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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 08301/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di SPOLETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio 0L, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 dicembre 2020 il Tribunale di Spoleto ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 6, C.d.S., perché estinto per prescrizione.

2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Perugia propone ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, per violazione di legge, rilevando che il reato non si era prescritto.

3. Il ricorso è fondato.

Contrariamente a quanto esposto nella sentenza impugnata il termine prescrizio- nale non è maturato.

Il reato contestato consiste in un delitto previsto dall'art. 189, comma 6, C.d.S. commesso in data 21 novembre 2015.

Alla data odierna, pertanto, il reato non è ancora prescritto, perché il termine massimo di prescrizione è di anni sette e mesi sei, ai sensi degli artt. 157, comma 1, e 161, comma secondo, cod. pen., per cui maturerebbe non prima del 21 maggio 2023 e salvo eventuali periodi di sospensione del corso della prescrizione.

4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio di- nanzi al Tribunale di Spoleto in diversa composizione per nuovo giudizio.

P. Q. M. Annulla l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Spoleto in diversa composi- zione per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma il 23 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI PERUGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 del TRIBUNALE di SPOLETOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio 0L, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 2 dicembre 2020 il Tribunale di Spoleto ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 189, comma 6, C.d.S., perché estinto per prescrizione. 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Perugia propone ricorso per Cassazione avverso tale sentenza, per violazione di legge, rilevando che il reato non si era prescritto. 3. Il ricorso è fondato. Contrariamente a quanto esposto nella sentenza impugnata il termine prescrizio- nale non è maturato. Il reato contestato consiste in un delitto previsto dall'art. 189, comma 6, C.d.S. commesso in data 21 novembre 2015. Alla data odierna, pertanto, il reato non è ancora prescritto, perché il termine massimo di prescrizione è di anni sette e mesi sei, ai sensi degli artt. 157, comma 1, e 161, comma secondo, cod. pen., per cui maturerebbe non prima del 21 maggio 2023 e salvo eventuali periodi di sospensione del corso della prescrizione. 4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio di- nanzi al Tribunale di Spoleto in diversa composizione per nuovo giudizio. P. Q. M. Annulla l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Spoleto in diversa composi- zione per nuovo giudizio. Così deciso in Roma il 23 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08301/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris