CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 12901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, ha concluso con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 di. n. 137 del 2020 e succ. modd., chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 13 maggio 2019, il Tribunale di Siena aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA], oltre che [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, era stato sorpreso alla guida di un'autovettura senza essere munito dell'autorizzazione alla guida perché revocata; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA], il 20 maggio 2017. Impugnata dall'imputato tale decisione, con la sentenza in epigrafe, emessa il 28 settembre 2021, la Corte di appello di Firenze ha confermato la precedente pronuncia peraltro facendo riferimento, nell'editto accusatorio riportato nel provvedimento al reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, senza peraltro l'indicazione di alcun mutamento del fatto accertato. 1.1. Ferma tale diversità di indicazione della norma incriminatrice violata, i giudici dei due gradi di merito sono giunti all'affermazione della sussistenza della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base della documentazione acquisita e della deposizione dell'ufficiale di polizia giudiziaria (Ten. [OSCURATO:PERSONA], della Compagnia dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]) il quale aveva riferito che una pattuglia dell'Arma, transitando lungo la Strada provinciale 18, aveva intercettato un'autovettura marca Bmw alla cui guida si trova l'imputato, affiancato al lato passeggero da Coppi. 1.2. La Corte di appello, nel confermare l'accertamento di responsabilità dell'imputato, ha rigettato l'impugnazione volta all'ottenimento dell'assoluzione per non aver commesso il fatto e ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'autonomo rilievo concernente l'illegittima persistenza della misura di prevenzione dopo il periodo di detenzione dedotto come sofferto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 14, comma 2- ter, d.lgs. 159 del 2011, in quanto ha ritenuto trattarsi di argomento introdotto irritualmente in secondo grado, durante la discussione orale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato veicolando un unico motivo con cui prospetta l'insussistenza del ritenuto reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 per la violazione dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. cit. Il ricorrente osserva che, a norma della disposizione ora citata, l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, mentre, dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, emettendo un decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, nel caso in cui la pericolosità persista, ovvero revocando il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, qualora la suddetta pericolosità sia cessata. Peraltro, si aggiunge, già prima dell'entrata in vigore della suddetta norma in forza della legge 17 ottobre 2017, n. 161, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, evidenziando la corrispondente criticità della previgente normativa, poi colmata, prima, dalla giurisprudenza di legittimità e, poi, dallo stesso legislatore. Ciò premesso, la difesa evidenzia come fosse risultato che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale era stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] il 27 novembre 2013, ma che, successivamente, il 28 aprile 2014, lo stesso era stato tratto in arresto ed era stato continuativamente detenuto fino a quando era stato scarcerato il 14 maggio 2017. Alla luce di queste considerazioni, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'insussistenza del reato per cui è intervenuta condanna, in ragione di uno stato di detenzione protrattosi per tre anni, in luogo dei due richiesti dalla suddetta norma: periodo che avrebbe indubitabilmente imposto una nuova verifica dei presupposti applicativi della misura di prevenzione a pena di inefficacia della stessa, con conseguente impossibilità di configurare il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale ex art. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011. 3. Con requisitoria scritta, rassegnata ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei limiti e nei sensi che seguono. 2. In via del tutto pregiudiziale, deve rilevarsi che il reato, per come contestato e per come ritenuto in primo grado, era stato identificato - non con la violazione dell'art. 75, comma 2, bensì - con la violazione, meno grave, di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011: in coerenza con la contestazione e con il conseguente accertamento, del resto, [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato sottoposto alla misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato ritenuto responsabile della corrispondente fattispecie contravvenzionale di cui all'art 73 d.lgs. cit., con conseguente condanna alla pena di mesi sei di arresto. La Corte di appello - vagliando l'unica impugnazione, quella dell'imputato, e senza esporre ragioni inerenti all'eventuale necessità di qualificare diversamente il fatto (naturalmente, ferma la pena), ha in motivazione operato il riferimento all'imputazione di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; riferimento eccentrico e, di per sé, non correlato all'oggetto dell'accertamento compiuto. 3. Posto ciò, è da rilevare le deduzioni del ricorrente - pur se connotate dal riferimento estrinseco, altrettanto distonico, alla fattispecie contemplata dall'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, anziché a quella originariamente oggetto dell'accertamento giudiziale, la contravvenzione di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 - si dimostrano fondate in merito alla doglianza inerente all'omessa verifica da parte dei giudici territoriali della sussistenza o meno dell'effettiva operatività della misura di prevenzione al momento della commissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della condotta incriminata. 3.1. Si ritiene che, quantunque la deduzione - riguardante la mancata rivalutazione della pericolosità sociale del prevenuto, dopo che questi, vistasi applicare la misura di prevenzione personale, era stato poi assoggettato a detenzione di lunga durata in funzione espiativa di pena - non risultasse espressamente introdotta con l'atto di appello, la sua prospettazione nel corso del giudizio di secondo grado e durante la discussione non legittimasse la Corte di merito a scartarne la disamina per tardività. E' da considerarsi che, secondo il dato testuale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 159 del 2011, l'esecuzione della misura di prevenzione, successiva a uno stato di detenzione espiativa protrattosi per almeno due anni, è subordinata alla rivalutazione della pericolosità sociale che sia sfociata in un giudizio di persistenza della stessa. 3.2. Va ricordato che le Sezioni Unite - immediatamente dopo l'introduzione della suddetta norma, avvenuta in virtù della legge 17 ottobre 2017, n. 161 - hanno chiarito che non è configurabile il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, previsto dall'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del destinatario di una tale misura, la cui esecuzione sia stata sospesa per effetto di una detenzione di lunga durata, in assenza della rivalutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità sociale, da parte del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione alla misura.Nella relativa motivazione, si è ribadito che l'art. 14, comma 2-ter del d.lgs. n. 159 del 2011 ha stabilito che la verifica della pericolosità debba avvenire ad opera del tribunale, anche d'ufficio, dopo la cessazione della detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni. D'altro canto, la Corte costituzionale, con la sentenza 6 dicembre 2013, n. 291, aveva provveduto a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. La cennata riforma normativa ha recepito l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui la sorveglianza speciale può essere deliberata anche nei confronti di soggetto ristretto in carcere, avallando l'interpretazione delle disposizioni in materia nel senso che la detenzione di lunga durata in funzione espiativa determina una sospensione dell'esecuzione della misura, la quale - questo è il punto determinante - non cessa con la fine della detenzione, ma si protrae fino a quando il tribunale competente non accerti la persistenza delle pericolosità dell'interessato. La norma, quindi, non si è limitata a disciplinare le situazioni successive alla sua entrata in vigore, ma si è inserita nel solco dell'interpretazione conclusivamente - e condivisibilmente - privilegiata dalle Sezioni Unite e ha positivizzato il concetto di "consistente lasso di tempo" tra deliberazione della misura e sua applicazione, determinandolo in due anni (Sez. U., n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 - 01). 3.3. Nel caso di specie, a fronte dell'appello, che in ogni caso aveva messo in questione l'avvenuta commissione da parte dell'imputato del reato contestato, si imponeva - per gli effetti della pronuncia del Giudice delle leggi, della conseguente elaborazione interpretativa e del consolidamento dei suoi esiti, come corroborati dall'introduzione nell'ordinamento della previsione contenuta nell'art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011 - il controllo da parte del giudice procedente dell'effettiva operatività della misura di prevenzione collocata, nella contestazione, a necessario presupposto del reato a cui si è incongruamente riferita la Corte territoriale (ossia il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011), ma, deve ritenersi, anche del reato effettivamente contestato (ossia la contravvenzione di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011): infatti, tale ultimo reato è configurabile soltanto nei confronti della persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione in atto (Sez. 4, n. 23697 del 16/05/2013, Brunetto, Rv. 256204 - 01; Sez. 6, n. 8910 del 06/12/2007, dep. 2008, Madeo, Rv. 239815 - 01). Inoltre, il dato costituito dalla fattuale sospensione della misura di prevenzione applicata a [OSCURATO:PERSONA] per effetto della sua detenzione era emerso dall'istruttoria svolta e la sentenza resa della Corte territoriale ne ha dato atto, richiamando esplicitamente il contenuto della testimonianza dell'inquirente, Ten. [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva precisato che si era determinato per [OSCURATO:PERSONA] uno stato detentivo sopravvenuto il 28 aprile 2014 e cessato il 14 maggio 2017. Di conseguenza, l'emersione del fatto, potenzialmente idoneo a influire sull'accertamento dell'elemento strutturale del reato contestato, vieppiù per come inquadrato dalla Corte di appello, determinava la necessaria verifica della sussistenza della suddetta parentesi, della sua riferibilità a causa espiativa (e non cautelare, diverso essendo l'effetto del relativo controllo) e, nel caso di sua rilevanza (ossia se si trattasse di stato detentivo di lunga durata dovuto a espiazione di pena), dell'accertamento circa l'avvenuta - o meno - rivalutazione dell'attualità e persistenza della pericolosità sociale ad opera del giudice della prevenzione, al momento della nuova sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura. 4. Il mancato compimento di tali controlli per la - erroneamente ritenuta - irrilevanza degli stessi ha determinato la decisiva carenza della motivazione posta a base della sentenza impugnata, già vulnerata dall'apodittico riferimento, quanto al reato scrutinato e ritenuto, alla fattispecie di cui all'art. 75, anziché a quella dell'art. 73, d.lgs. n. 159 del 2011. Questi rilievi impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito, da individuarsi in altra Sezione della Corte di appello di Firenze, affinché proceda a nuovo giudizio che sia tale da colmare le lacune motivazionali emerse, enucleando il reato effettivamente contestato e verificandone gli elementi costitutivi nel rispetto dei principi testé indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impu