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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41279/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al delitto di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancanza della condizione di procedibilità, lamentando che la querela è stata presentata da un soggetto non legittimato (nella specie, il vice responsabile dell'esercizio commerciale dove si è svolta la condotta illecita), è manifestamente infondato in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (cfr., ex plurimis, Sez.

U, 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975-01.

In applicazione del principio ora enunciato la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 1341 bis, c.p., è generico, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. p. 3), con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le articolate censure, ritenere non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al delitto di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancanza della condizione di procedibilità, lamentando che la querela è stata presentata da un soggetto non legittimato (nella specie, il vice responsabile dell'esercizio commerciale dove si è svolta la condotta illecita), è manifestamente infondato in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (cfr., ex plurimis, Sez. U, 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975-01. In applicazione del principio ora enunciato la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 1341 bis, c.p., è generico, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. p. 3), con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le articolate censure, ritenere non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 41279/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris