CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28913/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.23182/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] n. 38/2014 della Soc. S.P. [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione in persona del Curatore, rapresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 175, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di SALERNO n. 644/2021 depositata il 30/04/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. Nel settembre 2007 la SP Immobiliare stipulava con [OSCURATO:PERSONA] un contratto preliminare di vendita di cosa futura, avente ad oggetto un appartamento con giardino e un box in Salerno. A seguito dell’inadempimento della società immobiliare, nel maggio 2011, Oliva azionava la clausola compromissoria contenuta nel contratto, chiedendo la condanna della SP Immobiliare alla restituzione dell’importo di € 170.000,00 versato a titolo di prezzo, oltre interessi, penali e danni. Il 9.07.2013, con lodo arbitrale, veniva parzialmente accolta tale domanda e così Oliva diveniva creditore della SP Immobiliare per € 192.905,13. Nel 2013, Oliva adiva il Tribunale di Salerno per sentir accertare e dichiarare, nei suoi confronti, l’inefficacia ex art. 2901 c.c. di tre atti di compravendita immobiliare conclusi durante il giudizio arbitrale. Precisamente, il 4.04.2012 con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA] srl e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In subordine, chiedeva che fosse disposta la revocatoria di almeno uno di tali atti e comunque fino alla concorrenza del suo credito. Tutti i convenuti chiedevano il rigetto della domanda, non sussistendo i presupposti dell’actio pauliana. Nelle more, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 38 del 28.05.2014, dichiarava il fallimento della SP Immobiliare in liquidazione. Pertanto, la Curatela del fallimento, previa autorizzazione ex art. 25 L.F., interveniva nel giudizio revocatorio promosso da Oliva, chiedendo anch’essa la declaratoria di inefficacia degli atti impugnati nell’interesse della massa dei creditori. Dopo tale intervento, veniva depositata la consulenza tecnica d’ufficio sul valore degli immobili trasferiti dalla SP Immobiliare. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 650/2015, accoglieva parzialmente la domanda attorea, dichiarando l’inefficacia delle prime due compravendite: 1) quella con [OSCURATO:SOCIETA] e la Cerenza, sussistendo rapporti di parentela tra le parti, atteso che detta società era interamente partecipata dalla moglie dell’amministratore di fatto della SP Immobiliare, [OSCURATO:PERSONA], e la signora Cerenza era madre di quest’ultimo; 2) quella con la [OSCURATO:PERSONA], perché conclusa senza intermediario e a un prezzo inferiore del 19,75% rispetto a quello di mercato. 2. [OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:SOCIETA] con la Cerenza proponevano due distinti appelli, domandando la riforma della decisione di primo grado e quindi il rigetto della domanda proposta nei loro confronti inizialmente da Oliva e poi dal [OSCURATO:PERSONA] della SP Immobiliare. In subordine, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva che fosse revocato il terzo atto di compravendita. Precisamente, laprima sosteneva che il suo acquisto era avvenuto in buona fede e ad un prezzo congruo, non avendo il Tribunale considerato l’iva versata e che nella terza compravendita il prezzo era stato di gran lunga inferiore a quello di mercato. La seconda, per parte sua, deduceva: i) la perdita della legittimazione attiva di Oliva, a seguito della costituzione della Curatela e, quindi, l’improcedibilità della sua domanda; ii) la violazione dell’art. 99 c.p.c., avendo il Tribunale accolto la domanda della Curatela in realtà nuova rispetto a quella dell’Oliva, avendo esteso la declaratoria di inefficacia delle compravendite alla massa dei creditori; iii) il credito del signor Oliva era sorto con il lodo arbitrale del 9.07.2013, quindi dopo la stipula della sua vendita del 4.4.2012; iv) il difetto di prova della sussistenza del danno e della illegittimità dell’atto impugnato, non avendo il Tribunale tenuto conto del patrimonio residuo della SP Immobiliare; v) l’erroneità della liquidazione delle spese legali. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 644/2021, depositata il 30 aprile 2021, rigettava le impugnazioni, confermando integralmente la decisione del Tribunale e condannando gli appellanti alla refusione delle spese di lite. In particolare, il Collegio, relativamente ad entrambi gli appelli, osservava che i fatti costitutivi del credito di Oliva erano antecedenti agli atti di compravendita, in quanto il procedimento arbitrale era stato incardinato nel maggio 2011. Priva di pregio era l’eccezione di efficacia ex nunc della pronuncia su tale domanda, rilevando unicamente la sussistenza di una legittima aspettativa di credito, nel caso, esistente pienamente e documentalmente provata. Quanto all’appello della [OSCURATO:PERSONA], ne statuiva l’infondatezza: i) per aver solo genericamente criticato la sentenza in punto di avvenuto acquisto al miglior prezzo, a seguito di trattativa diretta tra il suo amministratore e [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della venditrice; ii) per non aver negato “l’approfittamento” e la conoscenza tra i due amministratori, deducendo, ancora in modo generico, che quand’anche vera la circostanza della conoscenza dei due imprenditori, essa non poteva costituire motivo di fondamento della sentenza impugnata e che la commistione delle compagini societarie della prima vendita inon poteva incidere sulla valutazione della domanda in merito alla seconda vendita da essa conclusa. Infine, rilevava, con riguardo al prezzo, che l’IVA pagata della società acquirente non può assolutamente essere considerata come un costo e, quindi, far lievitare il prezzo pagato, essendo l’imposta sul valore aggiunto, in tal caso, una mera partita di giro tra le due società, soggette ad IVA. Parimenti infondate, ad avviso della Corte, erano le doglianze alla sentenza del Tribunale sollevate da [OSCURATO:SOCIETA] e dalla Cerenza. Segnatamente, le prime due censure sulla perdita di legittimazione attiva dell’Oliva, perché il Tribunale aveva puntualmente e correttamente motivato sul punto, posto che la successione processuale non aveva dato luogo ad alcun mutamento della domanda, retta dagli stessi principi giuridici, con l’unica differenza che la declaratoria di inefficacia si sarebbe compiuta in favore del fallimento intervenuto. Nel caso, ad avviso della Corte, sussistevano i presupposti dell’actio pauliana. L’eventus damni, avendo il creditore dato prova della modifica della garanzia patrimoniale della debitrice a seguito delle tre vendite, mentre quest’ultima non aveva offerto prova della capienza del suo restante patrimonio. Quanto al prezzo, non era stato fornito alcun elemento a confutazione della stima fatta dal CTU e delle argomentazioni svolte dal Tribunale. La scientia damni, poi, era desumibile dalla contradictio in cui erano incorse le appellanti, avendo sostenuto, per un verso, che l’affermazione del primo giudice secondo cui, all’epoca della prima vendita, la S.P. Immobiliare era gestita da un amministratore di fatto, era arbitraria; per altro verso, sostenuto che con tale vendita costui aveva adempiuto ad un obbligo assunto verso la madre, [OSCURATO:PERSONA], nell’atto pubblico dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], così confermando quel ruolo avuto in quella prima compravendita. In merito al gravame proposto in via subordinata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla Cerenza, in merito alla inefficacia della terza compravendita, la Corte lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse delle appellanti, non essendo parti di quel rapporto contrattuale. Infine, anche l’ultima doglianza sulle spese processuali del primo grado era respinta, in quanto, le somme liquidate in primo grado erano coerenti con i parametri della liquidazione in caso di azione revocatoria. 3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della SP Immobiliare in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito, con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi. Ragioni della decisione 4.1. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano inesistenza e/o nullità della sentenza – carenza motivazionale motivazione apparente – contraddittorietà penalizzante violazione di legge: art.1362 cc – artt. 99, 112, 113, 115, 132, 156, 157, 159, 161, 163, 198 cpc – artt. 118 e 119 disp. att. cpc – artt. 24, 111 della costituzione in relazione all’art. 360 n. 4 cpc”. La sentenza di primo grado sarebbe affetta da totale difetto di motivazione, insufficiente perché “la Corte d’appello ha indicato ragioni inadeguate, sia dal punto di vista logico che dal punto di vista giuridico e sostanziale, tanto che la ratio decidendi risulta inindividuabile”. 4.2. Con il secondo motivo, censurano la sentenza di appello per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione art.1453, 2901 e segg. cc –artt. 99, 183, 184 cpc – art. 66 LF, il tutto in relazione all’art. 360 I n. 3 cpc”. La Corte territoriale avrebbe errato nel non ravvisare un mutamento della domanda a seguito dell’intervento della Curatela nel giudizio ed avrebbe altrettanto in modo erroneo ritenuto che il credito di Oliva era sorto in data anteriore alla compravendita tra la SP Immobiliare e la [OSCURATO:SOCIETA] con la Cerenza. 4.3. Con il terzo motivo, le ricorrenti prospettano il “vizio motivazionale per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, il tutto in relazione all’art. 360 I n. 5 cpc”; nonché “nullità della sentenza e del procedimento in riferimento all’art. 360 I n° 4 cpc, violazione dell’art. 111 VI Cost. e dell’art. 132 II comma c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.”. Il giudice del gravame sarebbe incorso in un vizio motivazionale con riferimento all’ampliamento della domanda da parte della Curatela e alla data insorgenza del credito dell’Oliva. Nel caso, poi, non ricorrerebbe un’ipotesi di c.d. doppia conforme. 4.4.Con il quarto motivo, si censura la decisione di secondo grado per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione artt. 99 cpc e 112 cpc, il tutto in relazione all’art. 360 I n. 3 cpc”. La Corte salernitana avrebbe emesso statuizioni esorbitanti la domanda, perché rivolte a persone estranee al processo, ossia al signor Paravia. 4.5.Con il quinto motivo, prospettano “errore di diritto, violazione degli artt. 2901 cc –66lf – 2697 cc – 2740 cc – 1346 cc – 2729 cc –artt. 115 cpc – 116 cpc – 93 cpc, in relazione all ’ art. 360 I n. 3 cpc”. Secondo il ricorrente, nella vendita del 4.04.2012, non ricorrerebbe un’ipotesi di actio pauliana, non essendo individuabile l’eventus damni, “visto che nessun pregiudizio alle ragioni del creditore (neanche ipotetiche o prospettiche) è stato individuato, né provato”, così come la partecipatio fraudis ed il corrispettivo non era vile. Sotto tale profilo, relativamente alla terza compravendita, il Tribunale avrebbe “omesso di offrire motivazioni appaganti sull’argomento” della insussistenza dei presupposti per la sua revoca. Infine, chiede la conferma del capo di sentenza sulla revocatoria della seconda vendita. 4.6. Con il sesto motivo, lamentano la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto artt. 91, 310 IV cpc, in relazione all’ art. 360 I n. 3 cpc”. La liquidazione delle spese sarebbe avvenuta in modo erroneo. 5. La Corte ritiene di dover rinviare alla Udienza Pubblica della Sezione Terza Civile, in considerazione della particolare rilevanza e della compl