CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 18096/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 06/05/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Gip del Tribunale di Napoli in data 02/02/2021, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e giorni 20 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le circostanze (segnatamente la ritenuta equivalenza tra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen. e la contestata recidiva), risulta sorretto da congrua e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza della riconosciuta attenuante con la circostanza aggravante della recidiva, tenuto conto delle modalità della condotta, sintomatiche di una non occasionalità della stessa e della pericolosità sociale dell'imputato); osservato pure che la pena base è parametrata al minimo edittale e quindi non è suscettibile di ulteriore riduzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 [OSCURATO:PERSONA]