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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 24804/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Vercelli, che la dichiarava responsabile dei reati di furto aggravato tentato e di false dichiarazioni sulla propria identità personale, condannandola alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione dell'imputata alla definizione del procedimento tramite l'istituto della messa alla prova - come proposto non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

La Corte territoriale ha diffusamente motivato sul punto, ritenendo insussistenti i requisiti soggettivi di cui all'art. 464-quater cod. proc. pen., valorizzando alcuni dati relativi alla personalità dell'imputata, ostativi al giudizio prognostico positivo in ordine al fatto che l'imputata si sarebbe astenuta dal commettere ulteriori reati, come dimostrava la condanna per due delitti precedenti contro il patrimonio per i quali aveva goduto della sospensione condizionale; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è aspecifico, non confrontandosi con la decisione impugnata (fol. 4).

Difatti, la Corte territoriale ha rilevato come il motivo di appello fosse sostanzialmente generico, in quanto relativo solo a parte della delibazione richiesta per la causa di non punibilità, esclusa dal Tribunale per l'abitualità oltre che per la non tenuità della condotta.

L'attuale motivo di ricorso non si confronta con questa motivazione di inammissibilità del motivo di appello, ma reitera le deduzioni d'appello, in modo pertanto non consentito; inoltre, anche con la motivazione (fol. 6) in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubbiica fede non si confronta il motivo in esame, che non affronta il tema che al delitto di tentato furto va correlata l'assenza di controllo continuativo integrante l'aggravante; Considerato che il terzo motivo di ricorso - chè lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata assoluzione dell'imputata per il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato anche in questo caso su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito: la Corte territoriale ha offerto una motivazione ampia e dettagliata, affermando come l'accertamento dell'identità dell'imputata non sia stato il frutto di una iniziativa spontanea della stessa.

Inoltre, la motivazione impugnata è in sintonia con il principio di diritto per il quale - Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145 - 01 - il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico il che rende irrilevante la ritrattazione; conf.: N. 21863 del 2010 Rv. 247353 - 01; più recentemente, Sez. 5, n. 3015 del 2025, ric.

Maini, n.m., in motivazione par. 1.2; Sez. 7, n. 45155 del 2024, ric.

Casola, n.m., in motivazione fol. 1; in relazione alla «parallela» fattispecie dell'art. 496 cod. pen., Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432 - 01; Considerato che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa sostituzione della pena detentiva - è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi logici, ancorata alle precedenti condanne riportate, alla spiccata attitudine a delinquere dell'imputata e alla sua incapacità di contenere il proprio istinto antisociale, profili già espressi per le precedenti richieste dell'imputata, rilevando come le stesse ragioni escludessero l'adeguatezza della pena sostituiva a fronte della incapacità della imputata di controllare il proprio istinto antisociale (fol. 8), non risultando adeguata la pena sostitutiva a neutralizzare il rischio di nuovi reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Vercelli, che la dichiarava responsabile dei reati di furto aggravato tentato e di false dichiarazioni sulla propria identità personale, condannandola alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione dell'imputata alla definizione del procedimento tramite l'istituto della messa alla prova - come proposto non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte territoriale ha diffusamente motivato sul punto, ritenendo insussistenti i requisiti soggettivi di cui all'art. 464-quater cod. proc. pen., valorizzando alcuni dati relativi alla personalità dell'imputata, ostativi al giudizio prognostico positivo in ordine al fatto che l'imputata si sarebbe astenuta dal commettere ulteriori reati, come dimostrava la condanna per due delitti precedenti contro il patrimonio per i quali aveva goduto della sospensione condizionale; Considerato che anche il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è aspecifico, non confrontandosi con la decisione impugnata (fol. 4). Difatti, la Corte territoriale ha rilevato come il motivo di appello fosse sostanzialmente generico, in quanto relativo solo a parte della delibazione richiesta per la causa di non punibilità, esclusa dal Tribunale per l'abitualità oltre che per la non tenuità della condotta. L'attuale motivo di ricorso non si confronta con questa motivazione di inammissibilità del motivo di appello, ma reitera le deduzioni d'appello, in modo pertanto non consentito; inoltre, anche con la motivazione (fol. 6) in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante della esposizione alla pubbiica fede non si confronta il motivo in esame, che non affronta il tema che al delitto di tentato furto va correlata l'assenza di controllo continuativo integrante l'aggravante; Considerato che il terzo motivo di ricorso - chè lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata assoluzione dell'imputata per il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato anche in questo caso su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito: la Corte territoriale ha offerto una motivazione ampia e dettagliata, affermando come l'accertamento dell'identità dell'imputata non sia stato il frutto di una iniziativa spontanea della stessa. Inoltre, la motivazione impugnata è in sintonia con il principio di diritto per il quale - Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145 - 01 - il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico il che rende irrilevante la ritrattazione; conf.: N. 21863 del 2010 Rv. 247353 - 01; più recentemente, Sez. 5, n. 3015 del 2025, ric. Maini, n.m., in motivazione par. 1.2; Sez. 7, n. 45155 del 2024, ric. Casola, n.m., in motivazione fol. 1; in relazione alla «parallela» fattispecie dell'art. 496 cod. pen., Sez. 5, n. 23353 del 01/04/2022, Denti, Rv. 283432 - 01; Considerato che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa sostituzione della pena detentiva - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha offerto una motivazione congrua ed esente da vizi logici, ancorata alle precedenti condanne riportate, alla spiccata attitudine a delinquere dell'imputata e alla sua incapacità di contenere il proprio istinto antisociale, profili già espressi per le precedenti richieste dell'imputata, rilevando come le stesse ragioni escludessero l'adeguatezza della pena sostituiva a fronte della incapacità della imputata di controllare il proprio istinto antisociale (fol. 8), non risultando adeguata la pena sostitutiva a neutralizzare il rischio di nuovi reati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il
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