Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 09882/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli con sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. in data 25/06/2021, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi nove di reclusione e euro 22000,00 di multa, revocando la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea, per i reati di cui all'art. 73 c. 1 DPR 309/90 e artt. 385 e 61 n. 2 c.p., con recidiva specifica; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione ex art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p. in ordine sia ad eventuali cause di proscioglimento sia in punto di congruità della pena inflitta; Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258); che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma pari ad euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli con sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p. in data 25/06/2021, in parziale riforma della sentenza emessa con rito abbreviato dal GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro e mesi nove di reclusione e euro 22000,00 di multa, revocando la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea, per i reati di cui all'art. 73 c. 1 DPR 309/90 e artt. 385 e 61 n. 2 c.p., con recidiva specifica; che avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione ex art. 606 c. 1 lett. e) c.p.p. in ordine sia ad eventuali cause di proscioglimento sia in punto di congruità della pena inflitta; Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258); che l'inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma pari ad euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 09882/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris