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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 41684/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 20/06/2019 la Corte di Appello di Roma, ai sensi degli artt. 599 bis e 605 cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati a lui ascritti.

L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione con il quale si lamenta vizio di motivazione.

Nel caso di specie va ricordato che il concordato in appello prevedeva, testualmente - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - la rinuncia ai motivi, concordando sulla determinazione della pena.

Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione." (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Per quanto attiene alle cause di proscioglimento, inoltre, il ricorso non specifica neanche a quale si esse intenda riferirsi.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 20/06/2019 la Corte di Appello di Roma, ai sensi degli artt. 599 bis e 605 cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati a lui ascritti. L'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione con il quale si lamenta vizio di motivazione. Nel caso di specie va ricordato che il concordato in appello prevedeva, testualmente - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata - la rinuncia ai motivi, concordando sulla determinazione della pena. Il ricorso è, quindi, inammissibile, atteso che "È inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione." (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Per quanto attiene alle cause di proscioglimento, inoltre, il ricorso non specifica neanche a quale si esse intenda riferirsi. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 41684/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris