CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 35070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 19856-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in forza di procura speciale notarile in atti, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2451/2016 della CORTE DI APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2016; Ric. 2017 n. 19856 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto pubblico del 5 marzo 1981 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alienòai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un appartamento al primo piano sito in Procida, facente parte del villino dalla stessa realizzato su suolo di sua proprietà. 2. C on atto di citazione del 27.02.2001 , la medesi ma conveniva gli acquirenti dinanzi al Tribunale di Napoli, sostenendo che gli stessi avessero realizzato i seguenti abusi: apertura di due vedute dirette sul sottostante cortiletto di sua proprietà; occupazione del terrazzo a livello del primo piano e dei pianerottoli della scala condominiale con vasi di piante ornamentali; costruzione di tettoie sul terrazzo al primo piano di proprietà dell’istante stessa, con stillicidio sulla proprietà sottostante. Chiedeva pertanto la loro condanna alla eliminazione delle vedute, dei vasi e delle tettoie. 3. Si costituivano i convenuti eccependo l’incompetenza territoriale del Giudice adito. Nel meritocontestavano che alcuna opera in realtà fosse stata realizzata nella proprietà dell’attrice poiché l’area scoperta che la stessa si era riservata nell’atto di venditanon era quella pertinenziale posta al primo piano, bensì la superficie scoperta sottostante, posta a contorno del corpo di fabbrica. Con riferimento alle vedute, eccepivano l’usucapione del diritto al loro mantenimento a distanza inferiore a quella legale. 4. Il Tribunale di Pozzuoli, cui veniva trasmessa la causa per competenza, con sentenzadepositata il 1.03.2011 accoglieva la domanda e per l’effetto condannava i convenuti ad eliminare le due finestre oggetto di lite, ritenendole realizzate in contrasto Ric. 2017 n. 19856 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -3- con gli artt. 905 e 1120 c.c., ad abbattere la tettoia in legno ed i pilastri di sostegno realizzati sulla terrazzina di proprietà dell’attrice e ad eliminare i vasi di fiori apposti sulla stessa terrazza. 5. Avverso tale sentenza i coniugi Cascone e Miranda proponevano appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli,con atto di citazione notificato il 19 ottobre 2011, chiedendo dichiararsi la nullità della decisione perché resa a contraddittorio non integro e comunque rigettarsi l’intera domanda. L’appellata si costituiva in giudizio, resistendo al gravame. 6. Con sentenza n. 2451/2016, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento della domanda ed in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava il capo della domanda attorea avente ad oggetto l’abbattimento della tettoia di legno e dei pilastri di sostegno realizzati dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] sulla balconata terrazzo del primo pianoe del l’eliminazione dei vasi da fiori ivi collocati, confermando nel resto la sentenza di primo grado e quindi la condanna all’eliminazione delle due finestre. In particolare, il giudice del gravame: -respingeva il primo motivo di appello perché l a tesi degli appellanti che le finestre oggetto di causa fossero in essere sin dal 1980, con il conseguente acquisto del diritto di servitù a mantenerle a distanza inferiore a quella di legge(per usucapione o per destinazione del padre di famiglia), non era stat a avvalorata dalle risultanze istruttorie. Risultava infatti sia nell’atto di compravendita sia nella planimetria catastale allegata che l’appartamento non era dotato a l tempo del suo acquistodelle aperture oggetto di causa. Il CTU accertava infatti che al momento del giudizio l’appartamento in questione presentava una diversa distribuzione interna rispetto alla Ric. 2017 n. 19856 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -4- descrizione e alla planimetria allegata all’atto di acquisto e riteneva che le due nuove finestre fossero funzionali al nuovo stato dei luoghi. L’apertura delle vedute veniva quindi fatta risalire all’epoca compresa tra il 1981 e il 1989. La deposizione della teste Salvemini, proprietaria dell’appartamento posto al piano sottostante, non induceva a conclusioni diverse, in quanto generica e senza indicazioni utili al fine dell’esatta individuazione delle aperture. La Corte d’Appello riteneva quindi che gli appellanti non avessero dimostrato l’acquisto del diritto di mantenere le vedute a distanza inferiore a quella legale e confermavala statuizione del primo giudice di condanna alla loro eliminazione; -riteneva invece fondate le censure degli appellanti (oggetto del secondo motivo di appello)riguardanti la balconata-terrazzo alla luce dell’atto pubblico di acquisto e della planimetria catastale in esso richiamata, attribuendo a tale balconata, parte integrante dell’appartamento, la natura di pertinenza del cespite loro alienato, con la conseguenza che la Ambrosino non poteva vantare alcun diritto su tale benein quanto non rientrante tra le “restanti parti scoperte e coperte” delle quali la stessa si era riservata la proprietà all’atto della vendita. 8. I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi,nei confronti del capo di tale sentenza che, confermando la sentenza di primo grado, ha tenuto ferma la condanna all’eliminazione delle due vedute dell’appartamento di loro proprietà. 9. Resistono con controricorso i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 10. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380 bis.1 c.p.c. Ric. 2017 n. 19856 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -5- 11. Nell’imminenza dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa con costituzione di nuovo difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva che i ricorrenti hanno depositato in giudizio una copia non integrale della sentenza impugnata, mancante di quattro pagine su un totale di undici. Ciononostante, si deve omettere la dichiarazione di improcedibilità del ricorso in forza dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10648/2017) che, intema di giudizio di cassazione, hanno escluso “la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio”. Nel caso di specie, sebbene il numero delle pagine mancanti sia tale da non consentire di dedurre con certezza l’oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia, anche avvalendosi delle trascrizioni di parti della stessa contenute in ricorso, con un esito che legittimerebbe la dichiarazione di improcedibilità dell’atto (Cass. n. 14347/2020), la copia integrale della sentenza impugnata rientra comunque nella disponibilità di questo Giudice per essere stata prodotta dai controricorrenti. 2.- Ciò precisato, si può passare all’esame dei motivi di ricorso. Ric. 2017 n. 19856 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -6- 3.-Con il primo motivo viene de nunciata la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., all’art. 112 c.p.c. ed all’art. 116 c.p.c. I ricorrenti lamentano che la corte distrettuale abbia ritenuto generica e non atta a contrastare le risultanze documentali la deposizione della teste Salvemini in ordine all’esistenza, già dal 1980, delle finestre oggetto di giudizio. Secondo i ricorrenti, la “illogica” valutazione di questo mezzo istruttorio avrebbe limitato ingiustificatamente il loro diritto alla prova. 4.- L a violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. è oggetto anche del secondo motivo, in relazione all’art. 360 comma 1, n.3 e n. 5 c.p.c. I ricorrenti contestano la sentenza impugnata ritenendo che questa sia stata fondata su una mera presunzione del CTU in merito alla datadi apertura delle vedute, ritenuta funzionale al mutato stato dei luoghi. La corte distrettuale avrebbe svalutato la testimonianza della Salvemini, capace di superare tale presunzione, di contro privilegiandoin maniera errata documenti quali la planimetria catastale allegata all’atto di acquisto, il cui contenuto grafico non coincide con i luoghi di causa ed è irrilevante ai fini della determinazione della reale distribuzione interna dell’immobile, sulla quale la sentenza ha fatto in particolare leva per sorreggere le sue conclusioni. 5.-Questi due primi motivi, tra loro evidentemente connessi, possono essere congiuntamente trattati. Essi devono essere dichiaratiinammissibili. Il ricorso e anche la memoria illustrativa dei ricorrenti si articolano in doglianze che si dirigono a segnalare l’attendibilità e la precisione dell’unica testimonianza dalla quale, secondo gli stessi, si sarebbe potuto ritenere provato il loro acquisto per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia, secondo la Ric. 2017 n. 19856 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -7- prospettazione contenuta nell’atto di appello) del diritto a mantenere le vedute a distanza inferiore a quella legale. Questa deposizione testimoniale sarebbe stata immotivatamente svalutata dal giudice a quo , che ha fondato la sua decisione sull’accertamento compiuto dalla CTU, le cui conclusioni sono state considerate avallate dall a consistenza immobiliare risultante dall’atto di compravendita a mezzo notaio Spadaccio del 5.03.1981 e alla planimetria catastale in esso richiamata a farne parte integrante. Pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, i motivi lamenta n o, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce della svolta attività istruttoria, ha operato il giudic e d el merito . Ma l a valutazione delle prove raccolte, come pure la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati atale giudice, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011) e le conclusioni da es s o raggiunte - nel quadro del principio,espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che le stesse non abbiano natura di prova legale)- non sono sindacabili in cassazione(Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.), purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. L’iter motivazionale e gli snodi argomentativi della sentenza censurata appaiono del tutto coerenti e immuni da vizi logici, anche in ordine alla valutazione delle risultanze della CTU. Il giudice dell’appello ha infatti escluso la sufficienza della deposizione della teste Salvemini a contrastare le risultanze documentali, confermando il rilievo del primo giudice sulla genericità di tale testimonianza (che si era “limitata ad affermare Ric. 2017 n. 19856 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -8- l'esistenza dei due vani finestre quantomeno dal 1980, senza alcuna precisazione e senza alcuna indicazione utile ai fini della esatta individuazione delle aperture” e che ha riferito una diversa distribuzione interna dell'appartamento di proprietà Cascone, “mostrando di non avere un'esatta conoscenza dello stato dei luoghi”). Anche quelle che i ricorrenti chiamano le “congetture deduttive” del CTU, in merito alla data di realizzazione delle nuove vedute (collocata tra il 1981 e il 1989) e alla loro funzionalità rispetto alle modifiche interne apportate all’immobile, sono state adeguatamente vagliate dal giudice di meritoe poste a confronto con le prove documentali versate in causa, dalle quali – si legge in sentenza – le a r gomentaz ioni dell’ausiliario del giudice hanno tratto riscontro. Appare priva di pregio anche la censura proposta dai ricorrentisub art. 360, comma 1, n. 5 c.c. (l’unico motivo che, entro ristretti limiti, permette la censura della valutazione delle risultanze istruttorie, attività regolata dagli artt. 115 e 116 c.p.c.), non risultando dalla motivazione alcuna omissione, in sede di accertamento della fattispecie concreta, dell'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia, secondo l’interpretazione che del vizio in parola hanno datole Sezioni Unite (nn. 8053 e 8054 /2014 e numerose successivedecisioni conformi ) . Neppure la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. giova alle difese dei ricorrenti, giacché nei confronti di essa può ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 13395/2018; n. 18092/2020),secondo cui tale vizio, censurabile ai sensi Ric. 2017 n. 19856 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -9- dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi di eccezioni. Il che non è certo accaduto nel caso di specie. 6. - Il terzo motivo , così rubricato: “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui gli artt. 101, 102, 161, 162, 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.”, denuncia la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini proprietari del muro perimetrale dell’edificio dove si afferma che gli attuali ricorrenti avrebbero aperto le finestre. I coniugi Cascone e Miranda deducono in particolare che l’affermata alterazione dell’estetica del fabbricato per effetto delle due aperture, con la pretesa violazione dell’art. 1120 c.c., andava accertata nei confronti dei condomini, per cui avrebbe errato la corte di appello nel non riconoscere la nullità della sentenza, emessa a contradditorio non integro,con conseguente violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. 7. –Il motivo va disatteso perchè infondato . Preliminarmente occorre osservare che la sentenza di appello ha confermato “anche la pronuncia che fa leva sull’art. 1120 c.c.”, ossia il capo della decisione che ha ritenuto che le due finestre oggetto di lite vanno chiuse non solo perché costituiscono un abusivo affaccio diretto sul sottostante cortiletto di esclusiva proprietà dell'attrice ma anche perché “alterano in modo definitivo l'aspetto estetico e prospettico nonché il decoro del fabbricato ex art. 1120 c.c.”.Ciò in quanto l’imprescrittibilità dell’azione del condomino a tutela del decoro architettonico dell’edificio “può essere superata dalla prova dell'usucapione del diritto a mantenere la situazione lesiva”. Ric. 2017 n. 19856 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -10- E tuttavia, l’art. 1120 c.c. non si riferisce alle opere intraprese dal singolo per realizzare un miglior uso della cosa comune ai sensi dell' art. 1102 c.c., ma a quelle volute dall'assemblea condominiale con la maggioranza prescritta. La richiesta di tale requisito si giustifica in quanto le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazionee sono d irette a perseguire un interesse collettivo di una maggioranza qualificata di partecipanti.Nondimeno, l'art. 1120, comma 2 c.c. (prima della modifica ad esso apportata dalla l. 220/2012) e oggi ultimo capoverso - nella parte in cui vieta le i nnovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato oppure che ne alterino il decoro architettonico - è applicabile all'ipotesi di opera effettuata con le finalità di cui all'art. 1102 c.c. Questa affermazione è comune nella giurisprudenza della Corte(per quanto concerne la lesione del decoro architettonico v. Cass. n. 14607/2012; n. 12343/2003). È evidente che l’art. 1120 c.c. è evocato, nella sentenza, come parametro di valutazione dell’utilizzo del singolo condomino della cosa comune exart. 1102 c.c. La precisazione è opportuna per rilevare che i l motivo di ricorso non tiene conto del fatto che la giurisprudenza di questa Corte (S.U. 10934/2019)ha affermato che “allorquando si sia in presenza di cause introdotte da un terzo o da un condòmino che riguardino diritti afferenti al regime della proprietà e ai diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato, e che incidono sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune, non può negarsi la legittimazione alternativa individuale”del condomino, salve le ipotesi di necessaria integrazione del contradditorio indicate da Cass. S.U. n. 25454 del 2013. Ric. 2017 n. 19856 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -11- Per il singolo condòmino sussiste l'interesse ad agire o a resistere in giudizio ogniqualvolta la contesa involga la consistenza dei beni comuni(come nel caso di specie, in cui va dunque esclusa la sussistenza di litisconsorzio esteso a tutti i comproprietari dell’edificio condominiale). 8. – Con il quarto motivo il capo della pronuncia fondato sulla violazione dell’art. 1120 c.c. viene in via subordinata tacciato di “errata e falsa applicazione tanto della norma richiamata quanto di quella di cui all’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.”. Con tale motivo, censura ndo anche nel merito la dichiarata violazione dell’art. 1120 c.c.,si ritiene non supportato da alcun elemento di prova o riscontro oggettivo l’assunto che l’apertura delle due finestre possa avere alterato l’estetica dell’immobile. 9.-Il motivo non solo richiede sotto altre spoglie la preclusa diversa valutazione dei fatti di causa e delle prove rimessa al giudice delmerito, ma viola anche il principio dell’autosufficienza (non essendo riportate nello stesso le doglianze avanzate nelle diverse fasi processuali, con l’indicazione specifica degli atti in cui le stesse sono contenute), non risultando dalla lettura della sentenza alcuno specifico motivo di gravame sul punto, oltre quanto esaminato sub § 7. Lo stesso risulta pertanto inammissibile. 10.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 11. -Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2017 n. 19856 sez. S2 -ud. 08-06-2022 -12- pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. n. 115 de