CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13971/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
speciale in calce alricorso per cassazione;– ricorrente –controAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 2070/07/2020, depositata il 29.09.2020.Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzapubblica del 24 febbraio 2026;Numero registro generale 9186/2021Numero sezionale 108/2026Numero di raccolta generale 13971/2026Data pubblicazione 13/05/2026Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], il quale, riportandosi alleproprie conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.Sentito per la ricorrente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delegadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e per la controricorrente l’avvocato delloStato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettava il ricorsoproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., gestore di un depositofiscale a Massalengo (LO), avverso l’avviso di pagamento n. 63/2017,emesso dall’Ufficio doganale di Milano, con il quale veniva recuperatal’accisa in relazione a sei partite di vodka di cui era stata contestata, inrelazione all’anno 2012, l’irregolarità della documentazione attestantel’esportazione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettaval’appello proposto dalla contribuente, osservando, per quanto quirileva, che:- a seguito di verifiche effettuate dall’Agenzia delle dogane (ADM)era emerso che numerosi carichi di prodotti di alcolici, circolanti sulterritorio nazionale in regime di sospensione d’imposta (IVA e accisa),apparentemente destinati all’esportazioni in paesi extracomunitari, nonerano in realtà mai usciti dal territorio italiano;- tra questi vi erano 22 partite di vodka, di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., transitate nel deposito fiscale gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] destinate ad essere esportate in Turchia e in Tunisia; per sei di questepartite (oggetto del presente ricorso), provviste del cd. “visto uscire”,era stato sospeso l’accertamento per effettuare ulteriori verifiche;- non sussisteva il denunciato difetto di motivazione dell’avvisoimpugnato, posto che dal PVC del 20.10.2012, redatto dall’Ufficiodoganale di Pavia e conosciuto dalla contribuente, in quanto riprodottoNumero registro generale 9186/2021Numero sezionale 108/2026Numero di raccolta generale 13971/2026Data pubblicazione 13/05/2026in tutti i suoi elementi essenziali nell’atto di irrogazione delle sanzioni,già notificato alla contribuente, era stata, a sua volta, riportata – e,quindi resa nota alla contribuente - la segnalazione della Direzioneinterregionale per la Campania e la Calabria dell’Agenzia delle dogane,con la quale era stato comunicato che “per le 28 bollette doganali inquestione (di cui fanno parte le 22 contestate alla Zanardo n.d.r.),presentate dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. – dogana di uscita – l’ufficiodelle Dogane di Napoli 1 (porto di Napoli) i relativi MRN non risultanocaricati a manifesto merci in partenza e, pertanto le partite di vodkanon sono mai uscite dal territorio italiano attraverso il porto di Napoli.Tale circostanza è acclarata dal fatto che presso il porto di Napoli alledate di presentazione delle dichiarazioni doganali, non erano attivelinee di collegamento marittimo con la Turchia e con la Tunisia”;- non risultavano violati i principi di collaborazione e di buona fede,posto che l’Amministrazione aveva non solo informato la contribuentedelle ragioni di fatto e di diritto che avevano dato origine agliaccertamenti, ma aveva anche chiarito, in ordine alle 6 partite di mercerimaste in sospeso, che sarebbe stata necessaria un’ulteriore attivitàdi verifica in ragione delle discrepanze emerse tra la documentazioneriscontro fattuale di tale dato;- tale diversa procedura non era illegittima, in quantol’accertamento sulla effettiva fuoriuscita dal territorio nazionale delle 6partite di vodka aveva richiesto più tempo, ma questa circostanza nonpoteva avere formato nella contribuente il legittimo convincimento chel’intera questione si fosse esaurita con gli accertamenti riguardanti lealtre 16 partite di vodka, né veniva in rilievo un’applicazione analogicadella disciplina di cui all’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973,posto che non si trattava di stabilire se vi fossero o meno elementinuovi, dato che per le 6 partite di vodka era stato espressamenteNumero registro generale 9186/2021Numero sezionale 108/2026Numero di raccolta generale 13971/2026Data pubblicazione 13/05/2026sospeso l’accertamento, in attesa del completamento delle indagini incorso;- nella specie, pertanto, non vi poteva essere alcun legittimoaffidamento da parte della contribuente in relazione all’operatodell’Ufficio, con particolare riferimento alla nota del 10.03.2017, inviataall’Ufficio doganale di Pavia da quello di Milano (con la quale venivacomunicato, in relazione alle 6 partite di vodka, che “in considerazionedel fatto che le partite relative ai predetti e_AD (che a sistema AIDA-EMCS risultano ancora allo stato di accettato) così come rilevato asistema AIDA-A.E.S. (sistema delle esportazioni autorizzato) sonostate esportate con esito conforme. Pertanto, tenuto conto di quantosopra esposto, per gli ACR in questione è possibile procedere allachiusura delle operazioni di spedizione e al relativo svincolo dellagaranzia impegnata per le merci viaggianti in sospensione di accisa”),in quanto, dall’art. 6, commi 4, 5, 6 e 7, del TUA si evince che l’iter dicircolazione delle merci in sospensione d’imposta si conclude, sottol’aspetto documentale, solo nel momento in cui l’Ufficio attesta in modoinformatico “il visto di uscita conclusa”;- lo svincolo della cauzione non ha di per sè efficacia liberatoria enon esaurisce il potere di accertamento dell’Ufficio che, in presenza disituazioni anomale, allorquando vi siano elementi indicativi di unapossibile frode fiscale, come quelli emersi nel caso in esame, in cui viera un’anomalia nel e-AD che nel sistema AIDA-AMCS risultava ancoraallo stato di “accettato”, può essere esercitato anche successivamenteentro i termini di decadenza previsti dal TUA, come viene confermatodall’art. 7 del TUA che disciplina, appunto, il momento patologico dellacircolazione di prodotti in regime sospensivo, anche se questa sembraapparentemente conclusa con esito positivo;- nella specie l’operato dell’Amministrazione non si eracaratterizzato da atti univoci che potessero ingenerare nel contribuenteNumero registro generale 9186/2021Numero sezionale 108/2026Numero di raccolta generale 13971/2026Data pubblicazione 13/05/2026la convinzione in ordine alla regolarità delle sei operazioni contestate,posto che, al contrario, era sempre stato precisato che l’attività diindagine era ancora in corso fino all’emissione dell’atto impugnato,mentre lo svincolo della cauzione rappresentava un passaggiointermedio insuscettibile di incidere da solo sulla pretesa tributaria;- anche con riguardo alle sanzioni la condotta della contribuentenon poteva ritenersi esente da colpa, posto che gli obblighi deldepositario non potevano ritenersi circoscritti alla sola emissione e alcontrollo degli e-AD, essendo il depositario sottoposto ad un obbligo divigilanza attiva, anche nei confronti dei suoi dipendenti;- la “leggerezza” con la quale erano state gestite le partite di merceoggetto di contestazione, anche sotto il profilo della conservazionedella documentazione, dimostrava il mancato assolvimento dell’oneredi normale diligenza da parte del gestore del deposito fiscale.La contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato a sette motivi.L’ADM resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, per avere il giudicedi appello erroneamente ritenuto legittimo l’avviso di pagamentoimpugnato, sebbene lo stesso fosse motivato per relationem, medianteil rinvio alla nota della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria e dellaCampania, che non risultava allegata agli atti portati a conoscenza dellacontribuente né riprodotta negli stessi e della quale non erano statineppure riportati gli estremi; precisa che lo stralcio di tale nota,riportato nell’avviso impugnato, non era sufficiente per ritenere idoneala sua motivazione anche perché non si confrontava con le risultanzedella banca dati AIDA, che riportavano la dicitura “uscita conclusa”;Numero registro generale 9186/2021Numero sezionale 108/2026Numero di raccolta generale 13971/2026Data pubblicazione 13/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di una circostanzadecisiva per il giudizio, ossia che la nota della [OSCURATO:PERSONA] e della Calabria non era mai stata allegata agli attiportati a conoscenza della Zanardo né ne è mai stato trascritto ilcontenuto.2.1 I predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente in quantoconnessi, sono infondati.2.2 Occorre premettere che, secondo la disciplina introdotta dalc.d. Statuto del contribuente, ratione temporis applicabile, in tema dimotivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligodell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7, l.n. 212 del 2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità"integrativa" delle ragioni che, per l'Amministrazione finanziaria,sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, terzocomma, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel senso che il contribuente hadiritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato perintegrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenutodi tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perchéad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (eil richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore "narrativo"),oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nellaparte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia giàriportato nell'atto noto.2.3 L'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n.600 del 1973, non ha l'obbligo di allegare all'atto impositivo idocumenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenutoessenziale (Cass. n. 34906 del 2024).2.4 Pertanto, in caso di impugnazione dell'atto sotto tale profilo,non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciutiNumero registro generale 9186/2021Numero sezionale 108/2026Numero di raccolta generale 13971/2026Data pubblicazione 13/05/2026cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova chealmeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'attoimpositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass. n. 28756del 2020; Cass. n. 11866 del 2018).2.5 Ciò posto, la CTR ha accertato che dallo stralcio dellacomunicazione della Direzione interregionale per la Campania e laCalabria dell’Agenzia delle dogane, riportato nel PVC e nell’attoimpugnato, risultavano chiaramente le ragioni della pretesa, in quanto,da un lato “i relativi MRN [[OSCURATO:PERSONA]] non risultanocaricati a manifesto merci in partenza e, pertanto le partite di vodkanon sono mai uscite dal territorio italiano attraverso il porto di Napoli”e, dall’altro lato, “Tale circostanza è acclarata dal fatto che presso ilporto di Napoli alle date di presentazione delle dichiarazioni doganali,non erano attive linee di collegamento marittimo con la Turchia e conla Tunisia”.2.6 La motivazione dell’avviso era, quindi, sufficiente acomprendere la pretesa e la parte della comunicazione riportatarisultava chiara ed esaustiva sulle ragioni per le quali l’Amministrazioneha ritenuto non provata l’uscita della merce dal territorio dell’Unione.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2 e 97 Cost., 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, 10 delloStatuto dei diritto del Contribuente, per avere la CTR ritenuto legittimoil provvedimento impositivo impugnato, sebbene si sia fondato suglistessi presupposti del precedente avviso di pagamento, avendoneintegrato indebitamente e tardivamente il contenuto con riferimento adulteriori partite di merce che erano state già in precedenza esaminatedall’Ufficio senza procedere ad alcun recupero d’imposta.3.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 9186/2021Numero sezionale 108/2026Numero di raccolta generale 13971/2026Data pubblicazione 13/05/20263.2 A prescindere dalla possibilità o meno di applicare in viaanalogica in materia di accisa della disciplina sull’accertamentointegrativo, prevista dall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973,in materia di imposte sui redditi, e dall’art. 57, comma 3, del d.P.R. n.633 del 1972, in materia di IVA, dalla decisione impugnata si evinceche vi è stata una sospensione dell’accertamento riguardante 6 partitedi merce proprio per ottenere ulteriori elementi conoscitivi in meritoalla loro effettiva fuoriuscita dal territorio nazionale e solo dopol’acquisizione di tali dati, si è proceduto alla notifica dell’avviso dipagamento.3.3 Nel PVC, infatti, era stato espressamente precisato chel’accertamento riguardante le sei partite di vodka oggetto dell’attoimpugnato era stato “sospeso” in attesa di ricevere ulteriori elementinecessari per completare la verifica.4. Con il quarto motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000 in materia dilegittimo affidamento e buona fede, valevole anche per le accise,nonchè degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e dei principi che informanol’ordinamento comunitario, per non avere la CTR rilevato che, primadella notifica dell’avviso di pagamento impugnato, l’Ufficio avevarassicurato la contribuente in ordine alla avvenuta esportazione dellesei partite di merce.5. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 7, 6, comma 4, del TUA, e 2909 c.c., pernon avere il giudice di appello considerato che il rilascio del certificatodi scarico da parte dell’Amministrazione finanziaria aveva efficacialiberatoria nei confronti del depositario che non può essere chiamato arispondere del pagamento dell’accisa asseritamente evasa in presenzaNumero registro generale 9186/2021Numero sezionale 108/2026Numero di raccolta generale 13971/2026Data pubblicazione 13/05/2026dello svincolo della fideiussione, conseguente ad una condottadell’Amministrazione.5.1 I predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente perconnessione, sono infondati.5.2 Sulla responsabilità del depositario in materia di accisa èintervenuta la Corte di Giustizia dell’UE, con la sentenza del 7settembre 2023 (C-323/22 [OSCURATO:SOCIETA].), con la quale è stato affermatoche “L’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regimegenerale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodottisoggetti ad accisa, dev’essere interpretato nel senso che l’abbuonod’imposta ivi previsto non si applica al depositario, responsabile delpagamento dell’imposta, in caso di svincolo dal regime sospensivodovuto a un atto illecito, nemmeno qualora il depositario sia totalmenteestraneo a tale atto illecito, imputabile esclusivamente a un terzo, enutra un legittimo affidamento nella regolarità della circolazione delprodotto in regime di sospensione di imposta”.5.3 L’orientamento dei giudici unionali è stato poi confermato dallasentenza della CGUE del 20 novembre 2025 (causa C-570/24),secondo cui “la responsabilità del depositario autorizzato è di naturaoggettiva e attiene alla sua partecipazione a un’attività economica. Ilfatto che una persona diversa da tale depositario, qualel’amministratore delegato della Ecoserv nel caso di specie, abbia potutoagire nel proprio interesse e a danno di detto depositario incide solosul piano penale, ma non sul piano fiscale (v., in tal senso, sentenzadel 17 ottobre 2019, Comida paralela 12, C 579/18, EU:C:2019:875,punto 41)”. La Corte ha, quindi, spiegato che “40. Infatti, l’esigibilitàdell’accisa deriva direttamente dallo svincolo dei prodotti sottoposti adaccisa dal regime di sospensione dall’accisa e, in tal caso, la personagiuridica che agisce in qualità di depositario autorizzato è tenuta al loroNumero registro generale 9186/2021Numero sezionale 108/2026Numero di raccolta generale 13971/2026Data pubblicazione 13/05/2026pagamento. 41. Inoltre, alla luce della finalità della direttiva2008/118, l’interpretazione dell’articolo 8 di quest’ultima, secondo laquale una persona giuridica può essere debitrice in solido dell’accisacon, tra l’altro, altre persone coinvolte in uno svincolo irregolare diprodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa, èconfermata anche dai lavori preparatori di tale direttiva. Il progettoiniziale di quest’ultima limitava l’elenco dei debitori dell’accisa, in casodi introduzione irregolare di prodotti nel territorio di uno Stato membro,alle sole persone che ne avevano garantito il pagamento. [OSCURATO:PERSONA]Unione europea ha tuttavia voluto estendere tale elenco a«qualsiasi altra persona che abbia partecipato all’irregolarità», comeprecisato all’articolo 38, paragrafo 3, della direttiva 2008/118. Illegislatore dell’Unione ha quindi inteso definire in senso ampio lepersone che possono essere tenute al pagamento dell’accisa in caso diirregolarità, e ciò al fine di garantire, nella misura del possibile, lariscossione dell’accisa stessa (sentenza del 17 ottobre 2019, Comidaparalela 12, C-579/18, EU:C:2019:875, punto 37)”.5.4 Alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenzaunionale, a cui ha dato seguito anche la giurisprudenza di legittimità(ex plurimis, Cass. n. 21918 del 2024), si evince che la responsabilitàfiscale del depositario di prodotti in regime di sospensione di accisa hanatura "oggettiva" e non derogabile, se non appunto nel caso di"perdita" fisica del prodotto stesso e, quindi, di materiale impossibilitàche lo stesso venga immesso nel consumo unionale, dovendosi in talemodo interpretare anche le norme interne in materia di accisa, sicchéla responsabilità del depositario per il pagamento dell’accisa non puòessere esclusa nemmeno dal fatto illecito del terzo e nonostantel’estraneità del depositario alla condotta del terzo, essendo dunqueirrilevanti gli elementi indicati dalla contribuente ai fini dell’esonerodella sua responsabilità.Numero registro generale 9186/2021Numero sezionale 108/2026Numero di raccolta generale 13971/2026Data pubblicazione 13/05/20265.5 A tale proposito va ricordato che sempre la Corte di Giustizia(sentenza 5 aprile 2001, G. van de Water c. Staatssecretaris vandetenuto al di fuori di un regime sospensivo, è stato necessariamente,in un determinato momento, in qualsivoglia modo, immesso inconsumo ai sensi dell'art. 6, n. 1, dir. n. 92/12/CE, per il quale èimmissione in consumo non soltanto qualsiasi fabbricazione oimportazione di prodotti soggetti ad accisa al di fuori di un regimesospensivo, ma anche qualsiasi svincolo, anche irregolare, da siffattoregime. Ogni qualvolta, dunque, si accerti che un prodotto è uscito daun regime sospensivo senza che l'accisa sia stata assolta, si verifical'immissione in consumo ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva, il chedetermina l'esigibilità dell'accisa (v. anche Corte di Giustizia, sentenza24 febbraio 2021, Silcompa, in C-95/19, punti 47 e 49).5.6 Nella specie, per le sei partite di vodka risulta incontestato chenel sistema AES ([OSCURATO:PERSONA]), che gestiscel’informatizzazione di tutte le operazioni di esportazione in ambitonazionale e unionale (e, quindi, non solo dei prodotti sottoposti adaccisa), era visibile il “visto uscire”, apposto dall’Ufficio doganale diNapoli, mentre nel sistema EMCS (specifico per l’accisa) tale spedizionenon era conclusa presentandosi ancora nello stato di “accettato”, nonessendo stata emessa dal competente Ufficio doganale di esportazione(nella specie, quello di Pavia), ai sensi dell’art. 6, comma 7, del TUA,la nota di esportazione a seguito della quale lo stato della mercesarebbe passato da “accettato” a “completato” e si sarebbe chiusa lacircolazione delle merce soggetta ad accisa.5.7 Le successive indagini hanno accertato che il “visto uscire”,apparentemente emesso dalla Dogana di Napoli, era falso, in quanto iMRN non risultavano caricati nel manifesto delle merci in partenza dalporto di Napoli, presso il quale, alla data di presentazione delleNumero registro generale 9186/2021Numero sezionale 108/2026Numero di raccolta generale 13971/2026Data pubblicazione 13/05/2026dichiarazioni doganali, non erano attive le linee di collegamentomarittimo con la Turchia e la Tunisia.5.8 Pertanto, stante l'ampiezza della responsabilità prescritta dallanormativa, la pretesa dell’Ufficio sorge a seguito dell’irregolareespletamento della procedura di spedizione, in quanto non vienedimostrato che la merce è giunta a destinazione in un altro Statomembro o è uscita dal territorio comunitario, ricadendo sul soggettospeditore dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo,l’onere di seguire ogni passaggio della procedura di circolazione ed acontrollare l’arrivo del bene a destinazione, procurandosi la prova delbuon esito della spedizione.5.9 La CTR si è attenuta ai suindicati principi evidenziando,peraltro, la mancanza di una condotta diligente da parte del depositarionon solo nella conservazione della documentazione inerente allaspedizione, ma anche nella mancata dimostrazione di avere espletatoun’adeguata attività di vigilanza attiva, in particolare nei confronti deipropri dipendenti infedeli.6. Con il sesto motivo di ricorso la contribuente deduce la nullitàparziale della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. civ., per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR acclaratola responsabilità della Zanardo per le sanzioni di cui al d.lgs. n. 472 del1997, sebbene il giudizio vertesse esclusivamente sulla legittimità delrecupero dell’accisa.7. Con il settimo motivo di ricorso la contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 7, 6, comma 4, del TUA, 2727 e 2729 c.c.,per non avere il giudice di appello rilevato che nessuna responsabilità,neppure per sanzioni, poteva essere ascritta in capo al depositario perlo svincolo irregolare della merce, essendo questi rimasto vittima di undisegno criminoso ordito da altri.Numero registro generale 9186/2021Numero sezionale 108/2026Numero di raccolta generale 13971/2026Data pubblicazione 13/05/20267.1 Entrambi i motivi, che vanno esaminati congiuntamenteriguardando le sanzioni, sono inammissibili per carenza di interesse.7.2 Le argomentazioni svolte in ordine alle sanzioni costituisconoun mero rafforzamento della motivazione che si è risolta in un obiterdictum, proprio perché il giudizio riguardava il solo atto impositivo e laCTR si è limitata a rigettare l’appello proposto dalla contribuente.8. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, che seguono lasoccombenza, vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, chesi liquidano in complessivi € 10.000,00, oltre alle spese prenotate adebito;dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2026La PresidenteAngelina – Maria PerrinoIl Consigliere est.[OSCURATO:PERSONA]