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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11378/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 183 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure: - manifestamente infondate (primo e secondo motivo: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in ordine alla "definitiva dispersione" del veicolo, che quindi veniva ad escludere "a monte" l'ipotesi della momentanea messa in circolazione dedotta dal ricorrente; terzo motivo: cfr. pag. 3 sulla tardività della integrazione probatoria); - volte prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e alla stessa nozione di travisamento della prova rilevabile in questa sede, rispetto a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (terzo motivo sulla ricostruzione fattuale della vicenda: cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata; quarto motivo: cfr. pag. 4 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de o il 21;12025. — Il CoíOsigliere estensore Il P idente rsill lvanese Giorgc4 Fidelbo DEPOSI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 183 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure: - manifestamente infondate (primo e secondo motivo: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata in ordine alla "definitiva dispersione" del veicolo, che quindi veniva ad escludere "a monte" l'ipotesi della momentanea messa in circolazione dedotta dal ricorrente; terzo motivo: cfr. pag. 3 sulla tardività della integrazione probatoria); - volte prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e alla stessa nozione di travisamento della prova rilevabile in questa sede, rispetto a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (terzo motivo sulla ricostruzione fattuale della vicenda: cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata; quarto motivo: cfr. pag. 4 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de o il 21;12025. — Il CoíOsigliere estensore Il P idente rsill lvanese Giorgc4 Fidelbo DEPOSI
Sentenza Cassazione n. 11378/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris