti i dettagli effettuando diversi sopralluoghi e concordando previamente ruoli e posizioni dei complici; il 24 giugno del 2019 tutti e quattro gli imputati si ritrovavano sul luogo della rapina addirittura in anticipo rispetto all'orario concordato e nel rispetto delle modalità stabilità con l'evidente intenzione di eseguire l'azione delittuosa. Dal tenore dei colloqui tra gli imputati, riportati per ampi stralci in sentenza, emerge in maniera inequivoca la volontà di dare inizio all'azione delittuosa e l'imminente avvio della rapina trova conferma nella presenza di una pistola completa di caricatore con due cartucce a salve e canna priva di tappo rosso, che i militari rinvenivano all'interno dell'abitacolo dell'autovettura utilizzata dai correi. La Corte ha spiegato che il perfetto posiziona mento degli imputati in punti strategici già individuati, le raccomandazioni reciproche, l'abbigliamento e la presenza dell'arma dimostrano che gli imputati avevano superato la soglia degli atti meramente preparatori ed erano già nella fase esecutiva della rapina, interrotta solo dall'intervento dei militari, dalla motivazione si desume peraltro che anche Ferrara nel corso del suo esame ha ammesso di avere desistito, perché aveva avvistato lungo la strada la presenza di un maresciallo dei Carabinieri. Giova ricordare peraltro che Ferrara non era uno degli esecutori materiali dell'assalto, ma avrebbe dovuto avvisare i complici dei movimenti della vittima designata e l'acquisto del pesce gli consentiva di giustificare la propria presenza in loco, senza sollevare sospetti. In conclusione la Corte d'appello ha reso sul punto motivazione congrua alle emergenze di fatto e corretta in punto di diritto perché conforme ai principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità. 2.2 Il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento del reato impossibile è manifestamente infondato. L'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il tentativo di lesioni aggravate dall'uso di un'arma in relazione alla condotta dell'imputato il quale, dopo un litigio con la persona offesa, armato di una katana prelevata dalla propria abitazione, si era recato presso il pronto soccorso del locale ospedale alla ricerca della persona offesa, al momento assente, ma veniva bloccato da un addetto alla vigilanza). (Sez. 1 - , Sentenza n. 12407 del 30/09/2019 Ud. (dep. 17/04/2020 ) Rv. 278902 - 01 Come correttamente osservato dalla Corte a pagina 27 della sentenza, nel caso in esame la persona offesa era stata preventivamente avvisata sicché quel giorno non avrebbe percorso il solito tragitto, ma ciò è ricollegabile ad una situazione del tutto accidentale e temporanea. Trattasi di motivazione assolutamente congrua e corretta in punto di diritto, con cui la difesa non si confronta, incorrendo nel vizio di genericità. 2.3 n terzo motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento della desistenza è manifestamente infondato. Occorre premettere che nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento. (Fattispecie di tentato furto in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti dell'imputato che si era introdotto nell'abitazione della persona offesa con il pretesto di essere un tecnico dell'acquedotto e si era allontanato precipitosamente quando la vittima aveva scoperto la sua vera intenzione, essendo già stati posti in essere atti pienamente idonei a compiere il furto). (Sez. 5, Sentenza n. 18322 del 30/01/2017 Cc. (dep. 11/04/2017 ) Rv. 269797 - 01;Sez. 2, Sentenza n. 16054 del 20/03/2018 Ud. (dep. 11/04/2018 ) Rv. 272677 - 01) Giova ricordare che secondo consolidata giurisprudenza in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un "quid pluris" consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nell'eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22503 del 24/04/2019 Ud. (dep. 22/05/2019 ) Rv. 275421 - 01 Inoltre la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa. (Sez. 4, Sentenza n. 12240 del 13/02/2018 Ud. (dep. 16/03/2018 ) Rv. 272535 - 01) La Corte ha motivatamente respinto l'assunto difensivo della desistenza volontaria del Ferrara, in quanto la desistenza ricorre soltanto quando si tratti di una condotta del tutto spontanea e volontaria mentre nel caso in esame lo stesso imputato la ricollega all'avvistamento del maresciallo e quindi ad un evento esterno che avrebbe potuto rendere difficoltoso o impedire il buon esito della rapina. Ne consegue che anche a volere dare credito alla ricostruzione offerta dalla difesa, che non risulta adeguatamente supportata dagli elementi di fatto, non ricorre nel caso in esame l'ipotesi di desistenza volontaria. 3.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] propone le medesime censure in tema di tentativo punibile e di desistenza volontaria già esaminate in relazione alla posizione di Ferrara e con l'ultimo motivo censura la mancata esclusione delle circostanze aggravanti. Si tratta di motivo manifestamente infondato poiché deve convenirsi con la Corte che, alla stregua del compendio probatorio raccolto, è emerso che la rapina ove eseguita sarebbe stata posta in essere da almeno due persone riunite e con l'uso dell'arma rinvenuta nell'abitacolo dell'autovettura nella disponibilità degli imputati, come correttamente evidenziato a pagina 30 della sentenza di appello. Il motivo è peraltro inammissibile poiché a fronte di una motivazione dettagliata ed esaustiva in merito alle aggravanti, propone una censura del tutto generica. 4. Anche il ricorso proposto nell'interesse degli imputati Cavaliere e Pisciotta ripropone le questioni in merito alla configurazione della desistenza e del reato impossibile già esaminate. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'articolo 43 codice penale in quanto i ricorrenti sono stati condannati "sulla scorta di una violazione loro addebitata a titolo di dolo eventuale ". La censura sembra fare riferimento al reato di ricettazione ascritto ai predetti, che ben può essere contestato a titolo di dolo eventuale. Giova ricordare che in tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. (Sez. 2, Sentenza n. 25439 del 21/04/2017 Ud. (dep. 22/05/2017 ) Rv. 270179 - 01 Si tratta comunque di censura inammissibile, perché non dedotta con i motivi di appello e generica, in quanto non espone le ragioni poste a suo sostegno. 5.L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000, che si ritiene congrua in relazione al grado di colpa nella presentazione del ricorso, in favore della cassa delle ammende . P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a