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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15457/2026

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TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell’unicomotivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità inquanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e,laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio di motivazione, risultanomanifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materiadi continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, haineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art.81, secondo comma, cod. pen. tra tutti i reati, anche considerati per gruppi, conrilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (minimo sei mesi) e l'assenza,in disparte dell'omogeneità del bene giuridico, di circostanze sintomatiche dellaideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle lineegenerali, anche di quelli successivi.

L’elevato numero di reati contro il patrimonioe la loro reiterazione nel tempo, costituiscono più plausibilmente la dimostrazionedi una “generica inclinazione a delinquere” e comunque della scelta dellacondannata “di vivere aderendo a un modello criminale” che l’indicatore diun’unitaria deliberazione criminosa necessaria per riconoscere il nesso dellacontinuazione.2.

Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendioprobatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, nonmanifestamente illogica, del giudice di merito, che ha correttamente apprezzato ildato temporale alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo,può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare lacontinuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui sidiscute, specie se intervallati da ripetute carcerazioni.

E a tale canone di comuneesperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tuttoastrattamente la conducenza.3.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che le censure articolate da [OSCURATO:PERSONA] nell’unicomotivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità inquanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e,laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio di motivazione, risultanomanifestamente infondate o generiche.1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materiadi continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, haineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art.81, secondo comma, cod. pen. tra tutti i reati, anche considerati per gruppi, conrilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (minimo sei mesi) e l'assenza,in disparte dell'omogeneità del bene giuridico, di circostanze sintomatiche dellaideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle lineegenerali, anche di quelli successivi. L’elevato numero di reati contro il patrimonioe la loro reiterazione nel tempo, costituiscono più plausibilmente la dimostrazionedi una “generica inclinazione a delinquere” e comunque della scelta dellacondannata “di vivere aderendo a un modello criminale” che l’indicatore diun’unitaria deliberazione criminosa necessaria per riconoscere il nesso dellacontinuazione.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendioprobatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, nonmanifestamente illogica, del giudice di merito, che ha correttamente apprezzato ildato temporale alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo,può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare lacontinuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui sidiscute, specie se intervallati da ripetute carcerazioni. E a tale canone di comuneesperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tuttoastrattamente la conducenza.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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