CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33728/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9446/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] n. 545/21/23 depositata il 09/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 545/21/23 del 09/02/2023 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 191/07/22 della Commissionetributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia per il lavoro s.p.a. (di seguito Maw) nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2014 e 2015. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’avviso di accertamento veniva recuperata IVA indebitamente detratta di cui alle fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la organizzazione di interventi formativi e servizi di formazione a favore dei lavoratori somministrati dalla contribuente a enti pubblici e privati. 2.Maw impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che con istanza del 12/11/2025 la società contribuente ha chiesto che venga dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 38 ss. della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per intervenuta definizione della lite e che analoga istanza è stata precedentemente depositata anche AE. 2.Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M La Corte, dichiara estinto il giudizio.