CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 20487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20377-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. già ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta [OSCURATO:PERSONA] di azienda R.G.N. 20377/2016 Cron. Rep. Ud. 06/06/2023 CC e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 650/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2016 R.G.N. 2219/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda del predetto, informatore scientifico, volta a far accertare la simulazione del contratto di cessione di ramo d’azienda dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) a X-Pharma o, in subordine, la nullità dello stesso oppure la nullità o annullabilità degli accordi individuali del 25.1.2008, con ripristino del rapporto di lavoro presso la cedente e condanna della stessa al risarcimento del danno. 2. La Corte territoriale, richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. precedenti decisioni concernenti vicende analoghe, ha ritenuto “ostativa alle pretese rivendicate dai lavoratori … la sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale che presenta, a norma dell’art. 2113 c.c., caratteri di sostanziale inoppugnabilità” e col quale l’attuale ricorrente ha rinunciato a “qualsiasi pretesa collegata alla solidarietà - prevista dall’art. 2112, 2° comma, c.c.- del cedente per i crediti vantati dai lavoratori al tempo del trasferimento, nonché a qualsiasi altra rivendicazione nei confronti del precedente datore di lavoro, a fronte di ulteriore somma erogata a titolo di transazione novativa” (pag. 3 della sentenza d’appello). Secondo i giudici di appello, il ricorrente non poteva far valere verso la cedente vizi attinenti ai rapporti tra la stessa e la cessionaria, in virtù della transazione conclusa, né poteva avanzare pretese nei confronti della cessionaria che non era parte del giudizio. Non vi era, infine, spazio per ritenere integrati i vizi del consenso o il difetto di assistenza nell’accordo transattivo. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. La [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. come modificato dal d.lgs n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 1406 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la percezione, da parte del lavoratore, delle somme di denaro oggetto del verbale di conciliazione rappresentasse non solo la rinuncia al vincolo di solidarietà, di cui al secondo comma dell'art. 2112 c.c., ma anche la rinuncia a qualsiasi altra pretesa, risultando di conseguenza preclusa la possibilità di contestare la simulazione della cessione di ramo d'azienda. 6. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. per avere la Corte territoriale interpretato il verbale di conciliazione senza rispettare i canoni ermeneutici di cui alle citate disposizioni. Si assume che dal tenore della transazione non emerga la volontà del ricorrente di rinunciare a qualsiasi pretesa relativa al rapporto di lavoro con MSD e che egli ha unicamente rinunciato a rivendicare nei confronti della citata società il pagamento di crediti maturati anteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7. Con il terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 1230, comma 2, c.c. che impone una manifestazione di volontà non equivoca in ordine all'estinzione delle obbligazioni precedenti alla novazione. La Corte di merito avrebbe errato nel considerare l'espressione “a titolo di transazione novativa” equivalente ad una rinuncia del lavoratore ad ogni diritto riconducibile al complessivo rapporto di lavoro. 8. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1234 c.c. Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto invertire l'ordine della sua indagine: non ritenere la transazione preclusiva dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2112 c.c., ma considerare l’inesistenza della cessione del ramo d'azienda preclusiva dell'efficacia della novazione del rapporto di lavoro.9. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1976 c.c., per avere la Corte d'appello errato nell’attribuire alla transazione una funzione novativa/ estintiva del rapporto tra MSD ed il suo dipendente anziché ritenere che la stessa avesse ad oggetto la sola rinuncia del lavoratore a chiedere il pagamento di crediti maturati anteriormente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 10. Con il sesto motivo si censura la decisione d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 1969 c.c. Si afferma che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto pronunciarsi sulla simulazione della cessione di ramo d'azienda poiché da tale accertamento sarebbe derivata l'annullabilità della transazione per errore di diritto, in base all’art. 1969 c.c., invece erroneamente esclusa dalla sentenza impugnata. 11. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte e per quelle già enunciate da questa Corte nell’esame di ricorsi attinenti alla medesima fattispecie, le cui argomentazioni si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (v. Cass. n. 35674 del 2021; n. 30853 del 2019; n. 20418 del 2019; n. 18295 del 2017). 12. Il primo, il secondo ed il quinto motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente per evidente connessione logica, non possono trovare accoglimento. 13. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui l'interpretazione di un atto negoziale (nella specie, la conciliazione in sede sindacale) è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c., e ss., o di vizio di motivazione nei limiti di cui al novellato art. 360 n. 5 c.p.c. Sicché, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D'altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (v. da ultimo Cass. n. 32294 del 2022). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dal medesimo esaminati. La sentenza impugnata, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto che il lavoratore avesse “espressamente rinunciato a qualsiasi pretesa collegata al pregresso rapporto di lavoro con la società cedente, a fronte della percezione della somma meglio specificata nel verbale di conciliazione oltre ulteriore somma netta titolo di transazione novativa” ed ha di conseguenza escluso che il predetto potesse ancora contestare alla cedente vizi della cessione di al ramo di azienda (sentenza d’appello, pag. 3).14. L’interpretazione data dai giudici di merito in ordine al contenuto e alla portata dell’accordo conciliativo, e che si sottrae alle censure mosse con i motivi appena analizzati, rende infondata la denuncia di violazione dell’art. 1230, secondo comma, c.c., oggetto del terzo motivo di ricorso. Come affermato da questa Corte, si ha transazione novati va qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: sul piano oggettivo è necessario che le parti, al fine di risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; sul piano soggettivo, è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati (Cass.4455 del 2006). Si è ulteriormente precisato che “l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. n. 27448 del 2005; n. 15444 del 2011; n. 23064 del 2016; n. 21371 del 2020); tale accertamento, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. n. 13717 del 2006; n. 421 del 2006). 15. La Corte territoriale, in conformità ai principi appena richiamati e con motivazione coerente dal punto di vista logico giuridico, ha evidenziato come il lavoratore, sottoscrivendo l’accordo conciliativo, avesse “esplicitamente rinunciato” oltre che “a qualsiasi pretesa collegata alla solidarietà prevista dall’art. 2112 c.c.”, anche a “qualsiasi altra rivendicazione nei confronti del precedente datore di lavoro a fronte di ulteriore somma erogata a titolo di transazione novativa” (sentenza d’appello, pag. 3). A fronte di tale ricostruzione della volontà delle parti, che poggia anche sulla espressa qualificazione della transazione come “novativa”, le critiche di parte ricorrente, sebbene rubricate come violazione di legge, non investono l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 1230 c.c. (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016) bensì, ancora una volta, l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito, che non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360 n.3 c.p.c. 16. Il quarto motivo è parimenti inammissibile in quanto, reiterando l’assunto di nullità o illegittimità della cessione di ramo d'azienda, non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ritenuto tali censure precluse per effetto della conciliazione in sede sindacale, con cui i lavoratori hanno validamente rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti della cedente.17. Il sesto motivo di ricorso è infondato poiché la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto (cfr. Cass. n. 72 del 2011; n. 17015 del 2007; n. 5141 del 2003) in base al quale, ai fini dell’annullamento della transazione per errore, ai sensi dell'art. 1969 c.c., rileva il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa", quindi su un antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia). 18. Come stabilito dall’art. 2112 c.c., il trasferimento d’azienda, o di ramo, comporta “il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata […] preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato”. Per effetto del trasferimento di azienda, i rapporti di lavoro preesistenti proseguono con il nuovo titolare, senza necessità del consenso da parte dei lavoratori, che conservano i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente. Cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il lavoratore, terzo rispetto al contratto di cessione di azienda o di ramo di azienda, ha tuttavia interesse a far accertare in giudizio il difetto dei requisiti di cui all’art.2112 c.c., allo scopo di far valere l’inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, per mancanza del suo consenso (in relazione all’art.1406 c.c.), non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti (v. Cass. n. 18948 del 2021). 19. Nel caso in esame, l’accordo conciliativo concluso tra la società cedente ed il lavoratore ha avuto ad oggetto plurimi segmenti della complessa fattispecie di cui all’art. 2112 c.c., ed esattamente la rinuncia al vincolo di solidarietà posto a carico della cedente e la rinuncia a qualsiasi altra rivendicazione nei confronti della medesima, fronte della erogazione di somme di denaro per ogni singola rinuncia. Il lavoratore ha rinunciato, tra l’altro, a far valere, sul presupposto della illegittimità della cessione, l’inefficacia nei propri confronti (e in mancanza di suo consenso) del mutamento intervenuto nella titolarità del rapporto di lavoro, ed oggi pretende di far valere l’errore di diritto sulla legittimità della cessione, in quanto simulata, al fine di impedire l’efficacia nei suoi confronti del trasferimento d’azienda, assumendo l’estraneità di tale errore rispetto all’accordo conciliativo. È invece evidente come la questione degli effetti del trasferimento d’azienda sulla titolarità del rapporto di lavoro, che costituisce il petitum della pretesa azionata dal lavoratore, sia stata oggetto dell’accordo transattivo e non materia ad esso estranea, risultando di conseguenza preclusa, ai sensi dell’art. 1969 c.c., la deduzione della natura simulata del trasferimento (errore di diritto) al fine dell’annullamento della transazione. 20. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto 21. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 22. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre