Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23686/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato in concorso. 2.Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura la violazione di legge penale per l'omessa dichiarazione di improcedibilità del delitto ritenendosi non desumibile, dal contenuto della denunzia presentata, la volontà della persona offesa di perseguire il reato - è manifestamente infondato poiché, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto depositato dalla persona offesa come denuncia-querela in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata (Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013, Baldinotti, Rv. 258682 - 01)).

Nel caso di specie, dagli atti risulta l'intestazione dell'atto depositato presso la questura di Milano come "denuncia/querela", caratteristica che lo rende pertanto idoneo ad integrare gli estremi della condizione di procedibilità richiesta per legge per la persecuzione del reato. 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato in concorso. 2.Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura la violazione di legge penale per l'omessa dichiarazione di improcedibilità del delitto ritenendosi non desumibile, dal contenuto della denunzia presentata, la volontà della persona offesa di perseguire il reato - è manifestamente infondato poiché, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto depositato dalla persona offesa come denuncia-querela in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata (Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013, Baldinotti, Rv. 258682 - 01)). Nel caso di specie, dagli atti risulta l'intestazione dell'atto depositato presso la questura di Milano come "denuncia/querela", caratteristica che lo rende pertanto idoneo ad integrare gli estremi della condizione di procedibilità richiesta per legge per la persecuzione del reato. 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23686/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris