CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 17445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16403-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 199/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il TAR Lazio, con sentenza n. 7558/2019, declinava la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del TSAP, con riferimento alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva chiesto la rimessione in pristino dell’area di sua proprietà mediante la demolizione dell’opera pubblica ivi realizzata, previa declaratoria di illegittimità e di inefficacia del procedimento espropriativo avviato con avviso del 27.12.2010 da parte del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il terreno in comproprietà con gli altri coeredi, sito nel Comune di Cantalice (RI), individuato al NCEU al foglio 8, part. 88, di are 30 e centiare 20, limitatamente ad un’area di mq. 146. 2. [OSCURATO:PERSONA] provvedeva a riassumere il giudizio dinanzi al TSAP, deducendo – con un unico articolato motivo – che, ai sensi dell’art. 11 d. P.R. n. 327/2001, il citato Consorzio espropriante avrebbe dovuto inviargli la comunicazione di avvio del procedimento al proprietario del bene sul quale intendeva apporre il vincolo preordinato all’espropriazione per pubblica utilità, ragion per cui, in difetto, quest’ultima procedura si sarebbe dovuta ritenere illegittima. Nella contumacia del convenuto Consorzio, l’adito TSAP, con sentenza n. 199/2021 (pubblicata il 20 dicembre 2021), rigettava il ricorso. A sostegno dell’adottata decisione, il TSAP rilevava che – contrariamente a quanto assunto dal ricorrente – la notifica del decreto di esproprio a chi, non essendo proprietario effettivo del bene, risulti tale dai registri catastali, non incide sulla validità ed efficacia del provvedimento ablativo, impedendo il solo decorso del termine di decadenza per l’impugnazione del decreto da parte del proprietario effettivo. Con riferimento al caso di specie, il TSAP osservava che il ricorrente aveva ammesso, nello stesso atto introduttivo, di essere venuto a conoscenza dell’espropriazione, cercando di contattare anche il resistente Comune con richiesta formale dell’accesso agli atti (ancorché senza esito), senza, peraltro, dedurre con il ricorso alcun vizio di natura sostanziale in grado di inficiare gli atti impugnati, essendo il Marroni limitato a sostenere che avrebbe voluto visionare il progetto esecutivo per formulare osservazioni in merito e, in particolare, per segnalare la possibilità di un alternativo passaggio del condotto irriguo lungo la strada costeggiante la particella 88, senza gravare quest’ultima di alcuna servitù. In definitiva, il TSAP riteneva - anch e ai sensi dell’art. 21 - octiesdella l. n. 241/1990 - che la supposta violazione formale dedotta dal ricorrente non determinava l’annullabilità del provvedimento impugnato. 3. Avverso la citata sentenza del TSAP, il Marroni ha proposto ricorso per cassazione, dinanzi a queste Sezioni unite, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001, confutando l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il Consorzio della [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente notificato l’avviso dell’avvio del procedimento all’intestatario catastale, senza, però, che fosse risultato provato (e il relativo onere incombeva sullo stesso Consorzio) che era stato provveduto all’effettuazione della notifica presso il soggetto che risultava effettivo proprietario del bene in quel momento. 2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 112 c.p.c., sul presupposto che il TSAP non si è pronunciato su tutte le domande dallo stesso proposte, ovvero anche su quella relativa alla prospettazione che il procedimento espropriativo non si era concluso nel termine di 24 mesi, come stabilito dallo stesso Consorzio, con la conseguente sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, oltre a non valutare le richieste istruttorie da esso Marroni formulate, non pronunciandosi, in particolare, sull’istanza di acquisizione dal Consorzio di tutti gli atti del procedimento e sulla richiesta di c.t.u., volta ad accertare l’esistenza di un valido percorso alternativo per dove far passare l’opera. 3. Con la terza doglianza, il ricorrente ha lamentato – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990, sul presupposto dell’inapplicabilità di questa norma, non avendo il Consorzio dimostrato di non aver alternative a fronte, invece, dell’esistenza di una soluzione alternativa, poiché sarebbe stato ben possibile, per lo stesso, realizzare l’impianto di irrigazione lungo la strada adiacente alla proprietà privata sulla quale, invece, era stata installata. 4. Ritengono queste Sezioni unite che il primo motivo è infondato. Infatti, il TSAP ha fatto corretta applicazione del principio generale (fissato univocamente dalla giurisprudenza amministrativa: cfr., ad es., C.d.S. n. 7014 del 2006 e n. 5233 del 2011) in base al quale dall'art. del d.P.R. n. 327/2001consegue che non possono essere prospettate violazioni delle norme afferenti alla comunicazione degli atti espropriativi e, quindi, non può configurarsi la violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, una volta che la P.A. abbia effettivamente disposto le comunicazioni in favore dei proprietari risultanti dai registri catastali. In altri termini, nell'ambito della procedura espropriativa, per la [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente la notifica degli atti del procedimento di esproprio ai proprietari risultanti dai certificati catastali, non essendo la stessa P.A. tenuta ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l'identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma dovendo limitarsi a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali, senza che per tale ragione risulti compromessa la legittimità della procedura ablativa, specificandosi che la notifica al solo intestatario catastale del decreto di espropriazione non incide sulla validità ed efficacia, ma impedisce solo il decorso del termine di decadenza per la sua impugnazione da parte di colui che risulti proprietario del bene oggetto del procedimento ablativo. Peraltro, il TSAP ha accertato che, per stessa ammissione del ricorrente contenuta nell’atto introduttivo, quest’ultimo era venuto comunque a conoscenza della procedura amministrativa espropriativa incidente sul fondo di cui egli era proprietario, tanto è vero che aveva cercato anche di interloquire con il Consorzio espropriante, così risultando raggiunto lo scopo dell’avvenuta conoscenza, da parte del medesimo, dell’instaurata procedura di espropriazione per pubblica utilità, senza, oltretutto, che lo stesso Marroni avesse denunciato vizi di natura sostanziale idonei ad inficiare la legittimità degli atti impugnati. 5.Il secondo motivo è inammissibile, perché – con riferimento allo stesso - il ricorrente avrebbe dovuto avvalersi del procedimento di rettificazione. La giurisprudenza di queste Sezioni unite è consolidata nell’affermare che, ai sensi dell'art. 204 del R.D. n. 1775 del 1933 -che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 - qualora il Tribunale Superiore delle acque pubbliche sia incorso nel vizio sussumibile nella violazione dell’art. 112 c.p.c., l'impugnazione esperibile è l'istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni unite della Corte di cassazione di cui ai successivi artt. 200 –202 del citato R.D. 6.Anche il terzo ed ultimo motivo (attinente ad una supposta violazione dell’art. 281-octies della legge n. 241/1990) si profila inammissibile, poiché riguarda una questione nuova, siccome non emergente né dal contenuto dell’impugnata sentenza, né risultando riportato in ricorso come, quando e dove fosse stata prospettata con specifica doglianza, desumendosi, invero, che - con il ricorso dinanzi al TSAP – il Marroni aveva denunciato solo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e quella dell’art. 13, commi 3-6, del d.P.R. n. 327/2001, nel mentre si era soltanto limitato a formulare un’istanza di ammissione di ctu, al fine di accertare l’esistenza di un valido percorso alternativo. Con tale deduzione, tuttavia, non si era venuta propriamente a configurare la proposizione di un motivo di impugnazione, ragion per cui bisogna ritenere che – attraverso la censura in esame - è stata posta una questione non dedotta ritualmente e specificamente nel grado precedente (così venendosi a caratterizzare come nuova). 7.In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso va rigettato, senza farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, non avendo il Consorzio intimato svolto attività difensiva in questa sede. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, a Sezioni unite, rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contribu