CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 46100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] NELO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla pena di anni 2 di reclusione e euro 6000 di multa con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il processo ha ad oggetto la illecita detenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA] di kg. 1,2 di sostanza stupefacente del tipo marijuana rinvenuta sotto il sedile del guidatore dell'autoveicolo da lui condotto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità a titolo di concorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore lamenta che la Corte, nel considerare che il concorrente nel reato si era assunto la responsabilità esclusiva della detenzione, non avrebbe motivato in merito alla sussistenza del dolo di concorso: quand'anche si volesse ritenere provato che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della presenza della sostanza stupefacente a bordo dell'auto, ciò non sarebbe sufficiente- secondo il ricorrente- a ritenere provata la volontà di concorrere nel reato e di fornire un contributo morale o materiale all'azione progettata e voluta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ben potendosi configurare nel caso in esame un atteggiamento psicologico inquadrabile come semplice connivenza penalmente non rilevante. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente lamenta che la Corte in maniera illogica aveva condiviso la valutazione del primo giudice secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] non era meritevole di una attenuazione del trattamento sanzionatorio in quanto aveva attribuito falsamente a [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità esclusiva , mentre meritevole di tale attenuazione era [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, tuttavia, latore della supposta falsa versione di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. In data 9 novembre 2022 il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con cui ha ribadito il secondo motivo del ricorso instando per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo, volto a censurare la motivazione dei giudici di merito in ordine alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di concorso, è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità da tempo ha chiarito che la distinzione fra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la realizzazione del reato da parte del concorrente (Sez 3, n.41055 del 22/09/2015, Zhadanova, Rv 265167; Sez. 3 n.9842 del 10/12/2008, Gentiluomini, Rv 242996). La responsabilità a titolo di concorso richiede un contributo causale in termini anche solo di facilitazione della condotta delittuosa (concorso materiale) o di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso (concorso morale), non essendo invece sufficiente la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte a tale condotta (Sez 4 n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv 210638; Sez.6 n. 11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv.199634). Si configura, quindi, una semplice connivenza quando il soggetto si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato senza impedirne la realizzazione, non sussistendo un obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 comma 2, cod. pen. Di contro, per la configurazione del concorso è sufficiente la partecipazione alla altrui attività criminosa, con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolatrici della detenzione, anche solo assicurando all'agente una certa sicurezza, ovvero garantendo una collaborazione in caso di bisogno (Sez 6. N. 9986 del 20/5/1998, Costantino, RV211587). Sulla scorta di tali principi si è ritenuto non sufficiente ad integrare un'ipotesi di concorso la semplice coabitazione nel luogo ove la sostanza era stata rinvenuta (cosi nella sentenza Sez 3, n.41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv 265167 già citata), la mera presenza in casa, ovvero l'esserne assiduo frequentatore (Sez 4 n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv 210638, citata), la mera consapevolezza da parte della convivente della detenzione della droga da parte del compagno e la mancata denuncia all'autorità giudiziaria (Sez.6 n. 11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv.199634, citata); si è ritenuto invece integrare il concorso la messa a disposizione dell'alloggio al fine di occultare la droga (Sez 6 del 30/09/1990, [OSCURATO:PERSONA], m.185195), la conduzione dell'auto su cui era stata rinvenuta la droga e sulla quale viaggiava anche un complice (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244). 2.1. La Corte d'Appello ha ritenuto provato il coinvolgimento del ricorrente nel reato in esame, rilevando che le modalità del fatto ed in particolare la consistenza del pacco contenente la droga, la sua collocazione all'interno dell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] e l'odore di marijuana presente nell'abitacolo deponevano univocamente per la consapevolezza in capo al ricorrente della presenza della droga. [OSCURATO:PERSONA], dunque, - ha osservato la Corte- aveva offerto quanto meno un contributo agevolatore alla condotta del concorrente, contributo estrinsecatosi nel condurre l'auto sulla quale la sostanza stupefacente era trasportata. 2.2.11 percorso argomentativo adottato dai giudici di merito non si presta a censure sia sotto il profilo della logicità del giudizio inferenziale tratto dagli elementi di fatto descritti, che depongono univocamente per la consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della natura della sostanza trasportata, sia sotto il profilo della individuazione della condotta di concorso materiale del ricorrente, ben distinta dalla diversa ipotesi della connivenza e sostanziatasi nella cosciente collaborazione nel trasporto della droga. 3. Il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). La Corte di Appello ha fatto buon governo di tali principi è ha ritenuto ostativi alla attenuazione del trattamento sanzionatorio la gravità del reato, desumibile dal rilevante quantitativo di sostanza stupefacente trasportata, e il comportamento processuale, caratterizzato dall'aver [OSCURATO:PERSONA] non solo negato il suo coinvolgimento, ma anche addossato al concorrente [OSCURATO:PERSONA] la esclusiva responsabilità. Il giudici in tal modo hanno non già penalizzato la mancata confessione, che pacificamente è estrinsecazione del diritto al silenzio, bensì valorizzato l'assenza di ragioni di particolare benevolenza nell'esercizio del potere discrezionale di riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche (in senso conforme una risalente pronuncia sez. 4, n. 515 del 19/10/1988 dep.1989, [OSCURATO:PERSONA]. 180191). Nessuna illogicità può essere ravvisata nel diverso trattamento riservato dal giudice di primo grado al coimputato [OSCURATO:PERSONA], per il quale legittimamente in senso positivo è stata valorizzata la assunzione della responsabilità. 5. Alla dichiarazioni di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila